la QUESTIONE

L’amministratore del condominio deve consentire ai condomini l’esame e l’estrazione di copia dei documenti condominiali? Quali limiti incontra il condomino nella richiesta di esibizione dei documenti? Quali conseguenze derivano in caso di rifiuto dell’amministratore?

Normativa di riferimento Codice civile: artt.1129,1130; 1130 bis Art. 71 ter disp. att. cod. civ.

Inquadramento normativo

Il legislatore con gli articoli 1129, 1130 e 1130 bis del codice civile ha sancito un vero e proprio diritto di accesso del singolo condomino ai documenti condominiali, con facoltà di estrarre copia.

L’art. 1129, comma 2, cod. civ. prevede espressamente che l’amministratore, all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130 cod. civ., nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato...

Riproduzione riservata Ⓒ