Il Tribunale di Parma (sentenza 28 gennaio 2026 n. 96) si sofferma, in tema di contratto di assicurazione, relativamente alle dichiarazioni inesatte e alle reticenze del contraente con o senza dolo, o colpa grave. Rileva così come l’articolo 1892 del codice civile altro non sia che un’applicazione specifica della disciplina del dolo quale vizio di annullamento del contratto, mentre l’articolo 1893 del codice civile tipizzi un’ipotesi specifica di recesso dell’assicuratore.

Annullamento del contratto

Segnatamente, l’articolo 1892 del codice civile rinvia alle categorie del dolo generico e del dolo cosiddetto incidente (artt. 1439 e 1440 c.c.) che determinano, rispettivamente, l’annullamento del contratto o la responsabilità precontrattuale del contraente in dolo per contratto valido ma svantaggioso ed estendono tali regole anche alla colpa grave e alle condotte omissive, quali le reticenze. 

Tale norma offre quindi all’assicuratore la possibilità di agire in giudizio per l’annullamento del contratto quando le dichiarazioni o le reticenze siano avvenute con dolo o colpa grave, mentre l’art. 1893 c.c. consente all’assicuratore di recedere dal contratto se tali dichiarazioni inesatte o tali reticenze siano avvenute senza dolo o colpa grave. Tali regole sono quindi poste a tutela dell’assicuratore e non dell’assicurato.

Il rischio complementare

In chiave puramente logica, le dichiarazioni inesatte o le reticenze cui il codice fa riferimento non possono essere relative a un rischio completamente escluso dal contratto, ma devono necessariamente riferirsi ad un rischio comunque coperto dal contratto (anche se in modo “distorto”).

La disciplina delle dichiarazioni inesatte non può applicarsi in caso di esclusione oggettiva del rischio perché l’esistenza di dichiarazioni inesatte o reticenze presuppone anche la sussistenza di un rischio effettivamente coperto che l’assicurato intende piegare a suo vantaggio.

Quando il rischio non è coperto

Se il rischio non è coperto, l’assicuratore non ha alcun interesse a recedere o a rivolgersi al Giudice per l’annullamento del contratto perché tali dichiarazioni non producono per lui alcuno svantaggio. Le norme di cui agli artt. 1892, 1893 c.c., in sostanza, hanno una loro utilità pratica quando le dichiarazioni comportano all’assicuratore l’assunzione di un rischio maggiore senza la contropartita di una giusta remunerazione.

D’altronde il contratto di assicurazione è un contratto fondato sulla uberrima bona fides: poiché l’assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi non può che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti.

L’esposizione del bene al pericolo

Prima della stipula del contratto il rischio è la generica esposizione d’un bene o interesse dell’assicurato ad un pericolo (rischio extra assicurativo).

Al momento della stipula del contratto il rischio viene calato nelle concrete delimitazioni previste dalla polizza, e assume il significato di evento futuro e incerto al cui verificarsi l’assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennizzo (rischio assicurato). Dopo l’eventuale avverarsi dell’evento temuto, e descritto nella polizza, il rischio non v’è più essendo sostituito dal sinistro, o rischio avverato.

L’obbligo dell’assicuratore

L’obbligo dell’assicuratore non è dunque illimitato, ma contenuto in limiti temporali, nonché nel limite di un importo stabilito dal contratto (cd. massimale) che è a sua volta determinato in funzione dell’entità del rischio e dell’ammontare del premio pagato. È noto poi come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, o, ancora, ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. 

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