L'atto di scissione della società semplice è soggetto ad imposta di registro
Tributi - Imposta di registro - Società semplice - Atto di scissione - Tassazione in misura fissa - Applicabilità
L'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, ad imposta di registro in misura fissa, visto che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società, ma soltanto gli enti diversi da queste. Non si applica come preteso dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta proporzionale del 3% da calcolare sul valore del patrimonio scisso. Quando si controverte nell'ambito delle società, l'espressione "società di qualunque tipo e oggetto" concerne ogni tipologia societaria. E' del tutto irrilevante l'attività (commerciale, agricola, non commerciale o non agricola) svolta dalla società in questione. Solo quando si controverte nell'ambito degli enti non societari, bisogna effettuare una demarcazione tra quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività agricola (qui le fusioni e le scissioni vanno a imposta fissa) e quelli che hanno un oggetto diverso (qui si applica invece l'imposizione proporzionale).
•Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 25 luglio 2022, n. 23051
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere fusione o incorporazione di enti - Enti svolgenti attività commerciale o agricola - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Enti svolgenti attività diverse - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Fattispecie in tema di fusione di Onlus
L'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile l'imposta in misura proporzionale del 3 per cento, ex art. 9, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, alla fusione tra due Onlus attive nell'assistenza ai minori ed agli anziani).
• Corte di Cassazione, Civile, Sez. Tri, Ordinanza del 12 gennaio2021, n. 227
Imposte e tasse - Irpef - Redditi delle società in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato - Tassazione 'per trasparenza' - Imputazione a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili - Denunciata disparità di trattamento, violazione del principio di capacità contributiva e del diritto di difesa, nonché esclusione della tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Nell'attuale sistema di imposizione sui redditi, non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio ("per trasparenza") del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione. Di conseguenza non vi è disparità di trattamento tra i soci di società di persone e altri soggetti egualmente privi di reddito, poiché il socio non può considerarsi un soggetto "privo di reddito" in caso di imputazione "per trasparenza" del reddito prodotto in forma associata. La disciplina censurata non viola nemmeno il diritto di difesa e non esclude la tutela giurisdizionale del contribuente poiché, nello stabilire che l'imputazione avviene "indipendentemente dalla percezione", individua un meccanismo d'imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore come reddito prodotto, senza, invece, "presumere" la distribuzione dello stesso.
• Corte Costituzionale, Sentenza del 17 settembre 2020, n. 201
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