Le sezioni Unite penali della Corte di cassazione - con l’ordinanza n. 38980/2026 - hanno provveduto d’ufficio alla correzione materiale di una sentenza per eliminare e correggere l’erronea indicazione di un riferimento normativo citato all’interno di una decisione adottata dalle stesse sezioni Unite.
La correzione d’ufficio viene fatta in base al comma 3 dell’articolo 625 bis del Codice di procedura penale che consente al massimo consesso nomofilattico di eliminare discrasie tra quanto affermato e il riferimento normativo su cui si è basata la decisione in precedenza adottata. Il fine è di non lasciare storicamente - all’interno di una decisione destinata a costituire un riferimento dell’orientamento giurisprudenziale di più alto livello - un errato rimando alla base normativa su cui si è fondato il giudizio di legittimità assunto. L’intervento può ritenersi necessario anche quando dalla complessiva lettura della sentenza è incontestabile quale sia la vera norma applicata e poi però non correttamente indicata: espungere dalle statuizioni, anche delle sezioni Unite l’equivoco riferimento normativo.
Il potere d’ufficio della Cassazione
Come afferma il terzo comma dell’articolo 625 bis del Cpp, “l’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d’ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione”. Il comma è stato modificato dalla legge 103/2017 e disciplina il potere d’ufficio della Corte di cassazione in materia di correzione di decisioni proprie. Vale la pena indicare che il comma 1, richiamato dal comma terzo, letteralmente disciplina il caso in cui l’istanza provenga dal condannato: “È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione”.
Parte della dottrina ritiene che tale genere di correzione - anche assunta motu proprio dai giudici di legittimità - costituisca un’eccezione al primario principio che afferma l’irrevocabilità e la non censurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione. La deroga è quindi ammessa per eliminare dalle decisioni di legittimità eventuali rilevati errori materiali o anche di fatto. L’errore di fatto incontra limiti e termini rispetto all’emendabilità della decisione a differenza dell’errore materiale.
In effetti la norma proprio riguardo all’”intoccabilità” delle decisioni di legittimità precisa dei limiti che non sussistono solo nel caso dell’autocorrezione dell’errore materiale da parte della Corte di legittimità.

