L’assegno all’ex cresce se muore il nonno che dava sostegno
Ai fini della modifica delle condizioni economiche di separazione, la morte del padre che aiutava economicamente la figlia e la nipote è una circostanza sopravvenuta che giustifica l’aumento dell’assegno di mantenimento a carico del marito. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 3206, pubblicata il 4 febbraio 2019.
Ad avviare il contenzioso è stata la moglie, che si era rivolta al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di separazione consensuale. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e ha stabilito un aumento dell’assegno mensile di mantenimento per madre e figlia.
Una pronuncia impugnata dal marito di fronte alla Corte d’appello. Anche i giudici di secondo grado hanno però confermato la decisione del Tribunale rilevando, in particolare, che la morte del padre della ricorrente «aveva determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche, facendo venire meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote», che fino a quel momento aveva consentito loro di «integrare il modesto importo dell’assegno previsto dalla separazione consensuale».
A supporto della decisione, la Corte d’appello rileva anche la mancanza di capacità lavorativa della moglie e la modifica nelle esigenze della figlia, che, in via presuntiva, sono state ritenute aumentate in considerazione dell’età al momento del giudizio rispetto a quella all’epoca della separazione.
Il marito ha quindi impugnato in Cassazione il decreto della Corte d’appello, sostenendo, tra le altre cose, che la morte del suocero non rappresenta una circostanza sopravvenuta e non prevedibile.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Per i giudici, infatti, l’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero e il suo decesso a 71 anni costituiscono, invece, circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione, proprio per il venir meno del considerevole contributo economico destinato al mantenimento della figlia e della nipote.
In conclusione, la modifica delle condizioni raggiunte in separazione deve dipendere da fatti riferibili a mutamenti soggettivi della persona obbligata al mantenimento o alla persona beneficiaria del mantenimento stesso, oppure al cambiamento di circostanze esterne, purché queste siano sopravvenute rispetto all'epoca della decisione. Nel caso esaminato, la Cassazione ha chiarito che anche un evento sopravvenuto non riconducibile a questioni personali dei coniugi, come la morte del suocero, ma legato da un nesso di dipendenza alle condizioni concordate in separazione, costituisce legittimo motivo di modifica dei patti. E ciò coerentemente con la prevalente giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso di riconoscere come influenti, ai fini della determinazione del mantenimento, le costanti donazioni elargite dalla famiglia di origine a favore del coniuge separato, quando questo apporto sia reso necessario a causa dell’esiguità del reddito del beneficiario.
Cassazione, ordinanza 3206 del 4 febbraio 2019