Civile

L'efficacia vincolante del patteggiamento nel giudizio disciplinare

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Giudizio disciplinare - Licenziamento - Procedimento penale - Sentenza di patteggiamento - Non contestazione del fatto e della propria responsabilità da parte dell'imputato - Implicita ammissione di colpevolezza - Efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nel procedimento disciplinare.
Nel giudizio disciplinare la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Ne consegue che la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza.
•Corte cassazione, sezione L civile, sentenza 19 settembre 2016 n. 18324

Giudizio disciplinare - Licenziamento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza a seguito di patteggiamento - Efficacia - Valore di indizio limitatamente ad alcuni aspetti.
La sentenza di patteggiamento è “indizio” di giusta causa per il licenziamento disciplinare che - a tali fini - può essere contestata dal lavoratore solo fornendo ulteriori elementi di prova. Quanto acclarato nel patteggiamento può essere posto a base della sussistenza della giusta causa nel procedimento disciplinare, in particolare per alcuni aspetti: quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato. (Nella specie i giudici hanno affermato che legittimamente l'Amministrazione aveva promosso il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, contestandogli la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con il patteggiamento, ed applicare la sanzione del licenziamento disciplinare disattendendo le controdeduzioni difensive).
•Corte cassazione, sezione III civile, sentenza 21 gennaio 2015 n. 1024

Giudizio disciplinare - Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia probatoria in punto di responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Disconoscimento di detta efficacia da parte del giudice - Ammissibilità - Motivazione adeguata - Necessità.
Pur non essendo la sentenza di patteggiamento equiparabile a una sentenza di condanna, presuppone tuttavia una ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato esonerando il giudice disciplinare dall'onere probatorio. (Fattispecie relativa a responsabilità disciplinare di un avvocato, in cui la S.C. ha confermato la condanna resa dal Consiglio nazionale forense, non avendo il ricorrente indicato quali elementi probatori a suo favore avesse sottoposto al giudice di merito al fine di spiegare perché avesse - pur innocente - accettato una pena patteggiata per il reato di calunnia).
•Corte cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 20 settembre 2013 n. 21591

Giudizio disciplinare - Patteggiamento - Efficacia - Ammissione di responsabilità - Esclusione - Autonomo accertamento ai fini disciplinari.
La sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M. (cosiddetto patteggiamento), pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità, sicché non si può far discendere da essa tout court la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato stesso e ritenere tale prova utilizzabile nel procedimento civile.
•Corte cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 aprile 2011 n. 8421

Giudizio disciplinare - Pubblico impiego - Sentenza “patteggiata” - Efficacia - Equiparazione alla sentenza di condanna - Differenze - Mancanza di accertamento pieno della responsabilità penale - Conseguenze - Autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare.
La sentenza “patteggiata”, ancorché sia equiparata alla sentenza di condanna, si differenzia da quest'ultima, in quanto non ci sarebbe, alla base, un accertamento pieno né l'obbligo di motivazione della responsabilità penale dell'imputato, ma solo la verifica dei presupposti previsti dall'art. 444 c.p.p. In tal senso il provvedimento disciplinare non può fondarsi esclusivamente sull'accertamento contenuto nella sentenza penale patteggiata, ma incombe sulla pubblica amministrazione un onere specifico di svolgere gli accertamenti necessari ai fini dell'individuazione della responsabilità del dipendente anche avvalendosi delle risultanze del processo penale.
•Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 maggio 1996 n. 681

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