In vigore dal 16 agosto la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177, che delega il Governo alla riforma organica dell’ordinamento forense. Il testo, approvato in via definitiva dopo il passaggio alla Camera dei deputati (era l’A.S. n. 1917, collegato alla manovra di finanza pubblica), riscrive dalle fondamenta la legge n. 247/2012, lasciando al legislatore delegato sei mesi di tempo per varare i decreti attuativi. Più che una riforma puntuale, la legge n. 137 è un lungo elenco di principi e criteri direttivi che tocca ogni snodo della professione: dall’accesso alla formazione continua, dal compenso alla governance degli ordini, dalla responsabilità civile al sistema disciplinare. Per orientarsi in una materia in tal modo vasta, abbiamo scelto di raccontarla in ordine alfabetico: una voce, un istituto, una novità.
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Albo unico
Cambia l’architettura degli elenchi: nasce l’albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, tenuto da ogni consiglio dell’ordine, con una scheda personale per ogni iscritto che indica anche l’eventuale associazione o società di appartenenza. Accanto all’albo unico restano gli elenchi degli specialisti, il registro dei praticanti e l’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto stavolta dal Consiglio nazionale forense. Tutto sarà gestito in modo telematico, con un archivio centrale delle decisioni disciplinari accessibile a ordini, consigli distrettuali, CNF e Cassa forense.
Assicurazione
Confermato l’obbligo di polizza per la responsabilità civile professionale, bensì con una novità: condizioni essenziali e massimaliminimi non saranno più fissati una tantum, ma aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.
Compatibilità
La legge amplia sensibilmente il perimetro delle attività conciliabili con la toga. Restano compatibili le attività intellettuali di carattere scientifico, letterario e culturale, le professioni di commercialista, revisore e consulente del lavoro (previa iscrizione ai relativi albi), la gestione delle crisi d’impresa e l’insegnamento universitario. Ma si aggiungono new entry significative: la carica di amministratore di condominio, l’attività di agente sportivo, l’insegnamento dei professionisti della montagna e, soprattutto, il ruolo di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, anche a partecipazione pubblica. Un’apertura che la relazione illustrativa giustifica con l’esigenza di offrire supporto legale specialistico diretto alla governance d’impresa.
Compenso
Confermata la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi di equo compenso (legge n. 49/2023) e i limiti degli articoli 1261 e 2233 del codice civile. Il decreto ministeriale sui parametri resterà biennale, ma cambia in radice la disciplina della solidarietà: tutti i soggetti coinvolti in un accordo che definisce una lite giudiziale o arbitrale, non solo il cliente, rispondono in solido del compenso dovuto all’avvocato creditore, salvo patto contrario.
Deontologia
Nulla cambia nella titolarità del potere regolamentare, che resta in capo al CNF, sentiti gli ordini circondariali. Ma la propaganda elettorale per le cariche forensi viene per la prima volta assoggettata in modo espresso al rispetto del codice deontologico, e la violazione dei doveri informativi resta presidiata dalla tutela dell’affidamento della collettività.
Esame di Stato
È forse la novità più attesa dai praticanti. L’esame tornerà a svolgersi in un’unica sessione annuale, con due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario, redatti in presenza con videoscrittura e il solo ausilio dei codici annotati) e una prova orale imperniata sulla soluzione di casi pratici, oltre che sulla deontologia. Le commissioni, a livello nazionale e distrettuale, dovranno avere la maggioranza di componenti avvocati, affiancati da magistrati e docenti universitari.
Formazione
L’aggiornamento professionale, oggi obbligo enunciato ma pressoché privo di sanzione,diventa annuale e presidiato dalla sospensione amministrativa in caso di mancato recupero entro il primo quadrimestre. Esenzioni assolute per professori e ricercatori universitari, esenzioni temporanee per chi ricopre le più alte cariche istituzionali, dal Presidente della Repubblica ai membri della Corte costituzionale. Sparisce invece l’esenzione automatica legata all’anzianità di iscrizione o all’età, che il CNF potrà eventualmente reintrodurre in via regolamentare.
Giuramento
Ritorna, dopo essere stato sostituito nel 2012 dal più asettico “impegno solenne”. Una scelta dal valore essenzialmente “simbolico” spiega la relazione illustrativa, per restituire solennità all’ingresso nella professione.
Giuristi d’impresa
Nessuna apertura per l’iscrizione all’albo né la creazione di uno status ad hoc per chi fa consulenza legale dentro un’azienda privata, ma la delega si limita a confermarne il perimetro operativo. La legge ribadisce che, nell’ambito della consulenza e dell’assistenza legale stragiudiziale, resta sempre possibile instaurare un rapporto di lavoro subordinato ovvero un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata, a condizione che sia nell’esclusivo interesse del datore di lavoro; se il datore è una società, l’attività può estendersi anche a controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. È la cosiddetta “riserva” a favore degli avvocati iscritti a non colpire, in altre parole, il giurista d’impresa che lavora in-house. Non a caso Confindustria ha salutato con favore il via libera definitivo, parlando di un “ripristino” di una disciplina che rafforza la certezza del diritto per le imprese. Resta però una figura senza riconoscimento istituzionale autonomo: l’unico status giuridicamente assimilabile, sul versante pubblico, è quello, ben diverso, degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, disciplinato altrove nella stessa delega.
Incompatibilità
Resta ferma l’incompatibilità generale con ogni altra attività di lavoro subordinato o autonomo svolta professionalmente, con la professione notarile e con l’esercizio d’impresa. Cade invece, proprio in coerenza con l’ampliamento delle compatibilità già visto sopra, il divieto generalizzato di ricoprire cariche gestorie in società di capitali.
Monocommittenza
Debutta una disciplina organica per l’avvocato che lavora, dietro compenso, in regime di collaborazione continuativa o monocommittente per un ulteriore avvocato, un’associazione, una rete ovvero una società tra avvocati: nessun vincolo di subordinazione, bensì esclusività, autonomia intellettuale salvaguardata e diritto a un compenso proporzionato.
Ordini circondariali
Confermata la natura di enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministero della giustizia. Tra le novità organizzative: consigli con mandato triennale e composizione tra 5 e 25 membri in base al numero degli iscritti, possibilità di eleggere due vicepresidenti nei consigli più numerosi, istituzione obbligatoria di uno “sportello per il cittadino” e del comitato pari opportunità, limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri.
Prescrizione
Il sistema disciplinare adotta un termine fisso: l’azione si prescrive in 6 anni dal fatto, prorogabile al massimo di un quarto, con interruzione, e decorrenza di un nuovo termine, per effetto della comunicazione della notizia dell’illecito, della decisione del consiglio distrettuale e della sentenza del CNF.
Quote
Nelle società tra avvocati i soci professionisti (avvocati, eventualmente insieme ad altri professionisti iscritti ad albo) dovranno detenere almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto. Ai soci di capitale non professionisti, ammessi solo per prestazioni tecniche ovvero finalità di investimento, potrà spettare una quota di utili maggiorata,ma comunque non superiore al 33% di quella dei soci professionisti, e mai a costo dell’indipendenza decisionale di questi ultimi.
Reti
Le reti tra avvocati, anche multidisciplinari, potranno svolgere attività forense solamente se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. Ammesse sia le reti-contratto sia le reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica, a condizione che siano costituite per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, con organo comune e fondo patrimoniale.
Società tra avvocati
Confermato l’impianto della legge n. 247/2012 (società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in sezione speciale dell’albo) bensì con paletti maggiormente stringenti sulla governance: nelle società di capitali la maggioranza dell’organo di gestione dovrà sempre essere composta da avvocati, e la società non potrà operare in misura prevalente a favore di un socio non professionista ovvero di soggetti a questo collegati. Rimane la personalità dell’incarico anche quando conferito a un professionista che opera in forma societaria, con responsabilità personale illimitata e solidale dell’avvocato incaricato.
Tirocinio
Cambia in modo strutturale:18 mesi complessivi, dei quali 12 con frequenza obbligatoria di scuole forensi organizzate dagli ordini, da soggetti accreditati dal CNF o dalle scuole di specializzazione per le professioni legali. Frequenza tendenzialmente gratuita per i praticanti con ISEE sotto una soglia biennale fissata dal CNF. Escluse equipollenze, salvo il tirocinio integrale presso l’Avvocatura dello Stato o gli uffici legali di enti pubblici e la possibilità di un semestre all’estero, in un Paese UE.
Uffici legali
Gli avvocati degli enti pubblici, anche se questi si sono trasformati in soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica prevalente, mantengono i diritti acquisiti e vedranno garantite indipendenza, trattazione esclusiva degli affari dell’ente e un trattamento economico adeguato alla funzione svolta.
Voto ponderato
Per il Consiglio nazionale forense la legge introduce un sistema elettorale interamente nuovo:mandato triennale (con possibilità eccezionale di un quarto mandato se uno dei precedenti è durato meno di un anno e mezzo), almeno un consigliere per ogni distretto di corte d’appello, un consigliere aggiuntivo ogni 10.000 iscritti, fino a un massimo di tre, nel rispetto dell’equilibrio di genere, elezione tramite voto “ponderato” dei consigli dell’ordine su fasce di iscritti. Anche per gli ordini circondariali cambiano le regole: numero massimo di preferenze per tutelare le minoranze, candidature individuali con equilibrio tra i generi, limite di tre mandati consecutivi, seggio elettorale composto a sorte tra gli iscritti.
Un impianto ambizioso da completare entro febbraio 2027
Un impianto ambizioso, dunque, che il Parlamento ha voluto scandire nelle numerose lettere dell’articolo 2 e che ora attende, entro febbraio 2027, i decreti legislativi delegati, gli unici in grado di trasformare i principi in norme concretamente applicabili. Il primo banco di prova sarà proprio l’esame di Stato, la cui disciplina di dettaglio è già oggetto di un separato provvedimento d’urgenza in corso di conversione in legge.

