L’agenzia delle Entrate non può essere difesa da un legale esterno
È irregolare la costituzione nei gradi di merito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro. Né, tantomeno, è possibile per il giudice invitare l’agente della riscossione a sanare questa irregolarità, così come avviene nel rito civile. Così la Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza 271/2/2018, del 27 novembre.
Il caso
La vicenda nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. L’agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con un avvocato del libero foro e il ricorrente ne ha eccepito l’irregolarità.
L’articolo 11 del Dlgs 546/1992, che disciplina la capacità di stare in giudizio, così come modificato dalla delega fiscale (Dlgs 156/2015), prevede infatti che l’agente della riscossione è tenuto a stare in giudizio direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata. Tale previsione è stata confermata dal Dl 193/2016 (articolo 1, comma 8) che ha regolato la soppressione delle società del gruppo Equitalia e ha previsto l’istituzione dell’agenzia delle Entrate-Riscossione.
La sentenza
La Ctp, pur rigettando il ricorso nel merito, ha ritenuto irregolare la costituzione dell’ente. Invero, l’articolo 11 citato ha di fatto concentrato, per quanto riguarda l’agente, nella medesima struttura (interna), la capacità di stare in giudizio e l’assistenza tecnica. Dalla lettura delle norme, come sottolineato dalla Ctp, si evince che l’agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore del Dlgs 156/2015), non può farsi rappresentare in giudizio da un professionista esterno alla propria struttura. Si tratta, in sintesi, dell’affermazione dell’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, come già rilevato dalla Cassazione nella sentenza 28684/2018. Pronuncia che pare mettere un punto fermo sul tema, dopo l’ordinanza 25625, di alcuni giorni precedente, che in un passaggio stringato ammetteva gli avvocati “esterni” (si veda Il Sole 24 Ore del 2 novembre).
Rispetto al principio generale che esclude i legali del libero foro, fanno eccezione le ipotesi (non nei gradi di merito) in cui è possibile, per l’agente - sebbene non appartenga propriamente all’ambito delle amministrazioni statali - avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello Stato (articolo 1, comma 8, del Dl 193/2016). Con la conseguenza che, se si ricorre a professionisti del libero foro, la costituzione è da ritenersi illegittima e, quindi, gli atti posti in essere dall’agente non dovrebbero essere considerati a fini probatori.
Ancora, un tale tipo di procura rilasciata a un soggetto esterno è da intendersi alla stregua di un atto preprocessuale affetto da un vizio di carattere extraformale e, pertanto, affetta da nullità non sanabile per il raggiungimento dello scopo (articolo 156 del Codice di procedura civile). Né, infine, come rilevato dalla Ctp, si potrebbe ritenere applicabile l’articolo 182 del Codice di procedura civile che consentirebbe di sanare, d’ufficio, l’irregolarità della costituzione in giudizio. L’operatività di questa norma è prevista dall’articolo 12, comma 10, del Dlgs 546/1992 che, però, disciplina l’istituto dell’assistenza tecnica, mai rivolta all’agente della riscossione.