La depressione grave dell’avvocato non costituisce una causa di esclusione della responsabilità disciplinare. Può incidere soltanto sulla determinazione della sanzione, attenuandola, ma non elimina l’illiceità delle condotte poste in essere. Anzi, se le condizioni di salute sono tali da impedire il corretto adempimento degli obblighi professionali, il difensore ha il dovere di rinunciare ai mandati già assunti e, nei casi più gravi, persino di autosospendersi dall’esercizio della professione. È questo il principio affermato dal CNF nella sentenza n. 101/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico forense.
Il fatto
Il procedimento disciplinare nasceva dalla riunione di cinque esposti presentati da diversi clienti e di una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. All’avvocato erano contestate numerose violazioni del Codice deontologico forense, tra cui l’omessa restituzione della documentazione ai clienti dopo la revoca del mandato, la mancata rendicontazione di somme ricevute a titolo di deposito fiduciario, l’indebita richiesta di denaro, nonché la richiesta di prestiti a clienti e conoscenti, solo parzialmente restituiti.
Le dichiarazioni degli esponenti erano state confermate nel corso dell’istruttoria testimoniale e lo stesso professionista aveva ammesso in parte gli addebiti, spiegando che le condotte erano maturate in una situazione di salute “precaria”. In particolare aveva riferito di essere stato colpito da una grave depressione, circostanza che lo aveva costretto ad affidarsi ad altri colleghi e che gli aveva impedito di seguire adeguatamente le pratiche. Aveva inoltre riconosciuto di aver ottenuto i prestiti contestati “a titolo di amicizia”, precisando di averne restituito solo una parte e di essere intenzionato a completarne il rimborso.
Il Consiglio distrettuale di disciplina di Roma lo aveva ritenuto responsabile degli illeciti e aveva comminato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno e sei mesi.
L’avvocato aveva quindi proposto ricorso al CNF, deducendo, tra l’altro, la prescrizione di uno degli addebiti, l’insussistenza di alcune contestazioni e l’eccessività della sanzione.
La decisione
Il Consiglio nazionale forense ha dichiarato prescritto uno dei capi di incolpazione, ma ha confermato la responsabilità disciplinare dell’avvocato per gli altri illeciti.
“Un problema di salute o personale – ha affermato infatti il CNF - può aver rilievo solo nell’ottica di mitigare il trattamento sanzionatorio e non già per scriminare l’eventuale illecito che sia stato posto in essere, men che meno allorché gli illeciti siano numerosi e gravi, ovvero seriali, sistematici e ripetuti secondo un modulo comportamentale che arreca un danno enorme al prestigio ed all’immagine dell’intera classe forense. Peraltro, nel caso di problemi di salute o di natura personale (nella specie, depressione) che risultassero talmente gravi da costituire enormi difficoltà nell’esercizio della professione e nell’adempimento di tutti gli obblighi e doveri che da essa discendono, l’avvocato dovrebbe dismettere i mandati, addirittura autosospendersi in casi limite, anziché continuare ad esercitare come se nulla fosse e ad accettare -e magari incoraggiare- incarichi professionali che non potrà assolvere”.
Pur escludendo qualsiasi effetto esimente della patologia, il Consiglio ha ritenuto che lo stato depressivo, unitamente all’ammissione degli addebiti, al comportamento processuale dell’incolpato e alla prescrizione di uno degli illeciti contestati, dovesse essere valorizzato nella dosimetria della sanzione. Per tale ragione ha rideterminato la sospensione dall’esercizio della professione, riducendola da un anno e sei mesi a otto mesi, ribadendo che la sanzione disciplinare non deriva da un mero calcolo matematico, ma da una valutazione complessiva della gravità delle violazioni dei doveri di probità, dignità e decoro professionale.

