Il tono di voce alterato, anche quando si traduce in «toni elevati», «tono concitato» o «urla», non è sufficiente, da solo, a integrare un illecito disciplinare per espressioni offensive o sconvenienti. Lo ha affermato il CNF con la sentenza n. 103/2026, pubblicata sul sito del Codice Deontologico Forense, precisando che, per configurare la violazione degli artt. 42 e 52 del Codice deontologico forense, occorre la prova di specifiche parole o frasi idonee a ledere la reputazione e il decoro del collega...

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