CIRCOLAZIONE STRADALE / SANZIONI
OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
Violazione del Codice della Strada - Sanzioni - Impugnazione - Competenza.
Il Tribunale di Napoli Nord è adito in tema di opposizione alle sanzioni amministrative ex art. 23 L. n. 689/1981 esperibile quando la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, sia emessa senza essere stata preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. Ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale. In particolare, in materia di opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del Codice della Strada, qualora l’opposizione si fondi sull’illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al Prefetto, la controversia verte sull’esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell’opposizione stessa è il Giudice di Pace, in quanto già competente, “ratione materiae”, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 150/2011). A tal fine non assume valore dirimente l’importo dedotto nelle cartelle atteso che, in tale materia, la cognizione è devoluta alla competenza del Giudice di Pace in base ad un criterio composito che è individuato, prioritariamente, con riguardo alla materia e, solo in via sussidiaria, con riferimento al valore; ne deriva l’assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, ex artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia. Con la precisazione che quella del Giudice di Pace è una competenza funzionale e inderogabile, rilevabile anche d’ufficio.
CONTRATTO
LEASING
Leasing - Locazione - Patto di deduzione - Utilizzatore - Concedente - Valore del bene - Onere di riscatto - Risoluzione contrattuale - Inadempimento contrattuale.
In tema di leasing, tramite la previsione in esame (c.d. patto di deduzione) si mira a porre le parti in una situazione economicamente equivalente· a quella in cui si sarebbero trovate se il rapporto avesse avuto corretta esecuzione e, in più, l’utilizzatore avesse addirittura riscattato il bene (l’utilizzatore in effetti non ottiene il bene, ma gli viene imputato il relativo valore di realizzo). Il rischio che il concedente rimanga titolare del bene è ipotesi tutt’altro che estranea alla logica sia del contratto che del l’operazione in esame. Si tratta del rischio che incombe pacificamente sul concedente, nel caso in cui il contratto abbia avuto regolare esecuzione, qualora l’utilizzatore non abbia inteso esercitare il diritto di riscatto. Si tratta poi dell’analogo risultato al quale sì perviene in caso di risoluzione per inadempimento ordinaria, posto che In questo caso, il bene tornerebbe all’utilizzatore a titolo di restituzione. Se Infatti non esistesse il c.d. patto di deduzione (né a livello contrattuale, né a livello normativo), in caso di risoluzione la concedente tornerebbe nella disponibilità del bene per effetto degli obblighi restitutori derivanti dalla risoluzione medesima. È vero, potrebbe replicare astrattamente la società di leasing, che in questo caso il valore del bene non deve affatto essere attribuito all’utilizzatore: ma in questo caso, anche la concedente non avrebbe diritto a incassare ili prezzo d’opzione. Più in generale, il patto di deduzione (come pure l’art. 1 c. 138 L. n. 124/2017) non appare riconducibile alla tutela risolutoria.
CONTRATTO BANCARIO
ASSEGNO BANCARIO
Assegno bancario - Mancanza di data di emissione - Promessa di pagamento.
L’assegno bancario, osserva la Corte d’Appello di Cagliari, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto. Se dunque l’assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, I, R.D. n. 1736/1933 (Legge Assegni), vale comunque come promessa di pagamento, allora non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 Legge Assegni, e in particolare l’onere del deposito in cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all’azione cartolare e all’azione causale. L’eventualità che il portatore metta in circolazione il titolo nonostante la mancanza di data, può essere fonte di pregiudizi di puro fatto - non già di diritto - per il traente, dato che agli effetti della validità dell’assegno bancario occorre che il requisito dell’indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri; e ciò sia perché la data di emissione serve a stabilire, a norma dell’art. 32 Legge Assegni, il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall’azione di regresso, sia perché il bollo apposto in misura fissa sull’assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perché, in mancanza della data di emissione, l’assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale. Né è esatto ritenere che l’emittente sarebbe esposto all’azione cartolare dell’eventuale giratario di buona fede, atteso che l’eccezione di nullità del titolo per difetto di forma ha natura reale, non personale, e dunque non è soggetta alle limitazioni ex art. 1993, II, c.c., e art. 25 Legge Assegni.
CONTRATTO
INTESA ANTICONCORRENZIALE
Leasing - Tassi Euribor - Tassi quotati dal 29/09/2005 al 30/5/2008 - Intesa anticoncorrenziale - Nullità - Impresa estranea - Esclusione.
Relativamente alla sorte del contratto a valle dell’intesa antitrust, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in ordine alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Il vizio del contratto concluso a valle di un’intesa anticoncorrenziale è quindi quello della nullità parziale, ove l’accordo illecito abbia riguardato solo alcuni aspetti del negozio. Con riferimento al caso di specie è decisivo rilevare che essa riguarda un mutuo fondiario, cioè un settore di mercato completamente estraneo all’accertamento della Commissione UE. Il contratto in esame, infatti, non costituisce in nessun modo lo sblocco e l’attuazione dell’intesa censurata dalla Commissione, che concerne il ben diverso mercato degli EIRD. Manca, nel caso di specie, quel nesso necessario tra l’intesa illecita e la sua attuazione: il mutuo concluso dall’attore con l’istituto di credito non ha nessun collegamento con l’accertata intesa anticoncorrenziale in materia di EIRD.
CONTRATTO
VIZI DEL CONSENSO
Vizi del consenso - Annullamento del contratto - Dolo determinante.
Osserva il Tribunale di Napoli che per essere causa di annullamento del contratto, ex art. 1439 c.c., il dolo deve essere determinante, ovvero consistere in una condotta maliziosa posta in essere dal deceptor e idonea, in concreto, ad ingannare la controparte ingenerando nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore ed inducendolo a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. Il dolo, quindi, vizia la volontà del soggetto inducendolo in errore ed è sempre rilevante indipendentemente dal fatto che l’errore in cui il contraente ingannato incorra sia riconoscibile o meno, di fatto o di diritto, essenziale o meno. I requisiti del dolo possono ravvisarsi, per colui che ha tratto vantaggio dal contratto, nella volontà di raggirare, nella serietà del raggiro, nel nesso di causalità tra questi, nella provenienza del dolo dalla controparte, nell’effettivo errore dell’altro contraente. Va poi distinto il dolo determinante dal dolo incidente intendendosi, per il primo, quello per il quale il contraente conclude un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, per il secondo quello per il quale il negozio si sarebbe ugualmente concluso ma a condizioni diverse. Va individuato, infine, un dolo omissivo, ovvero la reticenza la quale, seppure, di per sé, non ha sempre valore, può tuttavia assumerlo in presenza di precise circostanze e modalità di fatto. Precisamente, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’articolo 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del deceptus, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’articolo 1429 c.c. In particolare, ricorre il dolus malus solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza. La prova del dolo, avente per oggetto la sussistenza del raggiro e la rilevanza causale del medesimo ai fini della conclusione del contratto, incombe sulla parte che intende far valere tale vizio del consenso.
FAMIGLIA E FILIAZIONE
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
Famiglia - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Sinallagmaticità - Esclusione.
Precisa il Tribunale di Bari che, salvo patto contrario (la cui esistenza deve essere adeguatamente provata), il conferimento che un coniuge fa durante la vita coniugale, in quanto posto al fine di realizzare un progetto di vita comune, non può essere incasellato in un contesto di stretta sinallagmaticità, atteso che i coniugi devono concorrere in base alla “sostanze” di cui dispongono. Pertanto, l’aver contribuito in misura maggiore, o per la propria parte, ai bisogni della famiglia non dà diritto ad una controprestazione, essendo il dovere di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. da intendersi in senso solidaristico. Vero è che i coniugi possono imprimere alle prestazioni economiche una causa diversa e specifica, ma tanto deve essere sufficientemente provato dalla parte che ne afferma la diversa natura. Inoltre, se una prestazione è stata eseguita inizialmente come volta a realizzare un progetto di vita familiare (e quindi irripetibile), questa non può mutare la propria causa in un secondo momento, divenendo una prestazione avente carattere negoziale. Con la precisazione che, in caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo ipotecario cointestato contratto per l’acquisto della casa coniugale. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l’altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all’estinzione dello stesso (e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell’intestazione del mutuo). La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
FAMIGLIA E FILIAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Famiglia - Responsabilità genitoriale - La decadenza della responsabilità genitoriale misura a tutela del minore.
L’art. 330 c.c. prevede che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell’inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione ”preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica “sospensione” della responsabilità genitoriale e concerne solo l’esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane “titolare”. La decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore.
LAVORO E FORMAZIONE
LAVORO DEI DETENUTI
Lavoro penitenziario - Rapporto di lavoro - Prescrizione dei diritti del lavoratore.
Secondo la Corte d’Appello di Roma il rapporto di lavoro del detenuto-lavoratore, come parte integrante e obbligatoria del trattamento rieducativo (artt. 15 e 20, L. n. 354/1975), deve essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile, come datore di lavoro, in capo al Ministero della Giustizia, e, per altro verso, continuativo, indipendentemente da eventuali interruzioni intercorrenti tra un periodo di paga e l’altro. Se dunque il rapporto de quo è caratterizzato dall’unicità e dalla continuità allora, anche quando non sia coincidente con la durata del periodo di detenzione, non si è in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il detto periodo di detenzione. Al contempo la Corte evidenzia la peculiarità del lavoro penitenziario che, innanzitutto, per i condannati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall’utile collocazione in un’apposita graduatoria. Le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili; inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del rapporto di lavoro interno, potendo il lavoratore-detenuto essere escluso dall’attività lavorativa se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferiscono specificamente al lavoro come tale. Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato ex art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l’obbligo di collaborare e l’altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede; i detenuti hanno il diritto e l’obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario. Con la precisazione che, sempre in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus.
MEDIAZIONE
CONTROVERSIE AGRARIE
Procedimento civile - Conciliazione - Controversie agrarie - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Ambito applicativo - Nozione di domanda - Riferimento alla materia dei contratti agrari - Necessità - Natura del procedimento o modalità di proposizione della domanda - Rilevanza - Esclusione.
In materia di contratti agrari, la “domanda”, in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato onnicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale). (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di una somma rivendicata a titolo di canoni di un contratto di affitto agrario rimasti insoluti, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha dichiarato improponibili le domande riconvenzionali spiegate dall’opponente per non essere state le stesse precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 novembre 2022, n. 33379).
PROCESSO CIVILE
CONTUMACIA INVOLONTARIA
Contumace involontario - Impugnazione tardiva - Ammissibilità - Onere di allegare e provare la causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio - Insussistenza della prova di non conoscenza del processo in dipendenza del vizio di nullità.
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cosiddetto contumace involontario, ai sensi dell’articolo 327, comma 2, c.p.c., sul contumace involontario grava l’onere di allegare e dimostrare la causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma non di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio.


