la QUESTIONE
L’amministratore del condominio deve consentire ai condomini l’esame e l’estrazione di copia dei documenti condominiali? Quali limiti incontra il condomino nella richiesta di esibizione dei documenti? Quali conseguenze derivano in caso di rifiuto dell’amministratore?

Inquadramento normativo
Il legislatore con gli articoli 1129, 1130 e 1130 bis del codice civile ha sancito un vero e proprio diritto di accesso del singolo condomino ai documenti condominiali, con facoltà di estrarre copia.
L’art. 1129, comma 2, cod. civ. prevede espressamente che l’amministratore, all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130 cod. civ., nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato...


