Il compenso professionale all’avvocato che sia stato incaricato da un collega per lo svolgimento di attività in favore di un proprio cliente è dovuto dallo stesso professionista che ha provveduto all’incarico professionale. In tale caso il cliente non è affatto parte processuale “necessaria”, quale litisconsorte, nel giudizio in cui il legale incaricato richieda il pagamento integrale del compenso legato all’attività giudiziale svolta in base all’incarico ricevuto dall’avvocato originariamente nominato e dotato di procura da parte del cliente. L’azione giudiziale per il pagamento non va quindi promossa anche contro il cliente che ha usufruito della prestazione.
Così la Corte di cassazione civile - con l’ordinanza n. 25868/2026 - ha confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato obbligati al pagamento degli onorari gli avvocati, ora ricorrenti per cassazione, nei confronti del collega che aveva svolto le prestazioni professionali esclusivamente sulla scorta dell’incarico degli appellanti, e non anche del cliente con cui non aveva avuto contatti di alcun tipo.
Il caso
Nel caso concreto i ricorrenti chiamati al pagamento in base al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato da essi incaricato sono stati condannati sulla base della prova documentale da cui emergeva il conferimento dell’incarico professionale senza alcuna partecipazione o scelta del cliente rappresentato in giudizio. Inoltre sussistevano elementi presuntivi della debenza del compenso a carico dei ricorrenti: l’accollo del debito relativo al compenso per la prestazione professionale da parte della società cliente in base ad atto di transazione, ciò che presuppone l’”originaria altruità dell’obbligazione”. Così come l’avvenuto pagamento da parte degli attuali ricorrenti dell’acconto sul compenso e l’assenza di contestazioni degli stessi alle successive richieste di saldo. Tali elementi sono stati utilizzati solo per rafforzare il convincimento, desunto da una vera e propria prova documentale, conclude la Cassazione.
Conclusioni
Va altresì rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accertamento compiuto dal giudice di merito per stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio sia stato conferito direttamente dalla parte rappresentata in giudizio, ovvero dall’avvocato che abbia contattato di sua iniziativa il legale del foro dinanzi al quale si è svolto poi il giudizio, integra una questione di fatto, sottratta a ogni possibile vaglio in sede di legittimità.
Infine, non si deve confondere il contratto di patrocinio che intercorre tra il professionista e il soggetto che lo incarichi della difesa, con la procura che conferisce al legale lo ius postulandi a favore del cliente, a quest’ultima non può essere attribuita un’efficacia probatoria vincolante ai fini dell’individuazione del soggetto che, avendo conferito il mandato professionale, debba pagare il relativo compenso.

