Tribunale di Milano, Civile, Sezione 1, Sentenza del 27-03-2026, n. 2570

L'ANALISI DELLA DECISIONE

L'inesatta tenuta della cartella clinica, ed a maggior ragione la sua totale omissione, non può mai costituire motivo di esclusione del nesso di causalità, consentendo viceversa l'uso di presunzioni che, laddove il medico abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, possono essere utilizzate per la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale.

1. La sentenza

Con la recentissima sentenza n. 2570 del 27.03.2026, il Tribunale Civile di Milano, in tema di responsabilità medica e, più specificatamente, del rapporto contrattuale tra sanitario e paziente, afferma il principio di diritto secondo cui "l'assenza della cartella clinica, o la sua tenuta irregolare o incompleta, non può determinare un danno per il paziente sotto il profilo della prova e non può mai costituire motivo di esclusione del nesso di causalità", vigendo, infatti, "il principio di vicinanza...

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