In caso di appello del procuratore contro la condanna - e visto l’effetto devolutivo dell’appello - se il giudice dichiara inammissibile quello proposto dall’imputato non può poi accogliere la sua istanza, presentata per la prima volta nel processo di secondo grado, per l’avvio alla giustizia riparativa. Infatti, in tal caso l’imputato non potrebbe ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado, che è il fine precipuo di un positivo risultato riparativo.

La Cassazione penale - con la sentenza n. 30137/2026 - ha respinto il ricorso dell’imputato contro la sentenza di secondo grado, rectius contro il rigetto dell’istanza di avvio alla giustizia riparativa, che il ricorrente aveva avanzato in sede di appello.

Il rigetto dell’avvio

La decisione di rigetto dell’istanza dell’imputato era stata illegittimamente motivata dal giudice di appello, secondo il ricorso, per:
- la mancata disponibilità della vittima di violenza sessuale a un percorso condiviso con il reo;
- l’assenza dell’avvenuta intrapresa di percorso personale emendativo da parte dell’imputato:
- la strumentalità della richiesta dedotta dalla circostanza che la richiesta era stata avanzata dopo la condanna di primo grado.

La Cassazione pur non aderendo ai rilievi dei giudici di secondo grado ha comunque rilevato la mancanza del presupposto per l’accesso al percorso riparativo in quanto non atto a concretizzarsi in una mitigazione della pena vista l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato e la validità dell’impugnazione della parte pubblica fondata sul motivo mirato a un’aggravamento del trattamento sanzionatorio.

L’avvio richiesto in pendenza del processo

Ma se l’accesso alla giustizia riparativa è perseguibile in via autonoma dalla persona accusata di un reato, va detto che una volta avviato il processo il percorso può iniziare solo se vi acconsenta il giudice. E la parte richiedente è comunque tenuta a esplicare i presupposti di validità di un percorso finalizzato a contrastare o eliminare gli effettivi negativi derivati dalla commissione del reato.

Il caso deciso

Nel caso concreto effettivamente non venivano correttamente illustrati gli elementi da porre alla base dell’istanza rivolta al giudice. Ma il vero ostacolo era rappresentato dal fatto che il secondo grado riguardava l’impugnazione di una condanna da parte dell’accusa, ciò che comporta una valutazione perimetrata nell’ambito dei motivi di appello proposti e finalizzati a un aggravio sanzionatorio, vista la contestuale inammissibilità dell’atto di impugnazione del condannato in primo grado.

Da tale circostanza è derivata l’inammissibilità anche dell’istanza di avvio al percorso riparativo, che non sempre comporta la sospensione del procedimento, ma che ha come finalità una composizione anche parziale degli interessi contrapposti emergenti dall’avvenuta commissione del reato, con lo scopo ulteriore di giungere a una pena più favorevole.

Esito questo precluso dal processo di appello imperniato sul solo atto di impugnazione della parte pubblica.

Quindi, in definitiva, in un caso come quello verificatosi l’unico effetto positivo che poteva ottenere il ricorrente in sede di appello ai fini dell’accesso al percorso di giustizia riparativa era quello di indicarne le finalità e sollecitare i poteri officiosi del giudice.

Perché rimane fermo il punto sulla proponibilità dell’istanza di avvio presentata dal ricorrente, in quanto è domanda ammessa in ogni stato e grado del giudizio penale, compresa la successiva fase di esecuzione.

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