AMBIENTE
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Inquinamento del suolo - Nesso di causalità tra inquinamento e attività industriale - Canone civilistico del "più probabile che non" - Prova liberatoria.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e il suo inquinamento, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ. Ne consegue che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento.
APPALTI
GARA D'APPALTO
Appalti pubblici - Servizio di refezione scolastica - Aggiudicazione - Punteggi - D. Lgs. 36/2023 - Causa di esclusione - Rigetto.
Per fornire una corretta interpretazione degli atti gara, e quindi anche per qualificare un requisito come "di partecipazione" o " di esecuzione", deve essere utilizzato un metodo interpretativo che in generale, ai fini dell'interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, è quello che fa capo alle norme in materia di contratti.
APPALTI
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Appalti pubblici - Procedimento amministrativo - Accesso documentale agli atti delle procedure di affidamento - Artt. 35 d.lgs. n. 36/2023 e 22 e ss. l. n. 241/1990 - Atti afferenti all'esecuzione del contratto - Accessibilità.
Ai partecipanti alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è consentito l'accesso documentale ai relativi atti, secondo quanto previsto dagli artt. 35 del D.lgs. n. 36/2023 e 22 e ss. della L. n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 2/4/2020, n. 10). Tale diritto è pacificamente riconosciuto anche in relazione agli atti afferenti all'esecuzione del contratto di appalto, a prescindere dunque dalla natura privatistica dell'attività svolta dall'Amministrazione in detta fase, trattandosi pur sempre di condotta funzionalizzata alla cura dell'interesse pubblico e, dunque, rientrante pleno iure nel perimetro dell'accessibilità (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 25/2/2009, n. 1115; ad. plen., 22/4/1999, n. 5).
CONCORSI ED ESAMI
CONCORSO PUBBLICO
Concorsi pubblici - Polizia di stato - Procedura - Commissione esaminatrice - Criteri - Individuazione - Cons. Stato, sez. II, 16 maggio 2023 n. 4879.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, in conformità con quanto previsto dal bando di concorso, sono tenute a elaborare specifici criteri per la valutazione dei titoli e per l'assegnazione del relativo punteggio. Nella individuazione di detti criteri le commissioni esercitano un'attività che può essere connotata in termini di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile dal giudice amministrativo secondo i noti limiti (violazione delle regole procedurali o eccesso di potere nelle varie ipotesi dell'errore sui presupposti o del travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza.
DEMANIO E PATRIMONIO
DEMANIO STATALE
Demanio - Rideterminazione urbanistica - D.P.R. n. 327/2001 - Vincoli conformativi - Vincoli espropriativi - Localizzazione - Rigetto.
I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, considerato che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone soggettate ad una disciplina dello ius aedificandi omogenea, cd. zonizzazione, mentre i secondi sono quelli che riservano all'autorità pubblica l'edificazione in una specifica area, c.d. localizzazione.
DEMANIO E PATRIMONIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Demanio - Aree demaniali - Varianti al Piano Regolatore - L.R. n. 15/2013 - Salvaguardia del territorio - Rigetto.
Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito.
EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINE DI DEMOLIZIONE
Edilizia - D.P.R. 380 del 2001 - Assenza di titolo - Ordinanza di demolizione - Diritto di abitazione – Rigetto.
Il diritto all'abitazione non ha portata assoluta, tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi ogni qualvolta l'immobile sia adibito a casa familiare. L'ordine di demolizione, infatti, è espressione del diritto della collettività a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato dall'abuso, che ben può prevalere sul diritto all'abitazione dei singoli che hanno edificato in violazione degli strumenti urbanistici ed in assenza di un idoneo titolo abilitativo. L'esigenza di tutelare i fondamentali diritti all'abitazione e al rispetto dei beni non può prevalere automaticamente sull'interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi.
ENERGIA
IMPIANTI EOLICI
Diritto dell'energia - VIA, VAS e AIA - Art. 8, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Impianti eolici - Criteri di trattazione dei progetti - Sostituzione del criterio cronologico con quello della maggior potenza - Recessività della perentorietà dei termini di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 - Novella apportata all'art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 con il D.L. 153/2024 - Introduzione del criterio cronologico nella trattazione di un'aliquota di progetti.
Con l'art. 8, co. 1, D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 4-sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 153/2024, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti per impianti eolici con quello della loro maggiore potenza; il suddetto criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall'art. 27, co. 8, del D.lgs. n. 152/2006, in quanto essa risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l'inderogabile postergazione dell'istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa; l'applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 comporterebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza. A conferma di tali argomentazioni, si rileva che solo recentemente (con il D.L. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla L. 13/12/2024, n. 191) l'art. 8 del D.lgs. n. 152/2006 è stato novellato con l'introduzione del comma 1-ter: disposizione che innovativamente introduce, a temperamento del criterio della maggior potenza, il criterio cronologico nella trattazione di un'aliquota (non superiore ai tre quinti) dei progetti considerati prioritari.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
GIUDICATO
Procedimento amministrativo - Nullità per violazione o elusione di giudicato - Art. 21 septies l. n. 241/1990 - Atto amministrativo adottato in violazione di un'ordinanza cautelare - Nullità - Esclusione - Inconfigurabilità del "giudicato cautelare".
Deve escludersi l'equivalenza tra "giudicato" in senso tecnico ed un inesistente "giudicato cautelare" (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7136/2024). Tale conclusione è direttamente dimostrata anche dall'art. 21 septies l. n. 241/1990, il quale sanziona con la nullità solo l'atto che viola o elude il "giudicato sulla sentenza". Le ordinanze cautelari, in quanto prive di contenuto definitivamente decisorio, sono insuscettibili di passare in giudicato; il provvedimento cautelare è infatti emanato «con riserva» di accertamento della fondatezza nel merito, onde evitare che la pendenza del giudizio vada a danno dell'attore risultato vittorioso all'esito del giudizio, ed è dunque interinalmente subordinato alla verifica definitiva della fondatezza delle tesi del ricorrente. Gli effetti di carattere sostanziale conseguono, solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, che è la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto con effetti permanenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 2448/2016). Si deve quindi escludere, in relazione alla riconosciuta tassatività della espressione dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990, che un atto amministrativo adottato in violazione di un'ordinanza cautelare del Giudice amministrativo possa essere dichiarato nullo, in quanto la nullità presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente il contrasto con una decisione cautelare priva dell'efficacia di cosa giudicata.
PUBBLICO IMPIEGO
FORZE MILITARI
Convivenza - Sanzione del militare per omessa comunicazione dello stato di convivente (Dlgs 66/2010, articoli 1358 e 1360; Dpr 99/2010, articolo 748).
Eventuali mutamenti nella composizione del nucleo familiare del militare, e tra questi anche l'inclusione di un nuovo soggetto convivente, devono essere comunicati all'Amministrazione di appartenenza. Se il militare omette di comunicare all'Amministrazione di appartenenza la propria convivenza con una donna, dalla quale aveva avuto due figli, è punito con due giorni di consegna. Ai sensi dell'articolo 748 comma 5 Dpr n. 90 del 2010, infatti, il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia, come potrebbe essere il matrimonio o la nascita di un figlio nonché degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, come ad esempio, gravi incidenti, denunce, i procedimenti penali, le malattie o i fatti menomanti l'idoneità psico-fisica.
PUBBLICO IMPIEGO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Impiego pubblico - Dipendenti Ministero della Difesa - Risarcimento del danno - Mancata istituzione di forme pensionistiche complementari - D. Lgs 21 aprile 1993 n. 124 - Inammissibilità.
I dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all'effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziale destinatario delle misure da adottarsi anche all'esito del procedimento di concertazione di cui si lamenta la mancata attuazione. Ciò in ragione della natura normativa dell'atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego; ma non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti.
PUBBLICO IMPIEGO
INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO
Infermità - Causa di servizio - Riconoscimento della dipendenza - Giudizio del comitato di verifica - Discrezionalità tecnica - Sindacato.
Il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali.


