La disciplina di nuova introduzione sembra, inoltre, non considerare altra ipotesi diversa dall'alternativa tra la revoca "secca" del beneficio e il suo mantenimento, non prevedendo espressamente la possibilità di trasformazione della misura in altra più compatibile con le risultanze emerse (ad esempio., trasformando la detenzione terapeutica semi-residenziale in quella residenziale), benché tale soluzione non possa dirsi espressamente preclusa ed anzi rappresenti una valida opzione valutativa in Capo al tribunale di sorveglianza peraltro già codificata, con riferimento generale a tutte le misure alternative, dall'articolo 51-ter ordinamento penitenziario.

Legge 5 agosto 2026 n. 140

Nella disamina degli istituti previsti dalla legge 140/2026 siamo giunti all'esame di tre momenti fondamentali, successivi alla valutazione del giudice, della procedura legata all'applicazione del nuovo beneficio domiciliare. In buona sostanza, si farà qui riferimento all’esecuzione della misura domiciliare, alle ipotesi di revoca e alle eventuali vicende modificative.

L'esecuzione della misura domiciliare

Il comma 5 dell'articolo 94-ter impone al responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-...

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