Civile

L’illegittimità della Robin tax non è retroattiva

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di Antonio Iorio

Nessuna retroattività per l’illegittimità costituzionale della Robin Tax. La Consulta con la sentenza 140 depositata ieri, nel dichiarare l’inammissibilità della questione, ha confermato che non spetta alcun rimborso per le somme corrisposte fino all’11 febbraio 2015.

Bisogna ricordare che l’articolo 81 della legge 112/2008 aveva introdotto un’addizionale Ires finalizzata a colpire il conseguimento di sovraprofitti da parte delle aziende energetiche e petrolifere, determinati dalla crescita speculativa delle quotazioni delle materie prime, con lo scopo di perseguire finalità solidaristiche.

La Consulta, con la sentenza 10/2015, aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma e nella motivazione, per ragioni attinenti alle esigenze di bilancio, era prevista l’efficacia della decisione solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. Numerosi contribuenti, in seguito all’incostituzionalità, hanno presentato istanze di rimborso anche per periodi precedenti il 2015.

Effettivamente, il differimento degli effetti era parso fin da subito anomalo tanto che alcuni giudici di merito, intervenuti in seguito alla decisione, avevano interpretato che la decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta, si riferisse ai rapporti pendenti e con il solo limite di quelli esauriti. Ne conseguiva quindi, secondo tali interpretazioni, che se la vicenda del rimborso non era già stata definita con sentenza passata in giudicato o per decorrenza dei termini, il rimborso era spettante.

La Cassazione, invece, con la prima (e per quanto è noto l’unica) pronuncia sul punto (ordinanza 32716/2018), ha confermato la decorrenza futura della decisione, limitando così temporalmente gli effetti solo dal 12 febbraio 2015, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione. In particolare, quindi, secondo i giudici di legittimità, i rimborsi per l’incostituzionalità della Robin Tax sono spettanti solo per il periodo successivo al 12 febbraio del 2015. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza del 13 gennaio 2014, trasmessa alla cancelleria della Consulta il 26 aprile 2018, dubitava, in buona sostanza, delle medesime questioni di illegittimità costituzionale già sollevate in passato dagli altri giudici rimettenti.

La Corte costituzionale ha, così, innanzitutto rilevato che con la propria precedente decisione (10/2015) era già stata decisa l’illegittimità della Robin Tax e, pertanto, sono state dichiarate inammissibili le questioni riproposte. Tuttavia, nella conclusione della nuova sentenza, la Consulta ribadisce la decorrenza degli effetti dell’incostituzionalità.

A questo scopo, viene espressamente richiamata l’ordinanza della Cassazione (32716/2018) con la quale era stato riconosciuto il rimborso solo per l’imposta corrisposta dal 12 febbraio 2015. La decisione, quindi, avallando le conclusioni della Cassazione, pare così definitivamente escludere possibili diverse interpretazioni, confermando che per il passato la Robin Tax versata dalle società, benchè incostituzionale, non sarà restituita.

Corte costituzionale, ordinanza 6 giugno 2019, n. 140

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