CONDOMINIO
SPESE CONDOMINIALI
Condominio negli edifici - Condomini morosi - Dati personali - Riservatezza.
Se l'art. 1129, IX, c.c., stabilisce che, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati, tuttavia - osserva il Tribunale di Taranto - ciò che allo stesso non è consentito è la pubblicità indiscriminata dei dati dei condomini morosi, dovendo egli comunque osservare i principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Grava, cioè, sull'amministratore il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di terzi e così, pur essendo tenuto ad indicare analiticamente i dati dei condomini morosi in rendiconto o a fornire l'elenco completo ai terzi creditori, non può procedere all'affissione dei suddetti dati nella bacheca dell'androne condominiale. Infatti, in tale caso, l'affissione del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, si risolverebbe nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile. I dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità previste dalla disciplina civilistica di cui agli artt. 1117 ss. c.c. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, tutelati dalla specifica disciplina di protezione e dal GDPR n. 679/2016. L'elemento qualificante dell'informazione, perché possa essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile. La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali, e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali e la loro tutela come dettata dallo stesso Legislatore.
CONDOMINIO
PARTI COMUNI
Servitù di passaggio - Bene condominiale - Azione negatoria.
In tema di condominio, non può configurarsi una servitù di passaggio in senso tecnico su una parte comune laddove il diritto di transito derivi dalla natura condominiale del bene stesso e dalla sua destinazione strutturale a servizio delle proprietà esclusive. La facoltà di passaggio esercitata da un condomino sull'area comune destinata all'accesso ai parcheggi non costituisce servitù ma espressione del diritto di uso conforme alla destinazione della cosa comune ex art. 1102 c.c. Ne consegue che l'azione a tutela della servitù non è esperibile, mentre è ammissibile l'actio negatoria ex art. 949 c.c. a tutela del libero esercizio di tale uso contro turbative concretamente lesive, anche se minime, provenienti da altri condomini.
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
Fallimento - Rapporti giuridici preesistenti - Effetti.
Afferma in sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila che la ratio derogatoria dell'art. 72, R.D. n. 267/1942 (L.F.) è quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento. La richiamata disposizione contempla l'esercizio (fino a quando il contratto non abbia in ogni caso avuto esecuzione) di un diritto potestativo non assimilabile ad un recesso e per il quale non è indispensabile il rispetto di un particolare onere formale potendo quindi anche risultare da condotte tacite. Non solo. Essa salvaguarda le ragioni creditorie (fatta eccezione per i casi di risarcimento danni) consentendo al contraente che subisce l'esercizio del diritto del curatore di insinuarsi al passivo. L'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72 L.F. cit., può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del Giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore. Ed ancora con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, che è espressione di un potere discrezionale del curatore, per la tutela degli interessi della massa dei creditori è esercitabile in ogni sede in piena libertà di forme e senza limiti temporali. Valga ancora il principio secondo cui il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 L.F. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
LAVORO E FORMAZIONE
RETRIBUZIONE
Lavoro - Rapporto di lavoro subordinato - Retribuzione - Trattenute.
La liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore, e riconosciuti in via giudiziale, deve essere fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento. Ne consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente e alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'articolo 19 L. n. 218/1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza (autorizzando invero tale norma il datore di lavoro a trattenere il contributo a carico del lavoratore "sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce"). Ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore. E dunque, in conclusione, quando il datore di lavoro sia stato inadempiente rispetto agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali, non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte.
LAVORO E FORMAZIONE
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Licenziamento per giusta causa - Licenziamento disciplinare - Contestazione tempestiva - Rilievo disciplinare della condotta del lavoratore - Lesione del diritto di difesa.
La condotta del datore di lavoro che non contesta tempestivamente l'addebito una volta che ne abbia avuto piena conoscenza lede il diritto di difesa del lavoratore e il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente. Si precisa, infine, che la giurisprudenza non è univoca sul rilievo che l'effettiva lesione del diritto di difesa del lavoratore ha ai fini della valutazione della tempestività della contestazione. Ed infatti, in alcune pronunce si legge che l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso, che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato (Cass. 19115/2013), mentre in altre sentenze si afferma che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza (Cass. 109/2024). Alla luce di tali principi si ritiene che il datore di lavoro che contesti in ritardo l'addebito disciplinare deve anche dare prova sotto il profilo della tempestività di essere venuto a conoscenza tardivamente della condotta.
OBBLIGAZIONI
ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE
Obbligazioni in generale - Modi di estinzione diversi dell'adempimento - Compensazione.
Il Tribunale di Ragusa precisa (tra l'altro) come l'istituto della compensazione (artt. 1241 ss. c.c.) presupponga l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre sia configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, a ciò il Giudice potendo procedere senza incontrare ostacoli nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico. Quando, dunque, tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico (ancorché complesso) rapporto, non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione propria ex artt. 1241 ss. c.c., che, come detto, presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il Giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale; tale accertamento (compensazione impropria), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del Giudice ex art. 1242, I, seconda parte, c.c.) che sostanziale. Infine, la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, II, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del Giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337, II, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.
PROVA CIVILE
PROVA DOCUMENTALE
Fattura - Natura giuridica - Efficacia probatoria.
La fattura - osserva la Corte d'Appello di Bologna - non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può anche costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti. In tale contesto, le fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. Precisamente, pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dall'art. 2709 c.c. (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e dall'art. 2710 c.c. (secondo cui i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
PROCEDIMENTO CIVILE
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Procedimento civile - Trattazione della causa - Articolo 185-bis c.p.c. - Proposta di conciliazione formulata dal giudice - Obblighi delle parti - Attento e diligente esame con affermazione della rispettiva posizione in caso di mancato accordo - Necessità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di contratto d'opera professionale.
La proposta di conciliazione di cui all'articolo 185-bis cod. proc. civ. si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice, che, in caso di mancato accordo, deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio; in particolare, le parti hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere la rispettiva posizione al riguardo. Infatti, la mancata adesione alla suddetta proposta può essere sanzionabile a norma dell'articolo 96 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di compensi rivendicati in forza di un contratto d'opera professionale, il giudice adito, rilevato che l'attore, pur non accentando la proposta conciliativa formulata in corso di causa, aveva comunque fatto emergere la sua posizione al riguardo, ha ritenuto, di conseguenza, inapplicabile il trattamento sanzionatorio di cui al richiamato articolo 96 cod. proc. civ.).
PROCEDIMENTO CIVILE
ARBITRATO IRRITUALE
Procedimento civile - Arbitrato - Irrituale - Rituale - Clausola compromissoria - Dubbio interpretativo - Soluzione favorevole alla ritualità dell'arbitrato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie in tema di appalto.
In tema di interpretazione del patto compromissorio il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Nel caso di specie, chiamato ad interpretare il contenuto di una clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto, la quale, in palese contraddizione, prevedeva espressamente che "...l'arbitrato così instaurato avrà carattere irrituale e pertanto la determinazione degli arbitri assunta secondo diritto, avrà natura di sentenza tra le parti...", il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha concluso per la natura rituale del procedimento, accordando, nella circostanza, decisiva prevalenza al riferimento al valore di sentenza che si intendeva dare alla predetta determinazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 aprile 2015, n. 6909).
PROCEDIMENTO CIVILE
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Materie - Contratti bancari - Controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del D. Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio (Nel caso di specie, la corte territoriale, oltre ad accogliere parzialmente quello principale, ha ritenuto parimenti fondato anche il ricorso proposto in via incidentale dalla banca appellata, la quale era stata condannata in primo grado anche al pagamento, a titolo di rimborso, di un importo pari alla metà delle spese sostenute dalla società appellante per l'introduzione della procedura di mediazione, da ritenere nella circostanza, in adesione al riaffermato principio, non obbligatoria).
PROPRIETÀ
USUCAPIONE
Usucapione - Accordi di mediazione - Trascrizione.
L'usucapione (articoli 1158 ss. c.c.) è un modo d'acquisto della proprietà, o di un altro diritto reale, a titolo originario, in base al quale una persona diventa proprietaria di un bene mobile, mobile registrato o immobile dopo averlo posseduto per il tempo previsto dalla legge in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto. Fino al 2013 l'ordinamento prevedeva che solo in via giudiziale potesse essere accertata l'usucapione, successivamente, il Dl n. 69/2013 (conv. con mod. in L. n. 98/2013) ha modificato l'articolo 2643 c.c., introducendo, al comma 12 bis, la possibilità di accertare l'usucapione di un bene svolgendo una procedura di mediazione civile. Con la precisazione che l'acquisto per usucapione in sede di mediazione è acquisto a titolo derivativo, e non originario, occorrendo così la prova della continuità delle trascrizioni a favore dell'usucapito ai fini dell'opponibilità ai terzi. L'usucapito riconosce l'usucapione a favore dell'usucapiente, compiendo un atto di disposizione a suo favore e dando vita ad un acquisto a titolo derivativo. Il notaio, perciò, verifica la continuità delle trascrizioni e trascrive l'atto conciliativo se gli usucapiti risultano proprietari per atto di trascrizione precedente; oppure propone di sanare le trascrizioni precedenti e poi trascrive l'atto che accerta l'usucapione. L'atto che accerta l'usucapione in sede di mediazione, di conseguenza, può trasferire la proprietà solo da parte del soggetto che vanta l'ultima trascrizione formale. Le parti possono accertare l'usucapione di un bene con atto conciliativo, ma il trasferimento effettivo della proprietà e la relativa pubblicità avranno effetto solo quando il dante causa avrà sanato la continuità delle trascrizioni in proprio capo, altrimenti l'atto avrà solo valore prenotativo. Quindi, nel caso d'usucapione dichiarata in sede di mediazione gli effetti nei confronti dei terzi saranno differenti a seconda che l'usucapito sia o meno in possesso di un titolo trascritto, con la necessità, in questo caso (ovvero in assenza di titolo trascritto a favore del dante causa) di curare la continuità delle trascrizioni (articolo 2650 c.c.), perché l'accordo di mediazione sia opponibile ex articolo 2644 c.c.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO
Responsabilità e risarcimento - Trasporto aereo - Ritardi e cancellazioni – Conseguenze.
Intervenuto in tema di ritardi aerei osserva il Tribunale di Torre Annunziata come il Reg. (CE) n. 261/2004, pur ponendo a carico dei vettori una presunzione di responsabilità circa i danni subiti dai passeggeri conseguenti al ritardo o alla cancellazione dei voli, ammette che le compagnie aeree possano andare esenti da responsabilità provando il caso fortuito o la forza maggiore. Precisamente, per ritenere integrata una circostanza eccezionale, tale per cui il vettore aereo operativo non è tenuto all'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, è necessaria la sussistenza di due condizioni, tra di esse cumulative, ossia che si tratti di circostanza che: per sua natura o origine non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo; sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo. Sono circostanze eccezionali, precisamente, tutte quelle che sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura o gravità. Esse designano un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine; in altri termini, sono tali tutte le circostanze che sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura e gravità. Nondimeno, l'art. 5, III, Reg. 264/2004 pone a carico della compagnia aerea la dimostrazione che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; ne deriva la necessità di interpretare dette circostanze in modo restrittivo, cioè in un senso non favorevole al vettore, in quanto esse introducono una deroga al dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria. In termini generali, la compagnia aerea, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi delle circostanze eccezionali e, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che le consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che dette circostanze siano venute meno; tralasciando, allora, le ipotesi di impedimenti macroscopici al decollo (ad impossibilia nemo tenetur), il vettore ha il dovere di adoperarsi per evitare la cancellazione del volo, ma sempre con il limite e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
ASSEGNO DIVORZILE
Separazione e divorzio - Assegno divorzile - Revisione - Revoca.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere precisa in sentenza che la revisione dell'assegno divorzile di cui all'articolo 9 L. n. 898/1970, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il Giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertate. Né costituisce ragione per revocare l'assegno divorzile la sentenza di nullità del matrimonio religioso. Invero, in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. Precisamente, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non produce alcun effetto di caducazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio relative all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, ove su tali statuizioni si sia formato il giudicato, ai sensi dell'articolo 324 c.p.c., non costituendo in se stessa un giustificato motivo sopraggiunto, legittimante, ai sensi dell'articolo 9, I, L. n. 898 cit., la revisione del provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Separazione - Mantenimento della moglie e acquisti per successione ereditaria dopo la separazione.
Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo 'standard' di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. I beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono essere presi in considerazione ai fini della capacità economica del coniuge onerato e quindi, anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Separazione - Violenze fisiche e addebito.
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai lini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
SUCCESSIONI E DONAZIONI
DONAZIONE
Donazione - Esclusione della revoca della donazione.
Deve escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. quando il comportamento rientri nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione che non sono di per sé indicativi di un comportamento durevole di disistima. Parte attrice aveva dedotto che la convenuta avesse denunciato falsamente il marito per violenza domestica, sessuale e lesioni chiamando a testimoniare gli stessi figli in merito alle presunte violenze, comunicandogli l'esistenza da tempo di una relazione extraconiugale poco dopo (due mesi) l'accettazione della donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile. Il Giudice ha ritenuto che la conflittualità reciproca intervenuta tra i coniugi dopo la separazione, non fosse un elemento tale da integrare l'ingiuria grave verso il donante da legittimare l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801 c.c.


