La responsabilità sanitaria per errore diagnostico in tema di patologie genetiche del nascituro richiede la prova, anche presuntiva ma fondata su indizi molteplici, gravi e concordanti, che la gestante avrebbe scelto l’interruzione della gravidanza se correttamente informata; tale prova non può essere desunta dalla sola decisione di sottoporsi a un test genetico, condotta interpretabile come esigenza di rassicurazione e non come manifestazione di volontà abortiva, potendo la scelta spiegarsi con il desiderio di vivere senza traumi il periodo della gravidanza. L’interruzione oltre il novantesimo giorno esige la dimostrazione di un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, non presupponibile automaticamente dalla patologia del nascituro e non allegato in modo specifico. La domanda di risarcimento per lesione del diritto all’autodeterminazione, se proposta solo in comparsa conclusionale, è nuova e quindi preclusa. Le prove testimoniali sono inammissibili quando non vertono su fatti idonei a dimostrare la volontà abortiva o le condizioni psico fisiche rilevanti ai fini della legge. La compensazione delle spese è legittima quando la soccombenza è integrale e il caso presenta elementi eccezionali, quali l’accertamento di un errore diagnostico non decisivo ai fini della responsabilità risarcitoria.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 15 luglio 2026 n. 23330.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della responsabilità sanitaria per errore diagnostico in ambito prenatale ai sensi del diritto civile italiano.
Responsabilità sanitaria per errore diagnostico prenatale
La responsabilità sanitaria per errore diagnostico in ambito prenatale si colloca nell’area del danno da nascita indesiderata e del correlato diritto della gestante a compiere una scelta consapevole sulla prosecuzione della gravidanza. Tale danno non discende automaticamente dall’errore diagnostico, ma richiede la prova che, se correttamente informata, la donna avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza nei limiti e secondo i presupposti della legge n. 194/1978.
La prova della volontà abortiva è a carico dell’attrice e può essere fornita anche tramite presunzioni, ma solo se fondate su indizi molteplici, gravi e concordanti, idonei a ricostruire un atteggiamento psicologico orientato all’interruzione. La sola decisione di sottoporsi a un test genetico non integra tale prova, potendo esprimere un bisogno di rassicurazione e non una scelta abortiva, come evidenziato dalla possibilità che la gestante intendesse semplicemente vivere senza traumi il periodo della gravidanza.
L’interruzione oltre il novantesimo giorno richiede inoltre la dimostrazione di un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, che non può essere presunto dalla patologia del nascituro e deve essere specificamente allegato. Le prove testimoniali sono irrilevanti quando non vertono su fatti idonei a dimostrare la volontà abortiva o le condizioni psico fisiche rilevanti. La compensazione delle spese è legittima in presenza di soccombenza integrale e di elementi eccezionali, quali l’accertamento di un errore diagnostico non decisivo ai fini del nesso causale.
Il caso esaminato
La controversia nasce dal fatto che una gestante, già madre, si sottopose a un test genetico per escludere la sindrome dell’X fragile, patologia presente in famiglia e trasmessa da madre portatrice sana. L’esame, eseguito presso strutture sanitarie, risultò negativo; il figlio nacque apparentemente sano, ma nei primi anni di vita manifestò ritardo cognitivo e disturbi psicomotori, poi ricondotti alla sindrome dell’X fragile. La madre risultò anch’essa positiva al gene FMR1.
In primo grado venne accertato l’errore diagnostico, ma fu rigettata la domanda risarcitoria per difetto di prova sulla volontà della gestante di interrompere la gravidanza se correttamente informata. Il giudice ritenne che la sola scelta di effettuare il test non dimostrasse un orientamento abortivo, potendo esprimere un bisogno di rassicurazione.
In appello fu confermata l’assenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla volontà di interrompere la gravidanza, nonché la mancanza di allegazioni relative al pericolo per la salute fisica o psichica richiesto dalla legge per l’interruzione oltre il novantesimo giorno. Fu dichiarata preclusa la domanda di risarcimento per lesione del diritto all’autodeterminazione, introdotta solo in comparsa conclusionale. Le prove testimoniali furono ritenute irrilevanti perché non vertenti su manifestazioni di volontà abortiva. In Cassazione vennero confermate tutte le valutazioni di merito, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese in ragione dell’eccezionalità del caso e dell’accertato errore diagnostico, non decisivo ai fini del nesso causale.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza del 15 luglio 2026 n. 23330, affronta il tema della responsabilità sanitaria per errore diagnostico in ambito prenatale e conferma integralmente le valutazioni dei giudici di merito. Viene ribadito che il risarcimento del danno da perdita della possibilità di interrompere la gravidanza richiede la prova, anche presuntiva ma rigorosa, che la gestante avrebbe scelto l’interruzione se correttamente informata.
Tale prova non può essere desunta dalla sola decisione di sottoporsi a un test genetico, condotta interpretabile come esigenza di rassicurazione e non come manifestazione di volontà abortiva, potendo la scelta spiegarsi con il desiderio di “vivere senza traumi il periodo della gravidanza”. È esclusa la possibilità di presumere il pericolo per la salute fisica o psichica richiesto dalla legge n. 194/1978 per l’interruzione oltre il novantesimo giorno, poiché tale presupposto deve essere specificamente allegato e provato. La domanda di risarcimento per lesione del diritto all’autodeterminazione è dichiarata preclusa, essendo stata introdotta solo in comparsa conclusionale.
Le prove testimoniali sono ritenute irrilevanti perché non vertenti su fatti idonei a dimostrare la volontà abortiva o le condizioni psico fisiche rilevanti. La Cassazione conferma la correttezza della compensazione delle spese nei gradi di merito, in ragione della soccombenza e dell’eccezionalità del caso, segnata dall’accertamento di un errore diagnostico non decisivo ai fini del nesso causale. Il ricorso viene quindi rigettato, con conferma della decisione impugnata e attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

