Un consulente tecnico d’ufficio, formato in grafologia classica, smaschera un testamento falso confrontando firme apocrife con scritture di comparazione distribuite su vent’anni. Il quadro che ne esce è netto: ictu oculi, scrive il Collegio. Falso grossolano. Eterografia accertata.

La parte soccombente, dopo la chiusura delle operazioni peritali, gioca la sua carta più moderna: il CTU avrebbe dovuto usare anche “la comparazione biometrica con intelligenza artificiale”. Implicito: senza l’IA, la verità tecnica è incompleta.

Il Tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, presidente Antonio Angioi, ha risposto il 20 marzo 2026 con sei parole che chiunque pratichi il foro dovrebbe leggere con attenzione: dimostrate che serve, prima di chiederla.

L’IA non si invoca. Si dimostra. Cagliari ha appena alzato la soglia per tutti

Il caso in trenta secondi: niente algoritmi, solo grafologia

A.R.M., cittadino di Sestu, muore nell’ottobre 2009 senza figli e senza coniuge. Pochi mesi dopo viene pubblicato un testamento olografo composto da due schede distinte, datate aprile 2006 e gennaio 2008. Lascia un sesto della casa dei genitori alla sorella, l’appartamento di proprietà a quattro nipoti. Sembra ordinato. Non lo è.

La prima scheda è scritta in stampatello maiuscolo, contiene la locuzione "da scrivere con la scrittura abituale" in alto e "deve essere scritto con la scrittura abituale" in calce. Sono istruzioni per la stesura. In un testamento. Vergate, secondo il CTU, da una mano diversa rispetto al corpo del documento. La seconda scheda è sottoscritta due volte con abbreviazioni e imprecisioni come "A. M" e "A.M.".

Il dott. G.B., consulente d’ufficio, esegue l’ispezione strumentale, l’analisi particolareggiata, il confronto con un fascio di scritture comparative che coprono il periodo dal 1988 al 2008. Differenze dinamiche nel ritmo, nella spinta espansiva, nella destrutturazione del tracciato. Conclusione: schede “apocrife”. Le firme non sono state vergate dal de cuius.

Tutto questo viene fatto con metodi tradizionali. Nessuna IA. Nessun algoritmo di writer verification. Solo grafologia, comparazione, esperienza.

La mossa disperata: l’IA come ultima carta

La parte soccombente non si arrende. I suoi procuratori, in una fase processualmente posteriore alla chiusura delle operazioni peritali, formulano una serie di critiche tecniche. Tra queste, una in particolare merita attenzione editoriale, oltre che giuridica.

Si lamenta - testuale dalla sentenza - "l’inattendibilità dei metodi di digitalizzazione dei documenti, l’inosservanza delle linee guide adottate in materia grafologica e l’omissione dell’analisi mediante la c.d. grafologia morettiana e perfino mediante la comparazione biometrica con intelligenza artificiale".

Quel "perfino" è il punto. È il segnale lessicale che svela tutto. L’IA viene aggiunta in coda a un elenco di doglianze come oggetto retorico, non come metodologia. È il jolly. È la parola che, nel 2026, si presume porti automaticamente autorevolezza. È l’asso che la difesa pensa di poter calare alla fine.

Il problema è che il consulente tecnico nominato dalla stessa parte, nelle sue osservazioni, non aveva mai accennato a metodologie di comparazione biometrica con IA. Né alla grafologia morettiana. Né alle linee guida che ora vengono evocate. Il consulente del cliente non ci aveva pensato. Pensavano di tirarla fuori solo i procuratori. A istruttoria già chiusa.

Il consulente del cliente non ci aveva pensato. Lo hanno fatto solo i procuratori. A istruttoria chiusa

La risposta del Collegio: dimostrate l’utilità, non l’esistenza

Il Tribunale di Cagliari avrebbe potuto rispondere in modo banale: l’IA non è ancora normata, non c’è prassi, ricorso respinto. Sarebbe stata la risposta facile. Difensiva. Italiana.

Invece sceglie una formula molto più sofisticata e - questo è il punto - molto più pericolosa per la moda in corso. Il paragrafo 3.10 della sentenza recita: "non si è fornita alcuna ragione per cui si possa credere razionalmente che il ricorso alle evocate procedure analitiche sia in grado di condurre ad un risultato differente, sicché, a conferma del provvedimento di chiusura dell’istruzione, non possono trovare seguito le richieste di rinnovazione della consulenza e sostituzione del consulente".

Tradotto in italiano corrente: il Collegio non dice che l’IA non si può usare. Dice che chi la invoca deve dimostrare a cosa serve. Quale specifico risultato avrebbe prodotto, diverso dal risultato già raggiunto. Quale margine di errore. Quale incremento di affidabilità. Quale ragione razionale per credere che il software avrebbe smentito il perito umano.

Non è una chiusura tecnofobica. È un filtro epistemologico. E vale per chiunque, da oggi, voglia portare l’intelligenza artificiale dentro un’aula civile italiana.

Il principio scomodo: l’IA come strumento di prova, non come bacchetta magica

La sentenza di Cagliari, letta nel suo passaggio sull’IA, costruisce un principio di diritto che merita di essere isolato. Lo riformulo nei termini in cui dovrebbe entrare nella prassi forense: chi propone una metodologia istruttoria fondata su sistemi di intelligenza artificiale è tenuto a dimostrarne, nel caso concreto, l’utilità potenziale differenziale rispetto agli strumenti tradizionali.

Non basta dire che esiste. Non basta dire che è "il futuro". Non basta sostenere che "altri ordinamenti la usano". Bisogna dire - con specificità tecnica - che la writer verification automatica avrebbe potuto rilevare cosa, secondo quali parametri, con quale tasso di errore noto, su quale base di addestramento.

È, in sostanza, lo stesso principio che il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) impone in altri ambiti: trasparenza, spiegabilità, supervisione umana. Cagliari lo recepisce in via giurisdizionale, senza nemmeno doverlo citare. Lo fa pretendendo che chi parla di IA in tribunale sappia di che cosa sta parlando.

L’IA non è il futuro da invocare. È una procedura, con margini di errore, da spiegare

Il sotto-testo: il perito firma, la macchina no

C’è un secondo livello in questa pronuncia che merita di essere letto in controluce. Il Tribunale non lo esplicita, ma lo presuppone in ogni passaggio della motivazione: la centralità del perito umano come unico soggetto firmatario, esposto, responsabile della conclusione tecnica.

La writer verification automatica, anche quando assistita da IA, opera in regime di ausilio. Non sostituisce il giudizio peritale, lo informa. Non firma la relazione, la nutre. Questo è il modello che si sta consolidando nei pochi ordinamenti che hanno iniziato a recepire la biometria documentale: l’algoritmo produce un’analisi, l’umano la valuta, la integra con il proprio giudizio esperto, la firma - e su quella firma risponde.

È, in sostanza, lo stesso impianto che il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) costruisce per i sistemi ad alto rischio: trasparenza, spiegabilità, supervisione umana significativa. Cagliari lo recepisce in via giurisdizionale senza nemmeno doverlo citare. Lo fa pretendendo che dietro ogni invocazione di IA in tribunale ci sia un essere umano responsabile delle conclusioni che ne discendono.

Questo è il vero retroterra concettuale della sentenza. E spiega perché il Collegio, nel respingere la doglianza, non chiude alla tecnologia ma chiude all’idea che la tecnologia possa essere invocata come argomento senza una controparte umana che ne risponda. La macchina non firma. Il perito sì. Ed è il perito che il giudice ascolta, contraddice, accoglie.

La faglia che nessuno racconta: l’IA come copertura della pigrizia probatoria

Negli ultimi diciotto mesi la giurisprudenza italiana ha visto montare un fenomeno preciso, parallelo e speculare al problema delle allucinazioni degli atti scritti con ChatGPT. Là l’IA produce citazioni false e l’avvocato le presenta come vere. Qui l’IA viene evocata come metodologia mai impiegata, che avrebbe però potuto cambiare l’esito se solo qualcuno l’avesse usata.

È lo stesso schema cognitivo. Si chiama delega. Nel primo caso si delega la redazione e si firma senza leggere. Nel secondo si delega l’argomentazione tecnica e si invoca senza dimostrare. In entrambi i casi, l’IA fa da copertura a un vuoto di lavoro tecnico-probatorio.

La risposta dei tribunali, finora, è stata coerente:

Cagliari aggiunge il pezzo che mancava. Non è solo l’uso disinvolto dell’IA a essere sanzionato. È anche la sua evocazione retorica come scusa, alibi, miraggio risolutivo invocato a istruttoria già chiusa. Stessa famiglia di pigrizia cognitiva, stesso rifiuto giudiziario.

Quando l’IA copre un vuoto di lavoro, il giudice lo vede. E lo dice

Cosa cambia da domani per chi pratica il foro civile

Se siete avvocati, periti, magistrati o semplicemente cittadini interessati a come si forma la prova nel 2026, ecco la traduzione operativa della sentenza di Cagliari, in quattro punti.

Primo. Se intendete proporre un metodo basato su IA in fase istruttoria, fatelo tempestivamente. Non a operazioni peritali concluse, non in memorie conclusionali, non come ripensamento. L’IA si propone all’inizio, si motiva nella sua specifica funzione probatoria, si discute in contraddittorio.

Secondo. Specificate il sistema. Quale modello, quale fornitore, quale tipo di addestramento, quale tasso di errore documentato, quale standard di riferimento. "L’IA" in astratto non esiste in tribunale. Esistono sistemi concreti, con caratteristiche concrete, validabili o non validabili.

Terzo. Dimostrate l’utilità differenziale. Perché il vostro sistema avrebbe rilevato qualcosa che il perito umano, con strumenti tradizionali, non poteva rilevare? In quale direzione? Con quale beneficio probatorio? Senza questa risposta, la richiesta è destinata a essere respinta, perché manca il presupposto razionale che Cagliari ha esplicitato.

Quarto, e più importante. Sappiate che l’IA, in tribunale, non è mai sola. C’è sempre un umano che la presenta, che la spiega, che ne risponde. Il "prevalente controllo umano" dell’AI Act non è uno slogan: è una struttura di responsabilità. E Cagliari ve la sta ricordando.

La domanda che resta aperta

Cagliari non ha chiuso una porta. Ha messo una soglia, e la soglia è semplicissima: dimostrate che serve. Non è una sentenza tecnologica. È una sentenza sulla responsabilità di chi parla.

La writer verification biometrica assistita da IA esiste, è studiata, è sviluppata in laboratori specializzati, ha già fatto ingresso in alcuni ordinamenti comparati come ausilio - mai come sostituto - della perizia umana. È una procedura legittima. Ma è anche una procedura con margini di errore, vincoli di validazione, requisiti di explainability.

La domanda che il Tribunale ci lascia, e che vale per il sistema giudiziario italiano nei prossimi due anni, è semplice. Quanti, oggi, sono in grado di rispondere a un giudice che chiede loro: "E questa intelligenza artificiale, esattamente, cosa avrebbe rilevato che il perito umano non ha rilevato?"

Pochi. Pochissimi. Ed è esattamente questo il motivo per cui sentenze come quella di Cagliari sono più importanti di tutti i convegni sull’IA nel diritto che si sono tenuti negli ultimi tre anni.

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