L’invalidità al 100% attestata dall’Inps, con la conseguente necessità di assistenza continua, non è di per sé sufficiente, in assenza di deficit cognitivi, a giustificare l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 25747/2026, rigettando il ricorso del figlio e valorizzando la volontà contraria del padre.

Confermato, dunque, il decreto del tribunale di Salerno che aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per l’Ads. Il Tribunale, ricorda la Corte, aveva infatti proceduto a una “valutazione complessiva” della situazione del beneficiando, dando peso in primo luogo all’esito dell'audizione personale, nel corso della quale la persona aveva manifestato in “modo chiaro” la propria “opposizione all'applicazione della misura”; inoltre ha dato rilievo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che ha “escluso la presenza di deficit cognitivi” e attestato la “conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione”.

La Suprema corte ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso qualunque automatismo tra condizione invalidante e applicazione della misura, ribadendo che occorre verificare in concreto se e in quale misura la menomazione incida sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi e se l’esigenza di protezione non possa essere soddisfatta mediante strumenti meno invasivi della capacità di agire. Per i giudici dunque “non può farsi ricorso all’amministrazione di sostegno per il solo fatto dell'esistenza di limitazioni fisiche, quando la persona conservi adeguate capacità di comprensione, comunicazione ed espressione della propria volontà e le esigenze di supporto possano essere soddisfatte attraverso gli ordinari strumenti personali, familiari o sociali messi a disposizione dell’ordinamento” (Cass. n. 6584 del 2025).

Riguardo poi alla invalidità, la decisione ricorda che il giudice di merito, pur dando atto del deposito della documentazione Inps, ha attribuito “maggiore rilevanza ad altri elementi istruttori, ritenuti maggiormente rappresentativi della concreta capacità del beneficiando di autodeterminarsi e di curare i propri interessi”. Peraltro, osserva la Corte, il ricorrente non ha specificato quale “specifica limitazione fosse stata accertata”; né in che modo “incidesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi”.

“Deve rilevarsi – scrive la Cassazione - che nel caso in cui una persona compos mentis si trovi in una condizione di inabilità fisica, la accertata necessità di assistenza materiale non può fondare la nomina di un amministratore di sostegno in quanto è riservata alla autodeterminazione del soggetto provvedere in merito (ad esempio assumendo personale domestico) secondo una valutazione personale che, se lucida e consapevole, non può essere sindacata dal giudice”.

“La mera allegazione del riconoscimento dell'invalidità al cento per cento, dello stato di handicap grave e della necessità di assistenza continua – conclude - non consente quindi di affermare automaticamente la sussistenza dei presupposti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno”.

 

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