Nel giudizio di appello il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame dei motivi formulati in primo grado, occorrendo l’iniziativa di parte mediante riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a. (in caso di assorbimento non consentito) ovvero mediante appello (in caso di mancato assorbimento necessario).

L’accoglimento del motivo che censura l’erroneo ordine di esame dei motivi non comporta la regressione del giudizio al T.a.r.

La «nullità della...

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