L’intervenuta acquisizione comunale dell’abuso edilizio non fa venir meno l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale in quanto esso è di natura reale. L’ordine ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto col bene a prescindere che ne sia stato o meno l’autore e indipendentemente dall’alienazione a terzi dell’immobile abusivo.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 33623/2026 - conferma in particolare l’assenza di interesse a impugnare l’ordine e chiederne la revoca da parte della ricorrente condannata per la realizzazione dell’abuso di cui al momento del ricorso non ne è neanche più proprietaria. Proprietario ne è, infatti, il Comune una volta intervenuta l’acquisizione ex lege dell’immobile al suo patrimonio.
Carenza di interesse
La giurisprudenza di legittimità non intravede il diritto a impugnare per stabilire l’esattezza di una decisione che si ritiene pregiudizievole se dalla sua rimozione non può derivare alcun effetto favorevole per l’impugnante. Non rileva la sussistenza di un eventuale mero interesse di fatto in assenza di una posizione giuridica soggettiva da rivendicare.
Infatti, una volta decorso inutilmente il termine per adempiere all’ordine di demolizione cessa l’interesse dell’autore dell’abuso alla revoca o sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto in quanto acquisito dall’ente locale.
Le conseguenze dell’acquisizione comunale
La Cassazione precisa anche che a fronte dell’intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale disponibile, e in caso non sia deliberato il mantenimento dell’opera per rilevanti interessi pubblici, il condannato ha interesse alla revoca dell’ordine solo al fine di provvedere spontaneamente alla demolizione in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha il solo fine di addivenire al ripristino dello stato dei luoghi a spese del privato.
L’unico caso in cui l’acquisizione risulta incompatibile con l’ordine di demolizione deciso dal giudice penale è quello in cui intervenga delibera consiliare mirata al mantenimento dell’immobile.
All’autore dell’abuso una volta intervenutane l’acquisizione comunale residua rispetto all’ordine solo l’interesse a chiedere l’autorizzazione a procedere all’autodemolizione a proprie spese.

