Il sostiene, in proposito, che l'accompagnamento del "fermato" negli uffici di polizia ed il relativo trattenimento fino a dodici ore, comportando una coazione della persona a rimanere in un determinato luogo per un lasso di tempo apprezzabile, oltre a precludergli la possibilità di partecipare alla manifestazione (limitandone dunque le libertà costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero), integrano anche quella «mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere»
Con il decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 si è intervenuti per implementare i poteri di controllo preventivi attribuiti alle forze dell'ordine soprattutto quale "mezzo al fine" di garantire il pacifico svolgimento delle manifestazioni interdicendo la partecipazione di quei soggetti che a tali manifestazioni si presentano, o sono adusi a presentarsi, con l'unico scopo di fomentare disordini.
Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (Dl n. 23/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 54/2026, articolo 7)
Lo scopo è perseguito estendendo la possibilità per le forze di polizia di procedere alla perquisizione...


