In caso di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli minori, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è assorbito nel reato di “privazione dei mezzi di sussistenza”, in virtù del rapporto di specialità tra le due fattispecie. Di conseguenza non è applicabile l’articolo 570 bis del Cp, ma solo la fattispecie del n. 2 del comma secondo dell’articolo 570 del Cp quando l’omissione integri la fattispecie più grave del minimo sostentamento negato alla prole.

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