La Cassazione penale - con la sentenza n. 36827/2026 - ribadisce nuovamente che il sequestro probatorio di un strumento informatico quale lo smartphone non consente l’estrazione preventiva dei dati per farne copia forense, senza la previa delimitazione di quelli che saranno esplorati e se del caso sottoposti a sequestro probatorio, se ritenuti rilevanti ai fini delle indagini o della prova del reato solo in via meramente ipotetica.

Infatti, la griglia dei criteri con cui si filtra il contenuto delle...

Riproduzione riservata Ⓒ