Il sostiene, in proposito, che l'accompagnamento del "fermato" negli uffici di polizia ed il relativo trattenimento fino a dodici ore, comportando una coazione della persona a rimanere in un determinato luogo per un lasso di tempo apprezzabile, oltre a precludergli la possibilità di partecipare alla manifestazione (limitandone dunque le libertà costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero), integrano anche quella «mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere»

Decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 

Con il decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 si è intervenuti per implementare i poteri di controllo preventivi attribuiti alle forze dell'ordine soprattutto quale "mezzo al fine" di garantire il pacifico svolgimento delle manifestazioni interdicendo la partecipazione di quei soggetti che a tali manifestazioni si presentano, o sono adusi a presentarsi, con l'unico scopo di fomentare disordini.

Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (Dl n. 23/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 54/2026, articolo 7)

Lo scopo è perseguito estendendo la possibilità per le forze di polizia di procedere alla perquisizione...

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