Il giudice di appello adito dal solo imputato non può in base alle risultanze del casellario giudiziario revocare la sospensione condizionale della pena in quanto concessa illegittimamente dal giudice di primo grado per la terza volta. Ma spetta al giudice dell’esecuzione rilevare la causa ostativa non sottoposta a quello della cognizione.
Potere del giudice di appello
“Non può” - riferito al giudice di appello - va inteso nel senso che non ne ha il potere, a meno che la questione sia sollevata da uno dei motivi di impugnazione, determinando in quel caso addirittura il suo “dovere” di pronunciarsi. Infatti, in base all’effetto devolutivo dell’impugnazione si determina il perimetro entro cui il giudice è tenuto a pronunciarsi su una data questione. E nel caso della condizionale il Legislatore non ha mai previsto un potere azionabile d’ufficio sulla questione non devoluta con l’appello.
Altrimenti sarebbe stato possibile prevedere tale specifico potere allargato di cognizione con la stessa norma che regolando l’estensione del giudizio di merito di appello prevede che seppur non richiesto possono essere riconosciuti benefici, compresa la condizionale su valutazione autonoma dello stesso giudice dell’impugnazione.
Come afferma la Cassazione penale - con la sentenza n. 33651/2026 - il superamento dell’effetto devolutivo dell’appello che delimita la cognizione del giudice di secondo grado opera solo se prevista dalla legge e in un’ottica di favore verso l’imputato. L’articolo 597 del Codice di procedura penale prevede infatti al suo 5 comma che con la sentenza di appello possono essere applicati d’ufficio benefici - non espressamente richiesti - quali la non menzione della condanna, la sospensione condizionale o la ricorrenza di attenuanti o può essere effettuato il corretto giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.
Gli orientamenti bocciati
Tutto ciò secondo la Cassazione esclude in radice la validità dei due filoni giurisprudenziali che, ritenendo sussistente o la facoltà o il potere del giudice di appello, di fatto ammettono come legittima la revoca della sospensione condizionale della pena in assenza di specifico motivo di appello da parte dell’imputato e in assenza di impugnazione del Pm che sollevi nella medesima sede la sussistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio erroneamente concesso in primo grado.
Il potere spetta al giudice dell’esecuzione
La circostanza che la causa ostativa non devoluta con i motivi di appello possa agevolmente essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione non consente di superare l’effetto devolutivo dell’appello. Non è infatti da tale potere riconosciuto al magistrato nella fase esecutiva che consente di anticipare la declaratoria della revoca del beneficio alla fase antecedente dio cognizione instaurata in base all’impugnazione della parte condannata.

