La persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo (ma anche probatorio) se allega un interesse proprio concreto e attuale alla rimozione della misura reale cautelare, anche quando non sia titolare del bene. Di fatto dovrà indicare il vantaggio personale derivante dalla restituzione al soggetto terzo che ha diritto alla restituzione del bene in sequestro.

Tali affermazioni sono la sintesi della risposta fornita dalle sezioni Unite penali con la sentenza n. 7983/2026 al quesito posto dalla sezione rimettente: “se l’indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene”.

Con la decisione viene di fatto data prevalenza all’orientamento minoritario che ravvisava oltre alla legittimazione ex lege dell’indagato ad agire contro la cautela applicata a un bene la necessaria sussistenza di un concreto e attuale interesse, costituito dagli effetti positivi - di rilevanza nella sfera personale dell’impugnante - discendenti dal dissequestro. E tale concreto interesse non è direttamente e non solo quello che può riverberarsi sulla posizione processuale dell’indagato nel procedimento principale.

Secondo la Cassazione va esclusa la tesi secondo cui è l’avente diritto alla restituzione del bene sequestrato a detenere la legittimazione attiva contro la misura anche se possa avvantaggiarsene un terzo in primis indagato o imputato.

Tra l’altro se così fosse, fa utilmente rilevare la Corte, il Legistatore invece di prevedere diverse ipotesi di legittimazione alla richiesta di riesame avrebbe individuato solo e sempre il titolare del bene quale soggetto legittimato. Ma la legge penale indica comunque oltre ai legittimati per le diverse ipotesi di misure cautelari reali sempre e comunque la necessaria sussistenza di un concreto e attuale interesse ad agire contro la loro applicazione. Interesse che tra l’altro è alla base di qualsiasi iniziativa giudiziale.

La legittimazione in caso di sequestro preventivo va sottolineato che non è legata strettamente all’interesse di contestare il fumus del reato in quanto l’applicabilità della misura non è necessariamente correlata alla gravità indiziaria raggiunta a carico dell’indagato.

La Cassazione a sezioni Unite prosegue poi indicando il perimetro normativo che sostiene la conclusione raggiunta dalla decisione e cioè che gli articoli 322 e 257 del Cpp riconoscono il diritto a impugnare all’imputato/indagato e alla persona cui sia stato sequestrato il bene o a colui che ha diritto alla sua restituzione. Quindi posta la legittimazione a proporre la domanda di riesame questa dovrà anche indicare per essere ammissibile l’interesse del ricorrente, che non è escluso in limine che possa concretizzarsi anche nei risvolti positivi che possono derivare dal dissequestro sul procedimento principale in termini ad esempio di qualificazione del reato.

Irrilevanza della disponibilità del bene

Va quindi precisato che non basta vantare la pregressa disponibilità del bene in quanto non è il possesso il diritto rilevante, ma piuttosto la situazione di pratico vantaggio che dalla restituzione dello stesso, anche a soggetto diverso da quello impugnante ma di cui quest’ultimo possa trarre l’utilità perseguita. Ovviamente tale utilità deve comunque discendere direttamente dal dissequestro stesso.

Rileva quindi non solo la tutela direttamente “reale”, ma anche quella “obbligatoria”, come nel caso in cui il rapporto giuridico tra titolare del bene e l’impugnante assicuri a quest’ultimo il possesso o lo sfruttamento comunque del bene a proprio vantaggio.

I casi di legittimazione

 L’ampia casistica di casi di legittimazione è stata elencata anche se non esaustivamente attraverso l’esplicitazione di alcune ipotesi quali ad esempio l’interesse dell’imputato di bancarotta fraudolenta alla restituzione di beni relativi al proprio fallimento. Perciò la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Infine, ad esempio, è concreto e attuale interesse al disssequestro la dimostrazione dell’esistenza di vantaggi connessi alla disponibilità del bene una volta liberato, nonostante venga in primis restituito al suo titolare, come quello di rendere operativi rapporti giuridici obbligatori o quello di poter evitare obblighi risarcitori verso l’altro contraente di un negozio giuridico già concluso e in essere.

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