Secondo il Tribunale di Palermo (sez. sp. imp., 8 gennaio 2026 n. 122) l’azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, a norma dell’art. 146 R.D. n. 267/1942 (L.F.) compendia in sè le azioni contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c., ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali; essa sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente...
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