ASSICURAZIONI
RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Impresa di assicurazione - Fatto illecito dell'agente - Responsabilità.
Osserva in sentenza il Tribunale di Bologna che le circostanze di fatto necessarie per configurare la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. nel caso di rapporto di agenzia assicurativa sono mutuabili da quelle elaborate con riferimento al contratto di intermediazione finanziaria. E così deve configurarsi, in primo luogo, un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al proposto e il danno, e, in secondo luogo, una condotta della mandante che abbia agevolato la frode al terzo, omettendo l'attività di direttiva e i dovuti controlli di vigilanza, anche in caso di assenza del requisito della subordinazione e di insussistenza del potere di rappresentanza della compagnia assicurativa in capo all'agente. Nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il Giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata, o resa possibile, dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto. Pertanto, il cliente ha soltanto l'onere probatorio inerente alla sussistenza del rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto illecito del preposto e l'esercizio delle mansioni affidategli nonché del versamento all'agente dei premi assicurativi, dimostrato il quale opera la responsabilità anche diretta della mandataria, oltre che del suo agente. Soccorre in tal senso anche l'art. 118 D.Lgs. n. 209/2005 secondo cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.
CIRCOLAZIONE STRADALE
SINISTRO STRADALE
Sinistri stradali - Danni alle cose - Preventivo - Contestazione.
Con riferimento ai danni patrimoniali subiti da un'autovettura coinvolta in un sinistro stradale il Tribunale di Cagliari precisa come non abbia valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso mezzo. Tuttavia, si ammette che, in caso di mancata contestazione specifica, sia del danno patito dall'automobilista e sia del preventivo depositato in giudizio, il preventivo possa concorrere a fissare l'ammontare del risarcimento. Di conseguenza, il preventivo di spesa depositato in originale e completo di ogni elemento identificativo è un documento che dev'essere contrastato adeguatamente dalla controparte. La contestazione, invero, è necessaria perché, dando per scontato che il documento sia giuridicamente tale, ossia abbia i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto. Si deve distinguere invero tra il documento che giuridicamente non è tale (cioè non ha gli elementi per potersi considerare documento, e tale deve ritenersi una fotocopia incompleta di un atto non sottoscritto) e il documento che è formalmente e giuridicamente tale, ma della cui efficacia probatoria si discute, traendone la conclusione che il convenuto non ha l'onere di prendere specifica posizione su documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali, condizione questa che precede quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura giuridica di documenti. Ha invece l'onere, come anticipato, di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria. La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine.
CONDOMINIO
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL CONDOMINIO
Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del Condominio - Legittimazione del singolo condomino - Fattispecie relativa a cessione in diritto d'uso pubblico di alcune aree condominiali oggetto di convenzione con ente pubblico.
In tema di condominio negli edifici, in caso di inadempimento da parte di un ente pubblico agli obblighi di manutenzione di aree condominiali assunti nel quadro di una convenzione stipulata con il Condominio a fronte della cessione ad uso pubblico delle aree medesime, sussiste la legittimazione attiva del singolo condomino asseritamente danneggiato ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato di riflesso alla sua proprietà esclusiva.
CONDOMINIO
PARTI COMUNI
Condominio negli edifici - Solai intermedi - Comunione parziale.
La Corte d'Appello di Napoli valorizza, nell'edificio condominiale, la funzione dei solai intermedi quali elementi strutturali di separazione tra i due piani del fabbricato; si giustifica così la comunione di essi solo con riferimento ai proprietari di detti piani. Precisamente il solaio esistente che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenente a proprietari diversi deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani perché ha la funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore; non si tratta dunque di un bene riconducibile alle parti comuni ex articolo 1117 c.c. Esso costituisce infatti l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà, con utilità ed uso uguale per entrambe e correlativa inutilità per gli altri condomini. Coerentemente con questa funzione l'articolo 1125 c.c. prevede che le spese per la manutenzione dei soffitti siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Invero la cennata situazione di comunione parziale inerisce solo alla parte strutturale, in quanto le eventuali opere che accedono al soffitto o al pavimento e che apportano dei benefici solo ad uno dei due proprietari, così come tutto ciò che non ha il carattere dell'essenzialità per la struttura, restano esclusi dalla comunione e possono essere utilizzati dal condomino nell'esercizio del diritto dominicale. La presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale, quindi, per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura. La presunzione di condominialità riguarda il solaio in sé stesso considerato e non anche lo spazio pieno o vuoto che esso occupa, con la conseguenza che non è consentito al proprietario di uno degli appartamenti limitare o restringere la proprietà esclusiva dell'altro appartamento occupando gli spazi vuoti. La presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura.
CONTRATTO
VENDITA
Compravendita di terreni - Costruzioni - Trasferimento.
La Corte d'Appello di Napoli afferma, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, a titolo negoziale (e non in base al principio generale della accessione), il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.. Affinché il trasferimento possa intendersi altrimenti limitato alla sola titolarità del terreno, in maniera da frazionare orizzontalmente la proprietà, suddividendola per strati o piani esistenti al di sopra del suolo, e così da attribuire a ciascuna frazione della cosa materiale, originariamente unica, dignità di autonomo bene giuridico, occorre una volontà delle parti, espressa in forma scritta ad substantiam, diretta alla costituzione di un diritto di superficie. Valga dunque il principio di diritto secondo cui, una volta incorporatasi la costruzione elevata nel terreno sottostante, ove si proceda alla stipula di un atto di trasferimento del suolo, il venditore può riservare, con le modalità appena viste, a sé stesso (o ad altri) la proprietà del fabbricato. La cennata disposizione codicistica dell'art. 952 individua due fattispecie distinte. La prima è la concessione da parte del proprietario di un fondo del diritto di erigere e mantenere una costruzione al di sopra di esso a favore di un terzo, il quale acquisirà la proprietà del manufatto, una volta completato. La seconda consiste nel trasferimento della titolarità giuridica di un immobile separatamente dalla proprietà del suolo che rimane in capo al concedente. La peculiarità del diritto di superficie è quella di mantenere distinta la proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo. Con la precisazione che la costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.
CONTRATTO
CONTRATTO DI COMODATO
Contratti - Contratto di comodato - Determinazione di durata - Restituzione anticipata - Limiti.
Nel codice civile, in tema di comodato, si distinguono le norme relative al comodato precario, per cui può essere sempre chiesta la restituzione dal comodante (artt. 1810 c.c.), da quelle relative al comodato con determinazione di durata, per il quale la restituzione può essere richiesta solo nel caso sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno al comodante (art. 1809, II, c.c.). Secondo il Tribunale di Avellino, intervenuto su quest'ultima disposizione, la cennata nozione di urgente e impreveduto bisogno fa riferimento alle necessità del comodante, sul quale gravano i relativi oneri probatori, di appagare impellenti esigenze personali e non a quella di procurarsi un utile tramite un diverso utilizzo del bene. Il detto bisogno può anche consistere nel deterioramento delle possibilità economiche del comodante; tuttavia, la relativa valutazione deve essere condotta con particolare rigore ove il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in ragione della lunga durata del godimento concessogli. Ed ancora, anche se non grave, il bisogno deve essere comunque imprevisto, cioè, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, e urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Il tutto si correda, poi, con una verifica di proporzionalità ed adeguatezza da parte del Giudice nel comparare le particolari esigenze di tutela del comodatario ed il contrapposto bisogno del comodante, essendo considerata la disposizione dell'art. 1809, II, cit. una norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale. La riconsegna anticipata del bene deve essere, quindi, valutata tenendo conto degli interessi, dei sacrifici e delle aspettative di entrambi i contraenti, nella ricerca della soluzione meglio compatibile con il loro equo contemperamento. Infine, in tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso.
CONTRATTO
APPALTO DI SERVIZI
Appalto di servizi - Interposizione illecita di manodopera - Prova.
Afferma, in punto di diritto, l'adita Corte d'Appello di Palermo che l'accertamento del fenomeno della interposizione illecita di manodopera nell'ambito dell'appalto di un servizio postula la prova di alcuni specifici elementi significativi dell'estraneità del lavoratore alla macchina organizzativa dell'appaltatore e, di converso, la pervasiva ingerenza del committente nella gestione della prestazione del lavoratore. Precisamente, sempre in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, I, D.Lgs. n. 276/2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. Con la precisazione che in tanto è predicabile una indagine volta a cogliere i caratteri discretivi tra l'appalto genuino di un servizio e il fenomeno vietato dell'interposizione di manodopera in quanto venga offerta all'interprete la possibilità di esercitare un sindacato sulla concreta esplicitazione del rapporto a fronte della cornice formale nella quale esso è nominalmente iscritto. In caso contrario, infatti, ove una fonte regolatrice non sussista. ovvero non venga portata a conoscenza del giudicante, il solo fatto di una prestazione svolta a servizio e nell'interesse di un imprenditore da parte di un lavoratore che gli sia messo a disposizione da parte di un terzo soggetto integra una somministrazione illecita di manodopera assoggettata alle sanzioni di legge.
FAMIGLIA
ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Affido temporaneo - Situazioni di difficoltà familiare - Funzione strumentale dell'affido.
L'affido temporaneo etero-familiare è un intervento "ponte", destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine. Tale forma di affidamento, in altri termini, postula che a causa di circostanze di carattere transitorio, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure che gli necessitano chiarendosi al proposito che l'affidamento familiare è cioè anch'esso posto a tutela del minore, ma, a differenza dell'adozione, non mira al definitivo inserimento di questi nella nuova famiglia, ed è diretto a sopperire ad una temporanea situazione di carenza della famiglia di origine. La situazione prevista quale presupposto dell'affidamento, ai sensi dei relativi articoli della L. n. 184 del 1983, come sostituiti dalla L. n. 149 del 2001, si differenzia radicalmente da quella che legittima la pronuncia della dichiarazione di adottabilità, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo, che costituisce il presupposto di entrambi i provvedimenti, deve risultare nel primo caso meramente temporanea e superabile con il predetto affidamento, mentre nel secondo caso deve apparire insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non attraverso l'interruzione del rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine.
FAMIGLIA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Inammissibilità del reclamo che non contenga limitazioni alla responsabilità genitoriale.
È consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla Corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. L'ordinanza impugnata, nel caso in esame, non ha né sospeso o introdotto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, né ha previsto sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, né infine ha disposto l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Dichiarato inammissibile il reclamo.
FAMIGLIA
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Procreazione - Mantenimento della prole - Figli maggiorenni.
L'obbligo di mantenimento della prole - sottolinea nella pronuncia qui in esame il Tribunale di Venezia - discende dalla procreazione (articoli 30 Cost. e 147 e ss. Cc) e prescinde dalla qualità dei rapporti intercorrenti tra le parti. Nel caso specifico del figlio maggiorenne l'obbligo di mantenimento dei genitori perdura fino a quando quest'ultimo non abbia raggiunto l'autosufficienza economica. La quantificazione di tale obbligo richiede la valutazione dei redditi dei genitori, delle esigenze del figlio e del suo tenore di vita, con onere della prova in capo al genitore che ne domandi la revoca o la riduzione. La richiamata autosufficienza economica - quale limite all'obbligo di mantenimento in parole - consiste nella percezione di un reddito che sia corrispondente alla acquisita professionalità del figlio in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, a tal fine, il tenore di vita da lui condotto in costanza del matrimonio o durante la separazione dei genitori). Invero, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica all'interno, e nei limiti, del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, che tenga conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del mantenimento, sia in termini di contenuto che di durata, avuto riguardo al tempo occorrente, e mediamente necessario, per il suo inserimento nella società. Con la precisazione che il raggiungimento dell'autonomia reddituale è necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione; raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto ad un ulteriore mantenimento. In conclusione, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
LAVORO E FORMAZIONE
IMPIEGO PERSONALE SANITARIO
Rapporto di lavoro - Dirigente medico - Mancata fruizione riposi giornalieri - Lavoro notturno - Stress da usura psico fisica - Risarcimento del danno - Sussiste.
In tema di rapporto pubblico del medico, escludere dalla nozione di "orario di lavoro" le ore di guardia svolte secondo il regime della presenza fisica sul luogo di lavoro equivarrebbe a rimettere in discussione l'obiettivo della direttiva 2003/88, che è quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, facendo in modo che essi possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati periodi di pausa. Da ciò deriva che il periodo di servizio di guardia che svolgono i medici ospedalieri secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario, dev'essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro, indipendentemente dalle prestazioni lavorative realmente effettuate, anche, quindi, se il medico ha dedicato una parte dell'orario al sonno. La Corte, infatti, non qualifica l'eventuale addormentamento del sanitario come "periodo di riposo", ai sensi della direttiva. Questo, infatti, non ricorre solo in assenza della prestazione lavorativa ma deve ricorrere, altresì, il requisito dell'adeguatezza. A maggior ragione devono ritenersi ricompresi nell'orario di lavoro i periodi, non collocati nel servizio di guardia ma nell'orario ordinario, durante i quali occasionalmente capiti che il sanitario non debba erogare la prestazione non essendo la stessa richiesta dalle esigenze del reparto.
OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA
Obbligazione alternativa - Obbligazione facoltativa - Differenze.
Osserva in sentenza il Tribunale di Benevento come l'obbligazione alternativa, ai sensi degli articoli 1285 ss. c.c., presupponga l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L'obbligazione facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva e attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza - dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione; opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. Nell'obbligazione alternativa (con scelta del creditore), poiché è dedotta una pluralità di prestazioni, l'adempimento presuppone che la prestazione (da adempiere) diventi unica: è pertanto condizionato ad una scelta ed al relativo termine (di ciò è riscontro l'articolo 1287, II, c.c., che presuppone questo termine); non è ipotizzabile prima della relativa scadenza. Diversamente, nell'obbligazione facoltativa. Poiché questa ha per oggetto una sola prestazione, l'oggetto dell'adempimento è definito; e pertanto, la pendenza e la scadenza del termine di adempimento, e lo stesso adempimento, non presuppongono e non sono condizionati al preventivo esercizio della "facoltà creditoria" (di sostituire la prestazione); simmetricamente, è l'adempimento, e solo l'adempimento, a condizionare la facoltà, precludendone l'esercizio. Alle obbligazioni facoltative non è applicabile l'articolo 1288 c.c., che disciplina le conseguenze dell'impossibilità della prestazione non imputabile alle parti: "l'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti". Detta previsione trova la propria ragion d'essere infatti nel particolare oggetto delle obbligazioni alternative, connotato da due o più prestazioni equiordinate fra loro.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
INDEBITO PREVIDENZIALE
Prestazioni assistenziali - Indebito oggettivo - Ripetibilità - Limiti.
È affermazione in punto di diritto della Corte d'Appello di Palermo quella secondo cui, in materia assistenziale, trova applicazione l'indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. con la precisazione che il relativo regime presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e, in particolare, della richiamata disposizione codicistica. Tanto in ragione dell'affidamento che i pensionati ripongono nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede, per quanto indebitamente. In tale situazione le prestazioni pensionistiche - come detto, pur indebite - sono ordinariamente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Si tratta, dunque, di una disciplina derogatoria che individua, alla luce dell'articolo 38 Cost., un principio di settore, che esclude la ripetizione quando l'erogazione della prestazione in denaro non sia addebitabile al percettore. Non sussiste, sempre secondo l'adita Corte, un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale, e per quello assistenziale, un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del Legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione. La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Conseguentemente, una volta accertata la mancanza del requisito reddituale, devono essere restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
PREVIDENZA
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
Ritenute previdenziali - Versamento - inadempimento - Conseguenze.
La Corte d'Appello di Messina si sofferma in sentenza (tra l'altro) sulla corretta esegesi dell'art. 19, II, L. n. 258/1952 che autorizza il datore di lavoro a trattenere il contributo a carico del lavoratore "sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". Si precisa così che, in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore perché l'art. 19 cit. è norma di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili. Analogamente, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il Giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire; del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto. Ne consegue che allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali, non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte.
PROCEDIMENTO CIVILE
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione demandata dal giudice - Ordinanza giudiziale di esperimento della procedura - Inottemperanza da parte dell'attore - Conseguenze.
L'inottemperanza da parte dell'attore ad esperire la procedura di mediazione demandata dal giudice, ai sensi dell'articolo 5-quater del Dlgs n. 28 del 2010, determina ineluttabilmente la definizione in rito del giudizio mediante statuizione di improcedibilità della domanda e di condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto (Nel caso di specie, rilevato che, pur a fronte di un'ordinanza che aveva disposto l'esperimento del tentativo facoltativo di mediazione, con specifico onere di impulso posto a carico di parte attrice, quest'ultima non solo non aveva fornito la prova di aver esperito il procedimento conciliativo, ma neppure aveva ritenuto di comparire alla prima udienza fissata nell'ordinanza medesima, il giudice adito, in applicazione della citata disposizione, ha dichiarato improcedibile il giudizio regolando le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza).
PROPRIETÀ E POSSESSO
ACCESSIONE
Accessione - Opere fatte da un terzo con materiali propri - Indennizzo.
La Corte d'Appello di Roma precisa che la disciplina dettata dall'art. 936 c.c. può trovare applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, e cioè non sia legato al proprietario del suolo da alcun rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere. Tale ipotesi si verifica non soltanto nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l'efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia. L'indennizzo dovuto dal proprietario del suolo al terzo che sullo stesso abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri, ai sensi della citata norma codicistica, costituisce debito di valore, sia che si determini in relazione all'incremento arrecato al fondo, sia che abbia riguardo al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera; pertanto, il relativo importo, riferito all'epoca dell'incorporazione, deve essere rivalutato alla data della liquidazione. Precisamente, l'indennità dovuta, ai sensi di tale disposizione codicistica, costituisce debito di valore mirando non solo a ricostituire il patrimonio dell'avente diritto, ma anche a ricompensarlo dei potenziali incrementi di valore non documentabili, sicché il Giudice, nel liquidarla, è tenuto, anche di ufficio, a riconoscere, sulla corrispondente somma, gli interessi compensativi a far data dalla domanda. Per individuare poi la data dell'incorporazione, poi, deve aversi riguardo all'epoca di ultimazione dei lavori, giacché solo a partire da quel momento il proprietario del terreno può esercitare la scelta tra la ritenzione dell'opera e la sua rimozione. La ratio dell'indennizzo de quo risiede dunque nella necessità di ristabilire un equilibrio tra l'arricchimento del proprietario del fondo, che acquista l'opera su questo realizzata, e il depauperamento del terzo che ha realizzato l'opera con materiali propri; alla determinazione dell'entità dell'indennizzo è così estranea ogni valutazione circa il fatto che nelle more il godimento dell'opera sia rimasto in capo al terzo che l'ha realizzata piuttosto che al proprietario del suolo.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
RISARCIMENTO DEL DANNO
Diritto al risarcimento del danno - Insorgenza - Verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità contrattuale. (Cc, articoli 1218 e 2697).
In tema di azione per danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita. (Nel caso di specie, nel rigettare il gravame, il giudice d'appello, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che l'indisponibilità temporanea di una somma di denaro in concomitanza delle ferie natalizie, dovuta alla mancata erogazione della stessa per un problema tecnico verificatosi nello sportello bancario, non fosse idonea a determinare un danno ristorabile "in re ipsa", presupponendo pur sempre l'invocata risarcibilità una dimostrazione di un danno-conseguenza che nei gradi di merito non era stata provata dall'odierno appellante).
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
RESPONSABILITÀ MEDICA
Responsabilità medica - Inadempimento professionale - Onere della prova.
Con riferimento alla domanda principale di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti di un medico, osserva in sentenza l'adito Tribunale di Caltanissetta che, vertendosi in tema di contratto di prestazione d'opera (legata ad una prestazione medica), e non essendoci alcun rapporto con una struttura sanitaria pubblica o privata, la responsabilità del professionista sanitario deve essere ricondotta all'interno della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione. La qualificazione della responsabilità riverbera i propri effetti sia sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio fra le parti, sia sul versante del criterio di valutazione della responsabilità del debitore inadempiente (il professionista sanitario). Infatti, il creditore della prestazione sanitaria è tenuto a dimostrare la conclusione del rapporto contrattuale e ad allegare l'inadempimento specifico, mentre spetta al debitore l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza (o di imperizia) possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. Precisamente, il soggetto che assume di avere subito un danno dovuto a colpa professionale medica ha l'onere di provare la sussistenza del danno stesso, cioè la patologia da cui è affetto, il tipo di prestazione che ha ricevuto e, infine, il nesso di causalità tra danno e prestazione del professionista secondo il criterio del "più probabile che non". Si consideri infine che la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale) (articoli 1218, 1228 c.c.).
SEPARAZIONE E DIVORZIO
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Minori - Turnazione dei genitori nella casa coniugale.
Laddove i coniugi abbiano concordato la vendita della casa familiare e determinata la data per il rogito, fissata tra la prima udienza di comparizione ed i provvedimenti provvisori, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., il giudice del Tribunale di Udine ha assegnato la casa familiare ai minori con onere di turnazione dei genitori, tenendo conto del calendario indicato nel piano genitoriale dell'attore. Disposto, in conseguenza del collocamento paritario, il mantenimento diretto dei minori e la ripartizione al 50% sia dell'assegno unico universale sia delle spese straordinarie. Le istanze istruttorie articolate dalle parti sono state considerate inammissibili in quanto generiche ed irrilevanti.
SUCCESSIONI E DONAZIONI
DIVISIONE EREDITARIA
Compendio immobiliare ereditario - Divisione giudiziale - Beni non comodamente divisibili.
È affermazione in punto di diritto dell'adita Corte d'Appello di Napoli quella secondo cui, in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano comodamente divisibili, e cioè nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. In sede di divisione di una comunione, peraltro, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione. Pare ancora utile richiamare il criterio secondo il quale in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile comune non comodamente divisibile - salvo ragioni di opportunità, ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti - va attribuito al condividente titolare della quota maggiore e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista e tanto in applicazione del principio del favor divisionis di cui all'art. 720 c.c.
SOCIETÀ
SOCIO AMMINISTRATORE
Società - Socio amministratore - Previdenza - Doppia iscrizione.
Secondo l'adito Tribunale di Agrigento una volta stabilito che, per il socio amministratore di srl che partecipi all'attività aziendale, vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione previdenziale consentita dalla legge (articolo 1, co. 203, L. n. 662/1996) - anche in base alla norma interpretativa ex l'articolo 12, XI, Dl n. 78/2010, conv. con mod. L. n. 122/2010 - rimane sempre da accertare in concreto, nella singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Partendo da tale presupposto, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tuttavia, la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa (e non può essere scambiata) con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata; occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro e attività di amministratore. La distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).


