AMBIENTE E TERRITORIO
RIFIUTI
Rifiuti - Veicoli fuori uso - Nozione - Art. 3, cc. 1, 2. e 3 d.lgs. n. 209/2003 - Qualità di rifiuto - Artt. 183 e 184 d.lgs. n. 152/2006 - Stato di sostanziale abbandono e distrazione dalla funzione del veicolo - Interesse collezionistico del proprietario - Non esclude la qualifica di rifiuto.
Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, un bene, soprattutto se privo di apprezzabile valore economico, deve essere considerato rifiuto non solo quando venga abbandonato dal detentore, ma anche quando questi lo depositi nell'ambiente assegnandogli una funzione che non è sua propria senza ricavarne alcuna apprezzabile utilità, all'evidente fine di sottrarsi dall'obbligo di recupero o smaltimento. Con riguardo ai veicoli fuori uso, la sussumibilità nel concetto di "rifiuto" è attestata dall'art. 3, commi 1°, lett. b; 2°, lett. d; e 3°, del D.Lgs. n. 209/2003, con la doppia specificazione per cui, da un lato, "un veicolo è classificato fuori uso (..) in ogni caso in cui, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono" (art. 3, comma 2°, lett. d); dall'altro, "non rientrano nella definizione di rifiuto (…) i veicoli (...) di interesse storico o collezionistico (...) conservati in modo adeguato (...)" (art. 3, comma 3°). Qualora pertanto non siano soddisfatte le condizioni di conservazione e funzionalità dei veicoli pretese dal richiamato c. 3, l'asserito interesse collezionistico del proprietario non vale ad escludere la qualifica di rifiuto. E invero la permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo, nel cortile del privato, unitamente alla esposizione alle intemperie e al loro stato di sostanziale abbandono, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo correlato ad una passione collezionistica, conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. Né basta l'esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del Codice dell'Ambiente: tale norma subordina l'EoW alla sussistenza di un'operazione di recupero del bene, che va dimostrata, in particolare a fronte di risultanze istruttorie idonee a sconfessare pienamente il dato.
AMBIENTE E TERRITORIO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Inquinamento atmosferico - Emission trading - Quote di emissioni - Cessazione dell'attività - Obbligo di restituzione delle quote assegnate - Tardiva comunicazione - Diritto di ritenzione - Inconfigurabilità.
Nel sistema di Emission trading, ogni anno l'autorità nazionale competente (che nel nostro ordinamento è il Comitato ETS) rilascia a ciascun impianto (entro il 28 febbraio), sulla base della sua assegnazione iniziale ("cap"), le quote di emissioni. Le imprese sono tenute a restituire, entro il 30 aprile di ogni anno, un numero di quote di emissioni corrispondente alle tonnellate di emissioni prodotte nell'anno civile precedente e comunicate. In tal modo, gli operatori che producono meno emissioni di quelle assegnate hanno facoltà di vendere le quote eccedenti rispetto alle emissioni prodotte, conseguendo un utile economico; di contro, gli impianti che producono emissioni in eccesso rispetto all'assegnazione devono acquistare le corrispondenti quote e restituirle all'autorità nazionale ("trade"). Precipitato logico di quanto appena osservato è che in caso di cessazione dell'attività e, quindi, di cessazione di emissioni CO2 viene meno il fondamento causale del rilascio delle quote e sorge, di conseguenza, in capo al gestore l'obbligo di restituzione delle medesime. Non è, invece, invocabile alcun diritto di ritenzione delle medesime che trova giustificazione unicamente nella riduzione delle emissioni conseguita attraverso l'esercizio dell'attività, come previsto dal sistema, e non può fondarsi sulla mancanza di emissioni per cessazione dell'attività e sulla tardiva comunicazione della medesima. L'obbligo di restituzione è, peraltro, espressamente contemplato dal sopra citato comma 6 dell'art. 36 del d.lgs. n. 30/2013.
AMBIENTE E TERRITORIO
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Ambiente - Inquinamento ambientale - Responsabilità - Configurazione - Art. 174 del trattato CE - Applicazione - Risvolti.
La responsabilità dell'inquinamento ambientale è regolata dal principio di derivazione comunitaria (cfr. art. 174 del trattato CE) secondo cui "chi inquina paga", ma la stessa giurisprudenza comunitaria ha chiarito che affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall'autorità competente un nesso causale tra l'azione di uno o più operatori e il danno ambientale concreto , essendo, quindi necessario che i fattori di inquinamento abbiano causa proprio nelle attività lavorative di chi ha la materiale disponibilità dell'area contaminata.
APPALTI
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Gara - Provvedimento di esclusione - Acquiescenza ad un provvedimento amministrativo - Configurazione.
L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed irrefutabile volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività : pertanto, va esclusa la possibilità di affermare la sussistenza dell'acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare univoco riscontro della volontà dell'interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall'atto amministrativo.
APPALTI
ANOMALIA DELL'OFFERTA
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Gara - Offerta - Sub-procedimento di verifica dell'anomalia - Finalità.
Il sub-procedimento di verifica dell'anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell'offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma la verifica della serietà dell'offerta già formulata, pena la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
APPALTI
AVVALIMENTO TECNICO OPERATIVO
Appalti pubblici - Procedura di affidamento - Gara - Requisiti di partecipazione - Avvalimento tecnico operativo - Concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche.
In caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificatamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente.
APPALTI
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
Appalti pubblici - Accesso agli atti di gara - Art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 - Obbligo, per la stazione appaltante, di mettere a disposizione dei concorrenti le offerte e la documentazione di gara - Omissione - Rito super speciale - Inapplicabilità - Fondamento.
Nel caso in cui la Stazione appaltante, in violazione del disposto di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei concorrenti utilmente classificati in graduatoria le offerte degli altri concorrenti e la restante documentazione di gara, deve applicarsi l'ordinario procedimento di accesso agli atti, disciplinato dalla l. n. 241 del 1990 e la disciplina processuale ricavabile dall'art. 116 cod. proc. amm. non essendo applicabili le previsioni contente nel rito super speciale di cui all'art. 36, commi 4 e 7, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Nonostante la disciplina di cui all'art. 36 cit. non regolamenti in modo espresso la fattispecie, ostano ad una diversa interpretazione, da un lato, la riserva assoluta di legge in materia processuale che richiede l'utilizzo di un criterio di interpretazione rispettoso della lettera della norma, dall'altro, il vulnus che sarebbe arrecato alla tutela giurisdizionale del concorrente interessato all'accesso, per effetto del breve termine decadenziale previsto per il rito "super speciale". L'applicabilità dell'ordinario procedimento di accesso rende mutuabile l'orientamento giurisprudenziale, formatosi nella vigenza del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale, ove la richiesta di accesso agli atti venga proposta entro un lasso temporale di quindici giorni, il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione di cui all'art. 120 cod. proc. amm. si deve incrementare di un numero di giorni (massimo quindici) pari a quello necessario per avere piena conoscenza dell'atto e dei suoi eventuali profili di illegittimità, qualora questi non siano oggettivamente evincibili dalla comunicazione di aggiudicazione.
CONCORSI ED ESAMI
CONCORSO PUBBLICO
Concorsi pubblici - Procedura - Provvedimento di esclusione - Annullamento giurisdizionale - Effetti - Individuazione - Cons. Stato, Sez. III, 17 novembre 2024 n. 5648.
L'effetto ripristinatorio conseguente all'annullamento giurisdizionale dell'illegittimo provvedimento di esclusione da un concorso si realizza tramite la retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata ex tunc. Tale accorgimento, costituente uno strumento reintegratorio di carattere generale nei casi di ritardata costituzione del rapporto d'impiego a seguito di condotta illegittima dell'amministrazione, consente all'interessato non solo di essere ammesso ai pubblici impieghi, ma di risultare alle dipendenze dell'amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose, ricadute in ordine all'anzianità assoluta nella qualifica.
DEMANIO E PATRIMONIO
DEMANIO MARITTIMO
Demanio marittimo - Controversie riguardanti aree rientranti nel demanio marittimo ex artt. 822, cod. civ., e 28, cod. nav. - Giurisdizione speciale del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Esclusione
Le controversie riguardanti aree rientranti nel demanio marittimo ex artt. 822, cod. civ., e 28, cod. nav., e non già nel demanio idrico delle acque pubbliche, di cui agli artt. 822, cod. civ., art. 1, r.d. n. 1775/1933, e rispettivamente, art. 1, legge 5 gennaio 1994 n. 36, e art. 144, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, esulano dalle ipotesi delineate dall'art. 143, r.d. n. 1775/1933, con conseguente insussistenza della giurisdizione speciale del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
DEMANIO E PATRIMONIO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
Diritto demaniale - Concessione demaniale marittima - Requisito dell'iscrizione alla camera di commercio - Possesso - Non è richiesto.
La procedura avete ad oggetto l'affidamento di una concessione demaniale marittima, ex art. 36 e ss. del Codice della navigazione, per lo svolgimento dell'attività di bar caffetteria e piccola ristorazione con somministrazione, è sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed è invece regolata dai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi del Codice della navigazione, del relativo Regolamento e delle disposizioni normative espressamente richiamate dall'Avviso in esame. Da ciò discende che, non rientrando la procedura de qua nel campo di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, né sotto il profilo oggettivo né in via di auto vincolo, sono ad essa applicabili le sole disposizioni espressamente richiamate dall'Avviso pubblico, tra le quali non rientra l'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016. Ne deriva che non è automaticamente applicabile la disciplina che richiama il possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio quale requisito di cui sia richiesto il possesso.
EDILIZIA E URBANISTICA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Diritto urbanistico - Edilizia - Diritto dell'energia - Art. 119, c. 13- ter d.l. n. 34/2020 - Interventi di efficientamento energetico - Realizzabilità tramite CILA - Manutenzione straordinaria - Cornice generale del DPR 380/2001 - Demolizione e ricostruzione - Disciplina di cui agli artt. 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1 d.P.R. n. 380/2001.
L'art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020 prevede che gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico sono realizzabili mediante CILA ove classificabili quale "manutenzione straordinaria" (al di fuori di cui si collocano la demolizione e la ricostruzione degli edifici); tali interventi devono essere collocati entro la cornice generale del D.P.R. 380/2001, la quale costituisce l'insopprimibile fonte normativa di riferimento da cui non si può prescindere per qualificare una determinata opera e inquadrarla entro uno specifico titolo edilizio, sicché, in forza delle previsioni di cui all'art. 3 e 10 del TUE, non può ritenersi che l'esclusione dal perimetro della CILAS, di cui al predetto art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020, riguardi solo gli "integrali" interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici. Risulta più coerente, sul piano sistematico, ritenere che un intervento sia realizzabile mediante CILAS, anche qualora riguardi "le parti strutturali degli edifici o i prospetti", ove abbia le caratteristiche della manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 e non comporti la "demolizione e la ricostruzione" dell'edificio interessato, la quale, anche ove non integrale, porta a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e, come tale, è da sottoporsi alla disciplina di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d), e 10 del predetto D.P.R. 380/2001.
EDILIZIA E URBANISTICA
TITOLO EDILIZIO
Interventi edilizi - Tipologia - Installazione di un gazebo - Titolo edilizio - Necessità - Ipotesi.
Il gazebo costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua pertinenzialità o la sua eventualmente facile amovibilità o il materiale dal quale è composto.
EDILIZIA E URBANISTICA
ABUSI EDILIZI
Interventi edilizi - Abusi edilizi - Abusi realizzati su suoli pubblici - Sanzione - Determinazione - Assenza di discrezionalità.
L'assenza di discrezionalità in capo all'Amministrazione nel determinare le sanzioni da applicare in caso di abusi realizzati su suoli pubblici esclude, tra l'altro, che nella fattispecie possa ravvisarsi una violazione del principio di proporzionalità, poiché la demolizione rappresenta l'unica sanzione applicabile.
EDILIZIA E URBANISTICA
ABUSI EDILIZI
Interventi edilizi - Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Atto dovuto - Ragioni - Individuazione.
L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie realizzate come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi è un atto dovuto, l'ordinanza va emanata senza indugio e in quanto tale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto cioè l'abuso di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza rientrando direttamente nella sua sfera di controllo.
ENERGIA
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
Diritto dell'energia - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Norma fondamentale di principio - Punto di equilibrio rispetto delle competenze statali e regionali - Procedimento unico - Obiettivi di massima diffusione delle FER - Tutela del territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità.
Il sistema delineato nell'art. 12 del D. Lgs. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici: il medesimo art. 12 – nel prevedere che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate – esprime parimenti un principio fondamentale della materia. Esso è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea ed è volto a bilanciare l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. In questo solco, il procedimento unico è l'unica sede in cui può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela.
IMMIGRAZIONE E STRANIERI
CITTADINANZA ITALIANA
Stranieri - Cittadinanza italiana - Concessione - Attribuzione dello status giuridico - Cittadinanza sostanziale - Formalizzazione.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di "cittadinanza sostanziale" che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PARTI NEL GIUDIZIO
Processo amministrativo - Parti - Controinteressato - Individuazione - Interesse concreto e attuale.
Il controinteressato da evocare nel giudizio amministrativo è il soggetto individuabile, portatore di un interesse, concreto ed attuale, giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto, che sia quindi interessato a difendere una situazione giuridica di vantaggio uguale e contraria rispetto a quella del ricorrente.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
AZIONE DI CONDANNA
Processo amministrativo - Azione di risarcimento danni - Domanda ex art. 30 c.p.a. - Illegittimità del provvedimento - Deduzione e prova.
Il privato che abbia proposto la domanda ex art. 30 c.p.a. può limitarsi a dedurre e provare l'illegittimità del provvedimento amministrativo. Accertata l'illegittimità, la colpa della p.a. si presume ai sensi dell'art. 2727 c.c. La presunzione, che ha carattere relativo, può essere vinta mediante la prova, da parte dell'amministrazione, di essere incorsa in un errore scusabile. Tale è definito l'errore nell'applicazione di disposizioni normative il cui significato sia incerto per la non chiara formulazione letterale del relativo testo, a maggior ragione ove recentemente introdotte nell'ordinamento giuridico, ovvero in quanto sussista un contrasto in giurisprudenza nella determinazione della relativa portata, oppure nei casi di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti o di illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AUTORITÀ INDIPENDENTI
Autorità indipendenti - AGCM - Procedure istruttorie - Art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 217/1998 - Provvedimenti - Impugnative - Sindacato - Estensione e limiti.
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'AGCM comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.
PUBBLICO IMPIEGO
PERSONALE MILITARE
Personale militare - Sede di servizio - Trasferimento temporaneo del dipendente - Art. 42- bis della legge n. 151 del 2001 - Presupposti applicativi.
Ai fini del trasferimento temporaneo del dipendente per avvicinamento alla residenza familiare ai sensi dell'art. 42-bis della legge n. 151 del 2001, vengono in rilievo le esigenze organiche e di servizio della sede di (attuale) assegnazione del dipendente e della sede richiesta.
SOCIETÀ E IMPRESE
RATING DI LEGALITÀ
Imprese e società - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Revoca del rating di legalità - Esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001 per idoneità del modello organizzativo dichiarata in sede penale - Irrilevanza - Legittimità del provvedimento di revoca del rating ex art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento Rating" - Sufficiente anche della semplice sentenza di condanna non definitiva - Finalità premiale e non sanzionatoria del rating.
È sufficiente, ai fini della revoca del rating di legalità anche la semplice sentenza di condanna non definitiva, per uno dei reati espressamente contemplati, posto che l'istituto del rating ha una finalità premiale, non sanzionatoria, essendo volto alla promozione di principi di condotta etica in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento, misurato in stellette, indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta pertanto è ragionevole la previsione secondo cui anche la sentenza di condanna non definitiva possa atteggiarsi a fatto sintomatico della perdita di credibilità e di integrità morale della persona giuridica.
TELECOMUNICAZIONI
IMPIANTI DI TELEFONIA
Telecomunicazioni - Impianti di telefonia - Installazione - Destinazione urbanistica – Compatibilità.
Gli impianti di telefonia mobile "risultano in generale, dunque, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall'articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni.


