ACQUE

GESTIONE SERVIZIO IDRICO

Acqua e inquinamento idrico - Gestione del servizio idrico - Consenso per la salvaguardia delle gestioni autonome - Applicabilità dell’art. 17-bis, l. n. 241/1990 - Norme sul silenzio e sull’inerzia tra amministrazioni - Esclusione.

Il meccanismo di semplificazione di cui all’art. 17-bis della l. n. 241/1990, rubricato “Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”, non è applicabile ai procedimenti diretti a salvaguardare le gestioni esistenti del servizio idrico. In particolare, il “consenso” per la salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico - espresso dall’Ente di governo d’ambito sulla base della verifica della corretta gestione, la quale deve conformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, ai sensi dell’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - è decisamente altra cosa rispetto all’atto di assenso, concerto o nulla osta richiesto per l’adozione di un provvedimento amministrativo tipico di un’amministrazione pubblica “procedente”, ad esito di un procedimento altrettanto tipizzato, al quale si riferisce il citato art. 17-bis della l. n. 241/1990.

AMBIENTE E TERRITORIO

VIA - VAS - AIA

VIA, VAS e AIA - Progetto per il quale sia stata già esclusa la necessità di VIA - Nuovo screening - Variazioni incidenti negativamente sull’ambiente - Fattispecie.

L’assoggettamento di un progetto - per il quale sia già stata esclusa in precedenza la necessità di sottoposizione a VIA - ad un nuovo screening deve essere effettuato solo quando le variazioni apportate siano state così rilevanti da incidere negativamente sull’ambiente e sulla salute umana, aumentando l’impatto dell’intervento, visto nel suo complesso (nella specie, escluso in quanto le modifiche apportate al progetto erano dirette al potenziamento di alcuni componenti dell’impianto, senza incidere sulla capacità massima di trattamento).

AMBIENTE E TERRITORIO

RIFIUTI

Gestione ambientale - Recupero dei rifiuti - Attività - Deroga al principio di concorrenza previsto negli artt. 101-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Presupposti di ammissibilità.

L’attività di recupero dei rifiuti urbani è soggetta ai principi di concorrenza e di libera circolazione sul territorio, mentre la deroga al principio di concorrenza previsto negli artt. 101-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per essere ammessa nel sistema, deve essere prevista da un’esplicita norma di legge, senza che possa essere ricavata o estesa in via interpretativa, e giustificata alla luce del principio di concorrenza. Nel caso di specie invece la deroga è conseguita indirettamente tramite l’individuazione degli impianti “minimi”, con la determinazione dei flussi in entrata e della relativa provenienza.

AMBIENTE E TERRITORIO

INQUINAMENTO

Inquinamento del suolo - Misure di prevenzione - Inquinamento storico - Compatibilità.

La qualificazione delle misure di prevenzione non si colloca in un contesto emergenziale e, dunque, non si appalesa incompatibile con una situazione di inquinamento “storico”, richiedendo più propriamente l’esistenza di un nesso di correlazione temporale e funzionale tra il fenomeno inquinante e le relative iniziative di contenimento; tale nesso è, in particolare, predicabile se si considera come il fenomeno inquinante, benché risalente nel tempo, è tuttora in fieri e, dunque, integra certamente una potenziale ed imminente fonte di rischio sanitario ed ambientale, secondo quanto richiesto dalla norma.

APPALTI PUBBLICI

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE

Appalti pubblici - Servizio ristorazione - Presidi ospedalieri - Costo manodopera - Offerta tecnica - Sottostima costi manodopera - Conformità rispetto a esiti verificazione - Non manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza delle valutazioni - Attendibilità dell’offerta tecnica.

Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione di un appalto del servizio di ristorazione presso presidi ospedalieri, disposta in favore di un concorrente che ha stimato i costi triennali della manodopera in misura inferiore rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento per il personale dipendente, laddove a seguito dell’esperimento della apposita verificazione, sia risultato che l’offerta presentata dal concorrente vittorioso appaia sostenibile, congrua e attendibile. In tal senso, infatti, ruolo del giudice amministrativo è quello di verificare, su sollecitazione del concorrente ricorrente, che l’amministrazione non abbia fatto un uso palesemente erroneo, illogico o irrazionale della discrezionalità tecnica. Spetta pertanto al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

APPALTI PUBBLICI

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Appalti pubblici - Forniture - Procedure di affidamento - Gara - Commissione giudicatrice - Valutazione delle offerte - Sindacato.

Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.

ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DIRITTO DI ACCESSO

Procedimento amministrativo - Diritto di accesso - Limitazioni ex art. 329 c.p.p. - Segreto investigativo - Limiti - Atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria - Atti poste in essere dalla P.A. nell’ambito di attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti in materia edilizia - Atti amministrativi accessibili.

In relazione alle limitazioni di cui al segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria, bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge sono atti amministrativi - come tali suscettibili di accesso - anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria. Ne consegue che il Comune è tenuto a consentire l’accesso agli atti con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa, in concreto, ai competenti uffici dell’ente locale, i quali nell’ipotesi della sussistenza di dubbi interpretativi riferiti a singoli atti e documenti potranno a tal fine effettuare specifiche richieste preventive al competente pubblico ministero.

ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DIRITTO DI ACCESSO

Trasparenza amministrativa - Accesso agli atti - Accesso difensivo - Presupposti – Individuazione.

Ai fini dell’accesso agli atti difensivo è necessario che sussista una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi ed esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, in quanto spetta alla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi.

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ABUSI PAESAGGISTICI

Beni culturali e ambientali - Beni paesaggistici - Autorizzazione paesaggistica - Mancanza - Conseguenze - Ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecunaria risarcitoria abusi paesaggistici minori - Continuità normativa con la disciplina previgente - Sussiste.

La circostanza che la l. n. 1497 del 1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare poiché la norma all’epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. n. 42 del 2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del nomen iuris. Pertanto, l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art. 15, l. 1497/1939, è dovuta.

EDILIZIA E URBANISTICA

ABUSI EDILIZI

Interventi edilizi - Abusi edilizi - Condono - Ultimazione del fabbricato - Configurazione - Ipotesi.

In tema di condono, ai fini dell’ultimazione del fabbricato sono necessarie non solo le tamponature esterne, ma anche l’esistenza di una copertura che ha la funzione di definire le dimensioni dell’intervento realizzato, dal punto di vista della sagoma e del volume mentre, dal punto di vista costruttivo, ha lo scopo di rendere conto della compiutezza della realizzazione stessa.

EDILIZIA E URBANISTICA

ABUSI EDILIZI

Tolleranze costruttive - Art. 34- bis, d.P.R. n. 380 del 2001 - Scostamento maggiore - Computo ai fini dell’individuazione dell’abuso.

In merito alle c.d. tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, trattatasi di un istituto per cui non è da considerarsi violativo del titolo edilizio un fabbricato che si discosti dal progetto assentito in misura minima. Nondimeno, allorché lo scostamento sia maggiore della soglia di rilevanza fissata dal legislatore, è evidente che le superfici e le volumetrie che sarebbero state ricomprese nelle c.d. tolleranze costruttive non debbono essere scomputate, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa alternativa alla demolizione dei cui all’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, dalla superficie e dalla volumetria abusivamente realizzate. Al contrario, tali superfici e volumetrie partecipano a determinare la misura dell’abuso.

ENERGIA

GESTORE SERVIZI ENERGETICI

Diritto dell’energia - Gestore dei Servizi Energetici - Provvedimento di decadenza di incentivi erogati - Natura giuridica.

Il provvedimento adottato dal Gestore dei servizi energetici che dichiara la decadenza di incentivi erogati non è manifestazione di potere di autotutela, ma è espressione di un suo potere di verifica, accertamento e controllo, sicché esso è privo di spazi di discrezionalità ed ha, al contrario, natura doverosa ed esito vincolato; esso, inoltre, non è volto al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di spessore provvedimentale, bensì al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche: esulano quindi, in radice, le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, conseguentemente, non è applicabile l’art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990.

GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE ORDINARIA

Lavori - Ispezione - Verbale che accerta un addebito per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali - Accertamento - Art. 14, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 - Giurisdizione.

La controversia avente ad oggetto - come nella specie - il verbale che accerta un addebito per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Tanto deriva non solo dalla intrinseca natura del rapporto, evidenziandosi che le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, ma anche dal rilievo che l’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l’iscrizione a ruolo.

GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE ORDINARIA

Professioni - Iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionale - Controversie - Cancellazione - Giurisdizione.

Le controversie relative all’iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell’iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità.

PUBBLICO IMPIEGO

ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

Pubblico impiego - Accesso - Concorsi pubblici - Clausole del bando di concorso - Interpretazione - Criteri - Art. 12 comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile.

Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego vanno interpretate in base al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.

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