Se un’impresa in composizione negoziata ottiene le misure protettive, la banca deve mantenere i fidi già concessi, anche se ne aveva sospeso l’utilizzo. Dopo che il tribunale ammette le misure, l’affidamento può essere sospeso o revocato solo in applicazione delle norme bancarie, motivando specificamente le ragioni di vigilanza prudenziale. Le linee revocate o ridotte prima dell’avvio dell’iter, invece, non possono essere ripristinate d’imperio dal giudice.
Sono queste le indicazioni della giurisprudenza...

