Con la sentenza n. 5925/2026 la Corte di cassazione penale ha affermato che è legittimo e quindi penalmente irrilevante l’esposto del cliente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati anche se al professionista iscritto vengono addebitate condotte che integrano reati o violazioni deontologiche, se l’accusatore è certo, in buona fede, di ciò che afferma. Inoltre, l’esposto “non diffamatorio” consente all’Ordine di appartenenza di vagliare i casi sottoposti alla sua attenzione al fine di escludere che uno dei propri iscritti abbia agito in violazione dei doveri professionali o commesso illeciti di altra natura.
La Cassazione, infatti, accoglie il ricorso contro la condanna in entrambi i gradi di giudizio in quanto i giudici di merito avrebbero dato rilevanza al mancato riscontro della fondatezza delle critiche rivolte dal ricorrente contro l’operato dell’avvocato di controparte che li aveva visti contrapposti in una causa civile. Tra l’altro nelle accuse mosse - di illecite condotte e di scorrettezza deontologica - emergevano i dubbi del ricorrente sulla circostanza che il professionista avesse agito anche in danno della propria assistita.
Testualmente la sentenza di annullamento della Suprema Corte riporta stralci dell’esposto incriminato dove il ricorrente affermava che nella comparsa di costituzione e risposta depositata l’avvocato di contro parte sembrasse ricostruire la vicenda mediante artifici e raggiri con possibile rischio di indurre il giudice in errore al fine di ottenere una sentenza favorevole e che lo stesso avvocato, al fine di ottenere benefici e giustificare la sua parcella, producesse certificati medici, dichiarazioni false e testimonianza estranee alla vicenda di recupero crediti agita dal ricorrente contro la sua assistita con la conseguenza di esporla a un grave danno economico. Il fatto che le affermazioni del ricorrente adombrassero la commissione di reati da parte dell’avvocato oggetto dell’esposto ha fatto ritenere sussistente il reato di diffamazione.
Al contrario la Cassazione chiarisce che nel caso concreto le frasi utilizzate non trasmodano nell’abuso del diritto di critica, non assumendo significato di offesa gratuita, né di argumentum ad hominem volto all’unico scopo di aggredire la reputazione del soggetto interessato, o di attaccarlo nella sua dimensione privata, ma sono tutte rivolte a criticare le modalità di esercizio della funzione svolta quale legale nell’ambito di un processo civile e finalizzate a motivare una richiesta di intervento disciplinare da parte dell’organo a ciò preposto. In definitiva, pertanto, le espressioni utilizzate dall’imputato, collocate nel loro contesto comunicativo, rientrano certamente nell’alveo della scriminante del diritto di critica.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, l’invio di un esposto all’autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall’articolo 21 della Costituzione il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli articoli 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi.

