La recidiva, per quanto non sia ostativa ex se alla concessione della sospensione condizionale della pena, se viene meno per l’intervenuta estinzione del reato precedentemente commesso a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, non impedisce che il giudice ne tenga conto per negare il beneficio,

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 33833/2026 - ha ribadito che se interviene l’estinzione di un precedente reato ciò non esclude la sua rilevanza nel giudizio prognostico che è chiamato a fare il giudice cui venga chiesta la condizionale. Infatti, per quanto sia intervenuta l’estinzione resta quale elemento di giudizio sulla personalità del reo il fatto commesso in precedenza da valutarsi nella sua materialità.

Il caso

Nel caso concreto il giudice di appello riduceva la condanna al di sotto dei due anni, in quanto la recidiva considerata in primo grado era venuta meno per l’estinzione del reato e della pena precedentemente irrogata al ricorrente in ragione dell’esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente aveva pertanto ritenuto illegittima la mancata concessione della sospensione condizionale della pena che rientrava nella soglia di ammissibilità per la fruizione del beneficio.

Riteneva la difesa che il giudice di appello avrebbe errato dove aveva valorizzato un reato estinto al punto di escludere la condizionale in quanto emergeva la tendenza del ricorrente a ripetere la commissione di reati in materia di stupefacenti. Infatti, la previsione che chi ottiene la pena sospesa non commetterà ulteriori reati è uno dei pilastri del beneficio.

Secondo la difesa ciò contrasterebbe con la pronuncia della Consulta 36/2026 che aveva ritenuto illegittima la mancata previsione di applicabilità della condizionale nel caso di riabilitazione rispetto a una condanna precedente a quella che per cui si richiede il beneficio. E quindi stesso ragionamento secondo il ricorso dovrebbe valere a maggior ragione nei casi di estinzione del reato.

La rilevanza materiale del precedente

La Cassazione smentisce il ragionamento svolto de plano nel ricorso, secondo cui in caso di estinzione del reato e della pena non scattando la recidiva verrebbe meno tout court l’ostacolo del precedente alla concessione della condizionale. Infatti, ciò non esime il giudice - chiamato a decidere sulla concessione della sospensione condizionale della pena che rientri nel limite dei due anni - dal valutare comunque il fatto materiale per cui vi era stato processo o condanna. Ossia il fatto materiale pregresso commesso da chi richieda il beneficio anche se non fa scattare alcuna causa ostativa alla sua concessione può ugualmente impedirla per la sussistenza di elementi negativi relativi alla personalità e all’inclinazione a delinquere che determinano una prognosi negativa in ordine alla previsione della ricaduta nel reato.

Le conclusioni finali della Cassazione sull’estinzione del reato

Conclude quindi la Cassazione facendo rilevare che diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stata ritenuta ostativa la precedente condanna, per reato successivamente dichiarato estinto, bensì è stata compiuta una valutazione eminentemente in fatto, volta a valorizzare l’obiettiva tendenza dell’imputato a essere coinvolto in traffici di stupefacenti. Ciò che è stato valorizzato, pertanto, non è il dato formale della precedente condanna per reato dichiarato estinto, bensì il fatto storico che, evidentemente, non costituisce certamente un effetto penale della condanna, bensì un dato obiettivo e liberamente valutabile dal giudice, sia pur incidentalmente, al fine di negare la sospensione condizionale della pena.

Le cause di estinzione del reato, infatti, privano di efficacia penale diretta la condotta illecita, ma non escludono la materialità del fatto, che ben può essere valutata in successivi giudizi.

Ciò che è vietato – come riconosciuto anche nella citata sentenza n.36 del 2026 della Corte costituzionale – è l’attribuzione di una valenza ostativa ex lege a un reato per il quale è intervenuta la riabilitazione o, come nel caso di specie, l’estinzione per positivo espletamento della messa alla prova.

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