Penale

L'abnormità della condotta del lavoratore può escludere la responsabilità del datore per l'infortunio

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Diritto penale del lavoro - Prevenzione infortuni - Responsabilità datore - Condotta colposa del lavoratore - Incidenza - Abnormità della condotta.
In tema di prevenzione antinfortunistica, affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile ma che sia tale da attivare un rischio esorbitante dalla sfera di rischio gestita dal datore di lavoro attraverso il rispetto delle norme antinfortunistiche. (Nel caso di specie, è stato ritenuto irrilevante che il lavoratore, deceduto alla guida di un autocarro che non aveva i requisiti di sicurezza, avesse mantenuto un atteggiamento imprudente, non idoneo a interrompere il nesso fra la condotta omissiva addebitata al datore e l'evento mortale).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 2 dicembre 2019 n. 48778

Infortuni sul lavoro - Colpa del lavoratore in concorso con la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore - Non esclude la responsabilità di quest'ultimo - Ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore.
La colpa del lavoratore, concorrente con la violazione delle norme antinfortunistiche addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte del lavoratore che ne sia conseguito o delle lesioni da questo riportate può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 settembre 2019 n. 37148

Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Comportamento del lavoratore - Abnormità - Definizione - Carattere di assoluta imprevedibilità - Conseguenze.
Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 febbraio 2018 n. 7188

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Interruzione del nesso causale - Condizioni - Fattispecie.
In tema di prevenzione antinfortunistica, il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo è interrotto solo da un comportamento del lavoratore eccentrico ed esorbitante dall'ambito di gestione del rischio di infortunio da parte dell'azienda attraverso il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all'interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l'arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 marzo 2017 n. 15124

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Responsabilità penale - Violazione della disciplina antiinfortunistica.
Nell'ipotesi di decesso del lavoratore, conseguente alla violazione della normativa antinfortunistica, si configura anche la responsabilità penale della società datrice, qualora, in base al Decreto Legislativo n. 231/2001, non abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati. In tema di responsabilità da reato degli enti, infatti, la colpa di organizzazione, intesa come tipologia di responsabilità che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, si fonda sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte della società dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 settembre 2014 n. 38343

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