Pur non sussistendo un rapporto di subordinazione “lavorativa” l’associazione sportiva risponde comunque per le conseguenze dannose dell’illecito commesso da un proprio atleta in situazioni in cui esplica l’attività sportiva cui è preposto.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 12258/2026 - ha accolto il ricorso della parte civile contro l’associazione sportiva dilettantistica cui apparteneva l’atleta che ha commesso il reato da cui discende l’illecito contro la parte offesa...

