Il giudice non può applicare il principio di non contestazione per esonerare il donante dall’onere di provare i fatti costitutivi dell’ingiuria grave, né può neutralizzare le contestazioni già formulate nella comparsa di risposta richiamando contraddizioni emerse nella successiva memoria istruttoria. È illegittimo impedire alla convenuta di dimostrare le ragioni della scelta abortiva, soprattutto quando l’attore non ha fornito prova delle circostanze che avrebbero reso l’interruzione di gravidanza...

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