La Corte di cassazione civile - con l’ordinanza 2 agosto 2026 n. 24382 - chiarisce che il diritto ad abitare nella casa familiare non spetta direttamente ai figli, ma esclusivamente al genitore convivente che si occupa della loro cura, precisando, inoltre che, anche in presenza di handicap gravi, la tutela abitativa può essere attivata solo tramite il genitore che garantisce l’assistenza continuativa. Pertanto, senza la presenza fisica del genitore assegnatario, l’occupazione dell’immobile da parte del figlio diventa priva di fondamento giuridico.
Il figlio maggiorenne con handicap
Nell’ipotesi di figlio maggiorenne portatore di handicap grave, ai sensi dell’articolo 337-septies, comma 2, del Codice civile, l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta direttamente in suo favore, ma soltanto in favore del genitore che conviva con lui e assuma l’impegno diretto di cura e assistenza; resta inoltre necessario l’accertamento della gravità dell’handicap secondo i presupposti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Il caso
Le origini del dramma giudiziario risalgono a una crisi coniugale dove il marito che è proprietario esclusivo di un immobile, si separa giudizialmente dalla moglie.
Il Tribunale, con decisioni che si snodano tra il 2009 e il 2014, e infine con la sentenza di divorzio del 2020, dispone l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto affidataria del figlio.
La svolta avviene nell’agosto 2020. La moglie decide di voltare pagina, comunica all’ex marito la volontà di trasferirsi altrove e, con un singolare atto di “successione domestica”, specifica che il loro figlio — ormai ampiamente maggiorenne — continuerà a occupare l’immobile. Ma il padre esige il rilascio del bene e il figlio si oppone “fiero”, trincerandosi dietro una sedia a rotelle e un’invalidità civile accertata al 74 per cento.
Inizia così un’estenuante battaglia legale. Se in primo grado il Tribunale sposa la tesi protettiva del figlio, la Corte d’Appello ribalta la decisione ordinando il rilascio dell’immobile entro sessanta giorni. Il figlio impugna la sentenza per cassazione, deducendo la violazione dell’articolo 337-sexies del Codice civile. La terza Sezione civile della Corte di cassazione rigetta definitivamente il ricorso.
Il diritto alla casa coniugale e l’esegesi dell’art. 337-sexies c.c.
Nell’antropologia del costume italiano, la “casa” non è mai stata un semplice cespite immobiliare, una fredda voce di bilancio o un ammasso di laterizi, ma è, piuttosto, l’habitat sacrale, il guscio protettivo entro cui si sedimentano le memorie e si proietta, con una certa vanità, lo status sociale della famiglia. Per l’italiano, il mattone è l’unica religione che non conosce apostasia; è un’estensione del corpo, una seconda pelle di cemento. Tuttavia, quando il sipario della concordia coniugale cala bruscamente, quel palcoscenico di affetti si trasforma nel terreno di uno scontro giuridico spietato, dove il diritto civile è chiamato a sezionare i resti di un naufragio relazionale con la precisione del chirurgo e la malinconia del notaio.
L’assegnazione della casa familiare rappresenta il punto di massima tensione tra la concezione simbolica del “focolare eterno” e la realtà del Codice. Se per le parti la casa rimane un vessillo d’identità o un’arma di ritorsione, per il diritto essa è ridotta a una misura funzionale, precaria e strettamente vincolata alla prole.
La decisione della Suprema Corte poggia su una chiarificazione dogmatica di fondamentale importanza per il diritto di famiglia: l’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’articolo 337-sexies Cc, non è un vitalizio immobiliare e non configura un autonomo diritto soggettivo in capo alla prole.
La ratio dell’istituto risiede esclusivamente nella tutela dell’habitat domestico, inteso come centro di aggregazione del nucleo familiare superstite. Il titolare del diritto personale di godimento sul bene non è il figlio, bensì il genitore collocatario o convivente.
Ne consegue che:
a. il diritto di abitare la casa coniugale esiste in quanto esista la convivenza materiale tra il genitore assegnatario e la prole;
b. nel momento in cui la madre ha scelto liberamente di recidere il legame di coabitazione con il figlio per trasferirsi altrove, ha di fatto rinunziato all’assegnazione;
c. venuto meno il presupposto della coabitazione con l’assegnataria, il figlio non vanta alcuna legittimazione autonoma a trattenere l’immobile e si ritrova a essere un occupante privo di titolo dinanzi al pieno diritto di proprietà del padre.
La disabilità e il discrimine della gravità
Il punto nodale e più delicato del ricorso riguardava la condizione di vulnerabilità del figlio, affetto da invalidità al 74%. La difesa del ricorrente invocava l’articolo 337-septies, comma 2, del Cc, che estende ai figli maggiorenni portatori di handicap grave le tutele previste per i figli minori.
Tuttavia, la Cassazione opera un distinguo scientifico netto tra la generica invalidità civile e l’handicap grave codificato dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992: per beneficiare della parificazione ai minori ai fini dell’assegnazione della casa o del mantenimento, occorre un accertamento rigoroso di una minorazione che riduca l’autonomia personale al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
La soluzione del caso concreto
Nel caso di specie, la gravità è stata esclusa dai fatti di causa. In un separato giudizio, l’azione promossa dal figlio per ottenere un assegno di mantenimento dal padre era stata respinta proprio a causa dell’accertata sussistenza di una sua capacità lavorativa generica e specifica. Mancando il presupposto della gravità clinico-giuridica dell’handicap, lo status del ricorrente è stato correttamente assimilato a quello di un qualsiasi figlio maggiorenne non autosufficiente, privo di tutele speciali sull’habitat coniugale.
Inoltre, la Corte ribadisce un principio invalicabile: anche qualora l’handicap grave fosse stato accertato, il diritto all’assegnazione della casa familiare sarebbe comunque spettato unicamente al genitore convivente che assumeva su di sé l’impegno diretto di cura e assistenza del figlio, e mai direttamente a quest’ultimo.
Conclusioni sulla solidarietà familiare
La sentenza della Cassazione n. 24382/2026 ci consegna una riflessione amara, ma necessaria, sulla metamorfosi della solidarietà familiare in Italia. Quando la solidarietà naturale e spontanea si inceppa e sfocia nel risentimento giudiziario, il diritto non può farsi carico di surrogare artificialmente l’affetto o la coesione perduta.
La casa familiare non può essere trasformata in uno strumento assistenziale atipico per risolvere le sorti di un figlio adulto in difficoltà, quando questo si trovi ormai al di fuori della crisi della coppia genitoriale. Per la tutela delle gravi vulnerabilità personali, l’ordinamento mette a disposizione altri e ben diversi istituti di protezione sociale, ma che, comunque, non possono essere surrettiziamente confusi con il diritto all’abitazione coniugale, il cui sipario cala irrevocabilmente quando la famiglia cessa di essere comunità e si disperde nel vento dell’individualismo.

