Civile

L’arenile anche se molto piccolo non può essere di proprietà privata

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di Andrea Alberto Moramarco

L'arenile, anche se artificiale o di ridotte dimensioni, non può essere di proprietà privata. Tale bene, infatti, presenta la connotazione di spiaggia o lido del mare e non può che appartenere allo Stato, rientrando tra i beni del demanio marittimo necessario, ex articolo 822 comma 1 del codice civile. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 26877, depositata ieri.

Il caso - La vicenda, più unica che rara, trae origine da una controversia in materia di servitù, nella quale i proprietari di una "piccola darsena artificiale" contestavano la presenza sul proprio suolo di una scaletta di legno, che consentiva il passaggio verso il fondo adiacente di proprietà di una signora. Quest'ultima si opponeva in giudizio sostenendo di aver realizzato la scaletta previa concessione della Capitaneria di Porto, rinnovata poi dal Comune. Nel corso del processo emergeva però che la darsena, in realtà, era una vera e propria "spiaggia", anche se di ridottissime dimensioni, la quale non poteva perciò essere di proprietà privata rientrando nel demanio necessario, di cui all'articolo 822 comma 1 cod. civ. I presunti proprietari, tuttavia, difendevano la loro posizione sottolineando l'assenza di un provvedimento di destinazione pubblica impresso dall'Amministrazione, nonché invocando il contratto di compravendita dell'arenile, risalente addirittura al 1907, che dimostrerebbe la non demanialità dell'area.

La decisione - Dopo l'alternarsi dei giudizi di merito, la questione arriva in Cassazione, dove i giudici di legittimità chiariscono che l'area oggetto della contesa è da considerarsi come una "spiaggia" e, quindi, rientra nel demanio necessario, senza che vi sia bisogno di alcun provvedimento dell'Amministrazione. La Suprema corte, spiega, infatti, che per "lido del mare" deve intendersi una «porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero spiaggia (compreso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie». Tale bene, per il Collegio, «assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario», indipendentemente da qualsiasi atto pubblico.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 22 ottobre 2019 n. 26877

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