APPALTI
PROJECT FINANCING
Appalti pubblici - Project financing - Procedure di affidamento - Approvazione della proposta - Risvolti - Posizioni giuridiche.
In tema di project financing, anche dopo l'approvazione della proposta non sorge un distinto, speciale e autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l'amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto. La valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua a essere immanente. Si tratta, infatti, di considerare, sino all'affidamento, l'attualità e la convenienza della realizzazione, senza condizionamenti finanche da eventuali previ ed informali contatti, finalizzati all'elaborazione della proposta da parte del promotore.
APPALTI
ANOMALIA DELL'OFFERTA
Appalti - Consorzi - D. Lgs 36/2023 - Criteri - Tecnica selettiva - Anomalia - Rigetto.
Proprio perché la verifica dell'anomalia dell'offerta può comportare l'esclusione del concorrente dalla gara, l'obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell'offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente. Tanto meno la regolarità del procedimento può dirsi sia stata inficiata dalla sua particolare articolazione, caratterizzatasi per il rilascio di plurimi chiarimenti e giustificazioni da parte della controinteressata, in quanto, semmai, proprio tale particolare andamento del procedimento può ritenersi che abbia garantito, all'opposto, un esame particolarmente approfondito dell'offerta.
APPALTI
AVVALIMENTO C.D. TECNICO
Appalti pubblici - D.lgs. n. 36/2023 - Manutenzione straordinaria di pontile - Requisiti - Contratto di avvalimento - Rigetto.
Per chiarire la differenza tra le due forme di avvalimento, può osservarsi che l'impresa ausiliaria diviene, di fatto, un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario, mentre nell'ipotesi di avvalimento c.d. tecnico od operativo, avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, è chiamata a mettere a disposizione determinate specifiche risorse.
APPALTI
DISCIPLINARE DI GARA
Appalti pubblici - Manutenzione straordinaria - D.lgs. n. 36/2023 - Aggiudicazione - Criteri - Disciplinare di gara - Piano di sostenibilità - Inammissibilità.
In caso di offerte di particolare complessità (che sia complesso l'intervento ed innovative le soluzioni proposte lo sostiene la stessa ricorrente), l'ausilio dato da tecnici esperti alla commissione "non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maturato in materia circa l'ammissibilità del ricorso a consulenze esterne da parte della Commissione di gara.
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ACCESSO AGLI ATTI
Trasparenza amministrativa - Accesso agli atti - Soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico - Controversie - Giurisdizione amministrativa - Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2005.
La disciplina in materia di diritto di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni trova applicazione anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico e qualunque pretesa in tema di accesso fatta valere nei confronti di questi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, tanto in sede cognitoria quanto in sede esecutiva.
CONCORSO PUBBLICO
TITOLI DI STUDIO
Concorsi pubblici - Procedura - Per titoli ed esami - Valutazione dei titoli - Contestazioni - Laurea vecchio ordinamento - Laurea magistrale - Laurea triennale - Differenze - T.A.R. Lazio, Roma, sezione quarta, 26 ottobre 2022, n. 13846.
Il diploma di laurea "vecchio ordinamento" e la laurea magistrale (articolati su di un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituiscono un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.
DEMANIO E PATRIMONIO
CONCESSIONI DEMANIALI
Demanio marittimo - Concessione - Unico ente dotato in via esclusiva di tutte le potestà - Comune - Art. 1, d.l. 5/10/1993, n. 400, conv. con mod, dalla l. 494/1993.
A seguito dell'attribuzione delle potestà demaniali marittime alle Regioni (art. 59, d.P.R. n. 616/1977; art. 105, 2° comma, lett. l, D.lgs. n. 112/1998) e della sub delega da queste conferite ai Comuni (nel Lazio, ai sensi dell'art. 77, l. reg. Lazio, n. 14/1999), l'unico ente dotato in via esclusiva di tutte le potestà in ordine all'amministrazione dei beni demaniali marittimi aventi, come nella specie, finalità turistiche ricreative (art. 1, d.l. 5/10/1993, n. 400, conv. con mod, dalla l. 494/1993) è il Comune.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
CONTENZIOSO ELETTORALE
Elezioni amministrative - Contenzioso elettorale - Controversie - Giurisdizione - Criteri di riparto - Cass., Sez. Un., 6 aprile 2012, n. 5574.
In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.
EDILIZIA E URBANISTICA
ABUSI EDILIZI
Interventi edilizi - Abusi edilizi - Condono - Realizzazione di nuovi manufatti - Nuova volumetria - Distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra - Irrilevanza ai fini paesaggistici - Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2022, n. 9950.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, essendo irrilevante la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.
ENTI LOCALI
ORGANI CONSILIARI
Enti locali - Consiglio comunale - Presidenza dell'organo consiliare - Mozione di revoca - Fondamento - T.A.R. Sardegna, Sez. II, 22 giugno 2021, n. 458.
Una decisione delicata come quella di revocare il Presidente dell'Organo consiliare -la cui stabilità in carica e di per sé garanzia del corretto svolgimento dei lavori consiliari- deve trovare fondamento in fatti realmente significativi e non in episodi occasionali e/o di semplice "imperfetto esercizio" delle relative funzioni.
ENTI LOCALI
GESTIONE STRAORDINARIA
Appalti pubblici - Enti locali - Scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso - Appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture - Artt. 143 e 145 TUEL - Commissione straordinaria - Ripristino della legalità - Poteri autonomi rispetto alla disciplina dell'autotutela decisoria di cui alla l. n. 241/1990 - Fattispecie: avvio del procedimento di revoca/annullamento/cessazione dell'efficacia degli atti relativi ad una procedura di project financing.
L'art. 145, comma 4 del TUEL attribuisce alla commissione straordinaria poteri extra ordinem; i presupposti giuridici e di fatto per l'esercizio di tali eccezionali poteri consistono: (i) nell'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale, disciplinato dal precedente art. 143, con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso "connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture ovvero all'affidamento in concessione di pubblici servizi locali"; (ii) nella nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente con il conferimento ad essa, ex artt. 144-145, di poteri sostitutivi di quelli spettanti agli organi elettivi, per il ripristino della legalità. Detta finalità va perseguita avvalendosi di strumenti di tipo amministrativo, normativamente individuati nella "adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari"; nella "revoca delle deliberazioni già adottate in qualunque momento e fase della procedura contrattuale"; nella "rescissione del contratto già concluso". Si tratta, dunque, di disposizione speciale che prescinde da qualsivoglia riferimento ai tradizionali strumenti di esercizio del potere di autotutela decisoria, disciplinati in via generale dagli artt. 21-quinquies, 21-sexies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Pertanto, il potere straordinario affidato alla commissione straordinaria rappresenta momento autonomo di ricostituzione di un tessuto amministrativo, che può portare anche ad avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive ad essi collegate (nella specie, avvio del procedimento di "revoca/annullamento e comunque cessazione dell'efficacia degli atti" relativi ad una procedura di project financing), ma che trova la sua giustificazione, ed al tempo stesso il suo parametro di legittimità, nella necessità di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta l'infiltrazione della criminalità organizzata.
IMMIGRAZIONE
PERMESSO DI LAVORO
Stranieri - Accesso al lavoro - Emersione lavoro irregolare - Art. 103, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - Diniego - Carenza requisito reddituale - Rilascio del permesso di soggiorno – Esclusione.
In tema di rilascio del permesso di lavoro per attesa occupazione, va osservato, in linea generale, che l'art. 103, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è infatti volto a garantire l'effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l'interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Procedimento amministrativo - Diritto urbanistico - Edilizia - Esercizio dei poteri di autotutela - Limite temporale di 12 mesi - Dichiarazione falsa o reticente - Effetti - Fattispecie: mancata dichiarazione del vincolo stradale.
Il limite temporale dei 12 mesi per l'esercizio dei poteri di autotutela, va limitato ai soli casi in cui il comportamento della parte interessata non abbia indotto in errore l'amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Ove sia stata resa una dichiarazione anche solo reticente in merito al possesso di requisiti previsti per l'applicazione di una norma, che sia idonea ad indurre in errore l'Amministrazione, il superamento del termine di cui al comma 1 dell'art. 21 nonies L. 241/90 deve ritenersi possibile, non potendo l'ordinamento tollerare che non sia previsto rimedio alcuno avverso l'attribuzione illegittima di un beneficio conseguito mediante dichiarazioni obiettivamente non conformi al vero, e ciò anche in applicazione del principio di autoresponsabilità (nella specie, il professionista incaricato dai ricorrenti per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire non aveva barrato la casella relativa al vincolo stradale, così inducendo in errore l'Amministrazione, la quale, in conseguenza di ciò, non aveva convocato, in conferenza di servizi, l'ente proprietario della strada onde acquisirne il nulla osta in relazione alla compatibilità del progetto con le norme del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione). Non rileva, inoltre, l'eventuale buona fede della parte interessata, in quanto secondo condivisibile giurisprudenza, ai fini della deroga al termine massimo di cui al comma 1 dell'art. 21 nonies, L. 241/1990, non occorre necessariamente la prova di un comportamento doloso o fraudolento del privato, essendo sufficiente ad escludere la legittimità dell'affidamento riposto (e dunque l'esigenza di protezione dello stesso tramite la rigida applicazione dello stringente vincolo temporale) una scorretta rappresentazione della realtà ad egli addebitabile anche a titolo di mera colpa (o comunque di cui egli sia tenuto a rispondere in applicazione del principio di autoresponsabilità).
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ERRORE REVOCATORIO
Prodotti finanziari - Derivati - Processo amministrativo - Revocazione - Errore revocatorio rilevante - Presupposti.
L'errore, per essere rilevante ai fini di revocazione, non può cadere su un punto controverso della causa (sostanziale o processuale), sul quale la sentenza abbia pronunciato con motivazione anche solo implicita; d'altro canto, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di protrazione all'infinito dei giudizi.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
SPESE DI GIUDIZIO
Irragionevole durata del processo - Equo indennizzo - Ottemperanza - Compensazione delle spese - Sindacato - Limiti - Consiglio di Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8561.
Nel processo amministrativo, il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione presa, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, o disporre statuizioni abnormi. 8.1. La pronuncia inerente alle spese processuali risulta, quindi, censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione.
PUBBLICO IMPIEGO
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Responsabilità disciplinare - Inchiesta formale - DPR 90 del 2010 - Prescrizioni - Rigetto.
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto appartenente alle Forze Armate, ai fini dell'individuazione della sanzione disciplinare da applicare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice amministrativo, che in talune ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità ed il travisamento dei fatti; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilendo il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.
SANITÀ E BIOETICA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Servizio sanitario nazionale - SSR - Presidio sanitario - Qualifica - Inserimento funzionale dell'ospedale - Risvolti.
Dall'inserimento funzionale di un ospedale classificato nella rete pubblica del Servizio Sanitario Regionale deriva una collocazione della struttura all'interno al sistema sanitario pubblico e in rapporto di equi ordinazione con altre strutture analoghe. Pertanto, una struttura sanitaria, una volta riconosciuta come Presidio Ospedaliero e inserita nella rete del SSR, mantiene tale qualifica, salvo specifiche e motivate valutazioni contrarie da parte della Regione.
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
DASPO
Provvedimento di polizia - DASPO - Fondamento - Funzione - Individuazione - T.A.R. Abruzzo-Pescara I, 13 novembre 2018 n. 340.
Il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull'individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l'ordine o la sicurezza pubblica.


