L’assemblea può vietare la trasformazione di cantine in abitazione
Una possibilità che in alcune città (come a Milano) è riconosciuta dalle norme edilizie, a fronte di alcuni requisiti tecnici di aerazione e illuminazione
Una condomina agiva in giudizio impugnando una delibera del proprio stabile che, a suo avviso, sarebbe stata nulla in quanto avrebbe travalicato il limite del potere dispositivo assembleare. La questione afferiva la conversione, da parte della stessa condomina, delle proprie cantine, site nel pianto interrato del palazzo, in abitazioni. Una possibilità che in alcune città (come a Milano) è riconosciuta dalle norme edilizie, a fronte di alcuni requisiti tecnici di aerazione e illuminazione.
La trasformazione aveva comportato, oltre che opere interne ai locali, l’apertura di prese d’aria sui muri condominiali e l’allacciamento agli impianti elettrico e idrico dello stabile. A questa trasformazione il condominio aveva risposto con delibera nella quale aveva contestato alla condomina l’utilizzo errato delle parti comuni, la violazione del decoro e della sicurezza dello stabile e in generale l’impossibilità concreta di adibire le cantine ad immobili ad uso abitativo.A detta della condomina, però, tale delibera sarebbe stata presa in eccesso di potere, non potendo l’assemblea decidere sul destino di parti private.
I giudizi di merito riconoscevano le ragioni del condominio, pertanto la vicenda approdava in Cassazione, a seguito del ricorso dell’erede della condomina, nel frattempo subentrato nei diritti dominicali di quest’ultima. La sentenza 12056/2022 rigettava recisamente il suo ricorso.
Pur essendo corretto il principio espresso in merito all’impossibilità per l’assemblea di decidere su parti private, nel caso in oggetto, precisano i giudici di legittimità, la delibera assembleare non aveva contenuto precettivo e non vietava alcuna condotta nelle cantine private, bensì l’utilizzo delle parti comuni in modo non conforme. La delibera, quindi, eraa valida perché contestava la violazione del decoro architettonico e rilevava sia l’aggravio all’uso dei servizi comuni sia la compromissione della sicurezza dello stabile.