Amministrativo

L’amministratore non risponde del conferimento scorretto di rifiuti

La contestazione e la segnalazione da parte dell'Amministrazione devono riferirsi al condominio (o meglio ai condòmini)

di Rosario Dolce

Destinata a far scuola la sentenza 03381/2021 del Tar Sicilia (sezione di Catania) sulla raccolta differenziata in condominio. Tutto prende avvio dall’impugnazione dell’ordinanza del sindaco del 23 aprile 2019, numero 122, «afferente la raccolta differenziata porta a porta nei condomìni» che ha visto attivarsi anche l’Anaci (associazioni amministratori). Il Tar ha concluso la valutazione anche sulla legittimità delle norme sul tema nel sopravvenuto regolamento di servizio.

Il ruolo dell’amministratore

Va premesso che l’azione avviata dai ricorrenti si era resa necessaria a fronte di una iniziale carenza di legittimazione attiva dell’Associazione di categoria (poi superata in II grado, si veda il Sole 24 Ore del 24 marzo 2021). Il ricorso, pertanto, ha riguardato i soli proprietari delle unità immobiliari ed incidentalmente la posizione dell’amministratore.

Il Tar,che già nel 2019 aveva sospeso l’ordinanza, ora ha deciso definitivamente che si deve qualsiasi interpretazione che possa indurre a ritenere l’amministratore di condominio responsabile personalmente di violazioni compiute e poste in essere dai condòmini nel conferimento; perciò l’espressione regolamentare – «nella persona dell’amministratore di condominio» – è intesa nel senso che all’amministratore «sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono al conferimento rifiuti».

La responsabilità dei condòmini

La contestazione e la segnalazione, dunque, devono riferirsi al condominio (o meglio ai condòmini), nel senso che la Pubblica amministrazione è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all’amministratore del condominio, ai sensi dell’articolo 1131 Codice civile, perché possa renderne edotti i condòmini.

Non spetta all’amministratore «il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari» incombendo tale onere sui condòmini, cioè sui titolari del rapporto di servizio. Il giudice amministrativo ha respinto anche le rimostranze dei condòmini sulla previsione normativa di obbligare l’amministratore a condividere i dati dell’anagrafe condominiale per accertare l’esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato d’uso dal gestore e il numero di utenze presenti nel condominio.

Saranno perciò i Comuni a doversi servire dei dati dell’anagrafe condominiale per adottare eventuali misure di contrasto all’evasione della Tari.

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