Amministrativo

L'imprevedibilità dell'infortunio del vigile del fuoco esclude la responsabilità della Pa

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di Andrea Alberto Moramarco

In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, va esclusa la colpa dell'Amministrazione per l'infortunio subito dal vigile del fuoco se siano state adottate tutte le misure consentite e possibili, mediante adozione di dispositivi di sicurezza omologati, al fine di prevenire i rischi eliminabili. Questo è quanto stabilito dalla sentenza del Tar Parma 190/2015.

Il caso - Lo sfortunato protagonista della vicenda è un vigile del fuoco, che durante le operazioni di spegnimento di un incendio, era rimasto vittima di un infortunio per aver calpestato un chiodo incandescente di 10 cm che aveva perforato la suola della calzatura in dotazione, trafiggendogli un dito del piede. Dalla lesione erano derivate l'assenza per malattia e una invalidità permanente del 2%.
In seguito, il vigile del fuoco, sul presupposto che la responsabilità dell'incidente fosse da imputare alla inidoneità delle calzature fornite dall'Amministrazione, chiedeva la condanna del ministero dell'Interno al risarcimento di tutti i danni subiti, pari a circa 18mila euro, ex articolo 2087 del codice civile, ovvero per l'inidoneità delle misure adottate dal datore di lavoro per la tutela della propria integrità fisica. Dal canto suo, l'Amministrazione si difendeva affermando la piena conformità dei dispositivi forniti.

Le motivazioni - Il Tar respinge il ricorso del vigile del fuoco in quanto non ritiene configurabile nel caso di specie il requisito della colpa dell'Amministrazione, nei sensi di cui all'articolo 2087 Cc. Per i giudici la disposizione codicistica impone sì al datore di lavoro un preciso obbligo di protezione del lavoratore in forza del quale devono essere adottate tutte le misure necessarie a preservare l'integrità fisica dei lavoratori, ma non si tratta di «un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno essendo comunque sempre necessario che l'evento sia pur sempre conseguenza di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati».
Nel caso di specie, l'Amministrazione, nell'approvvigionamento delle forniture, «si è attenuta alla normativa di riferimento per le calzature dei vigili del fuoco UNI EN ISO 15090» e ciò solo esclude la responsabilità dell'Amministrazione «in assenza di una comprovata esistenza sul mercato di equipaggiamenti a tal fine omologati», non essendo possibile prevenire ogni possibile rischio specifico della professione di vigile del fuoco.

Tar Emilia Romagna – Parma – Sezione I – Sentenza 24 giugno 2015 n. 190

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