Ci si trova indubbiamente al cospetto di una norma fondata su presunzioni e congetture orientate dalla personalità del "fermato" e dalla ritenuta pericolosità delle sue condotte anteatte secondo uno schema nomopoietico potenzialmente nocivo per le libertà costituzionali.
L'articolo 7 interpola un nuovo comma 3-ter all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati», con il fine di dilatare l’ambito applicativo del cosiddetto “fermo preventivo” ossia dell’accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia. Come noto è stato il decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 ad avere introdotto all'articolo 7, comma 2, nel corpo originario del decreto del 1978un articolo...


