GIURISDIZIONE

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Accesso al pubblico impiego - Scorrimento delle graduatorie - Giurisdizione.

Il Tribunale di Torino chiarisce che il riparto di giurisdizione si fonda sul petitum sostanziale, avuto riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto, e che le procedure concorsuali di assunzione (esterne o interne) restano devolute al G.A. ai sensi dell'articolo 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001. Quando il candidato utilmente collocato in graduatoria fa valere il diritto allo scorrimento in assenza di provvedimenti macro-organizzativi che incidano sulla copertura dei posti, la pretesa attiene all'esecuzione del concorso espletato e appartiene alla giurisdizione del G.O. Diversamente, se si contesta la scelta discrezionale dell'Amministrazione di coprire i posti con altre procedure (nuovo concorso, mobilità, selezioni interne o ricorso a esterni), il preteso diritto all'assunzione dipende dalla caducazione di tali atti organizzativi e integra una situazione di interesse legittimo, di competenza del G.A.

LAVORO E FORMAZIONE

TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Trasferimento d'azienda - Ramo d'azienda - Continuità del rapporto di lavoro - Licenziamento inefficace - Tutela reintegratoria.

In caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, compresa l'ipotesi di retrocessione per cessazione di un contratto di affitto, il rapporto di lavoro continua di diritto con il cessionario. Se il cedente dovesse intimare un licenziamento successivamente alla data in cui si sono verificati gli effetti del trasferimento o della retrocessione, tale licenziamento è privo di effetti giuridici, poiché emesso da un soggetto che ha già perso la titolarità del rapporto. In questo caso, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nei confronti del soggetto subentrante, cessionario o retrocedente, anche se non ha esplicitamente richiesto un accertamento della continuazione del rapporto, a condizione che abbia fatto riferimento all'art. 2112 c.c. nell'atto introduttivo.

LAVORO E FORMAZIONE

PERIODO DI PREAVVISO

Preavviso - Deroga al periodo di preavviso - Pattuizione - Fidelizzazione del dipendente.

La legittimità della clausola derogatoria della durata minima del preavviso deve essere valutata alla stregua degli ordinari criteri ermeneutici in materia contrattuale. Affinché tuttavia tale lecita finalità (fidelizzazione del dipendente) risulti effettivamente perseguita nel caso di specie, l'analisi della pattuizione deve essere svolta in relazione alla sua concreta funzione economico-sociale, come desumibile dall'equilibrio complessivo della stessa ed in particolare dal suo carattere corrispettivo, desumibile dall'esistenza e congruità di una controprestazione specificamente pattuita in favore del lavoratore a fronte del maggior vincolo allo stesso imposto.

LAVORO E FORMAZIONE

CONTROLLI DEL DATORE

Controlli occulti sul lavoratore - Licenziamento disciplinare - Potere di controllo - Agenzie investigative.

In tema di controlli sulla prestazione lavorativa, è consentito al datore di lavoro di servirsi delle agenzie investigative per verificare l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, che possa configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo.

LOCAZIONI

RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO

Contratto di locazione - Rinnovazione tacita del contratto - Limiti.

La rinnovazione tacita della locazione non può desumersi dalla sola permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza, né dal pagamento e accettazione dei canoni o dal ritardo nell'azione di rilascio. Quando il locatore abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre fine al rapporto (equiparabile alla "licenza" di cui all'articolo 1597, comma 3, c.c.), la mera tolleranza della permanenza e la continuità dei pagamenti non valgono come rinnovo, mancando una nuova inequivoca volontà contraria alla cessazione. La tacita rinnovazione esige un comportamento positivo del locatore idoneo a evidenziare un nuovo accordo, sicché la permanenza del conduttore dopo disdetta integra mera occupazione di fatto, non opponibile come rinnovo.

MUTUO

CONTRATTO DI MUTUO

Contratto di mutuo - Piano di ammortamento - Ammortamento alla francese.

Il mutuo è determinato se sono indicati capitale, durata, tasso e periodicità delle rate, anche senza piano di ammortamento allegato. L'ammortamento "alla francese" non integra anatocismo né nullità del contratto: il maggior onere è effetto della rata costante, non di interessi su interessi.

PROCEDIMENTO CIVILE

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione - Parte gravata - Opposta - Omesso esperimento della procedura conciliativa - Dichiarazione di contumacia della stessa - Irrilevanza ai fini dell'improcedibilità del giudizio.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria, esplicitato inizialmente a livello giurisprudenziale, ed oggi recepito nel testo normativo, grava unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio, a nulla rilevando che la stessa sia dichiarata contumace. Invero, la peculiare struttura bifasica del giudizio, osta, nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio di parte opposta, e di cui sia pertanto dichiarata la contumacia, alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta medesima ove ritualmente costituita (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'opposta, rimasta contumace, ha dichiarato l'improcedibilità ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, revocato il predetto decreto).

PROCEDIMENTO CIVILE

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Ambito applicativo - Controversia vertente su materie soggette sia a negoziazione assistita che a mediazione civile - Prevalenza della mediazione civile - Sussistenza - Fondamento.

La mediazione civile, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è invece priva. Ne consegue che, di fronte alla potenziale coesistenza tra la mediazione civile e la negoziazione assistita, entrambe vertenti in materie soggette sia all'uno che all'altro strumento deflattivo, un eventuale "conflitto" viene superato accordando prevalenza alla mediazione civile, perdendo così, per tal via, la negoziazione assistita il carattere dell'obbligatorietà. (Nel caso di specie, relativo ad un ingiunzione di pagamento di somme rivendicate a titolo di spese di gestione relative ad unità abitativa acquistata dall'opponente da una curatela fallimentare, il giudice adito, rilevato che le parti avevano esperito, sia pure con esito negativo, la mediazione obbligatoria, ha ritenuto infondata l'eccezione di omesso esperimento della negoziazione assistita sollevata dall'opponente in ragione del valore della causa inferiore, nella circostanza, alla soglia di cinquantamila euro).

PROCEDIMENTO CIVILE

ARBITRATO IRRITUALE

Procedimento civile - Arbitrato - Rituale - Irrituale - Distinzione - Criterio discretivo - Individuazione - Fattispecie relativa a controversia in materia condominiale.

Mentre nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'articolo 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, nell'arbitrato irrituale esse intendono invece affidare all'arbitro o agli arbitri la soluzione di controversie, insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici, soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari condominiali, chiamato a pronunciarsi soltanto sul regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, per intervenuta cessazione della materia del contendere, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio convenuto che aveva opposto al condomino attore una clausola compromissoria, qualificabile per arbitrato irrituale, contenuta nel regolamento di condominio e la cui operatività non risultava inficiata dalla previsione che, scaduto il termine il termine di tre mesi ivi stabilito per il deposito del lodo da parte degli arbitri, la clausola compromissoria medesima doveva intendersi decaduta, con facoltà delle parti di adire le normali vie giudiziarie). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 marzo 2019, n. 7198; Cassazione, sezione civile I, sentenza 18 novembre 2015, n. 23629).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Responsabilità civile - Danno cagionato da cose in custodia - Condominio negli edifici - Danni cagionati alle proprietà esclusive dalle parti comuni - Derivazione dai difetti costruttivi dello stabile condominiale - Responsabilità del Condominio - Sussistenza - Esimente del caso fortuito - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1117, 1669 e 2051).

Il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in base all'articolo 2051 del Cc, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché gli stessi siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile. Invero, tali difetti, non rientrano nella nozione di caso fortuito, unica causa di esonero della responsabilità del custode ai sensi della citata disposizione, in quanto fattori privi delle caratteristiche di imprevedibilità ed evitabilità, che, al contrario, ricadono nell'ambito del potere d'intervento del Condominio, tenuto pertanto a riparare i vizi edificatori dello stabile per impedire che le infiltrazioni continuino o si ripetano. Dunque, il Condominio è obbligato a risarcire i condomini per danni ad unità immobiliari di proprietà esclusiva, con la possibilità, se il danno si è verificato per un vizio di costruzione, di rivalersi sul costruttore ex articolo 1669 del Cc ove non siano già trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi e rilevato che, nella circostanza, la condomina attrice aveva dapprima correttamente allegato negli atti introduttivi e successivamente anche provato, tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia l'elemento oggettivo dell'illecito prospettato che i danni-conseguenza subiti, il giudice adito ha accolto tanto la domanda risarcitoria, quanto quella di condanna del Condominio convenuto all'esecuzione degli interventi atti ad eliminare le cause che avevano prodotto, nell'appartamento di proprietà attorea, le infiltrazioni idriche dannose oggetto di causa).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

AZIONE DI CLASSE

Azione di classe - Ammissibilità - Diritti individuali omogenei - Dispositivi medici difettosi - Danno non patrimoniale.

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di classe, il requisito dell'omogeneità dei diritti individuali non sussiste qualora la domanda risarcitoria, specialmente se relativa al danno non patrimoniale (danno alla salute, paura di ammalarsi, perdita del rapporto parentale), non sia fondata su circostanze comuni suscettibili di una quantificazione standardizzata, ma richieda invece l'allegazione e la prova di profili concreti ed eccessivamente personalizzanti, rendendo impraticabile il meccanismo della tutela di classe che presuppone un accertamento unitario e non calibrato sulle singole sfere emotive o condizioni cliniche individuali.

SCUOLA ED ISTRUZIONE

PERSONALE DOCENTE

Scuola - Insegnante di sostegno e provvedimenti cautelari.

In materia di provvedimenti d'urgenza relativi all'assegnazione di insegnanti di sostegno nella scuola pubblica, qualora non siano disponibili docenti specializzati, la normativa vigente (O.M. n. 88/2024) consente la nomina di personale privo di titolo di specializzazione, purché iscritto con riserva nelle graduatorie di prima fascia. L'adempimento del provvedimento cautelare da parte dell'istituto scolastico secondo tali modalità esclude la necessità di ulteriori modalità attuative, e le contestazioni sulla nomina devono essere fatte valere nel giudizio di merito, non costituendo opposizione agli atti esecutivi. Nel caso in esame, il genitore di un minore aveva richiesto di fissare le modalità attuative di un provvedimento d'urgenza che prevedeva l'assegnazione di un insegnante di sostegno. La richiesta si fondava sull'eccezione relativa alla mancanza dei titoli di specializzazione dell'insegnante assegnata. L'Istituto Scolastico aveva dimostrato di aver adempiuto al provvedimento, affiancando regolarmente al minore un'insegnante di sostegno secondo la disciplina vigente ed era stato accertato che l'Istituto aveva richiesto più volte al Provveditorato agli Studi di Salerno la nomina di un insegnante specializzato, senza esito positivo. La normativa (O.M. n. 88/2024, art. 12, comma 9) prevede che, in caso di mancanza di insegnanti specializzati, si possa nominare personale privo di titolo, purché iscritto con riserva nelle graduatorie. L'insegnante di sostegno era iscritta al corso annuale per il conseguimento del Tfa e quindi legittimata all'incarico. Il giudice ha rilevato che la nomina tutela i diritti del minore e rappresenta un "accomodamento ragionevole" ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

ACCORDO DI SEPARAZIONE

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Famiglia - Accordi in materia di separazione personale o divorzio - Accordo di separazione contenente l'assegnazione della casa familiare - Trascrizione - Autentica notarile - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della trascrizione, l'accordo di separazione personale, contenente l'assegnazione della casa familiare, concluso in sede di negoziazione assistita, non necessita dell'autentica notarile. Depongono, in particolare, in tal senso: la natura stessa dell'assegnazione della casa familiare, dalla quale non deriva il trasferimento di diritti reali su immobili; la certificazione dell'autografia delle firme apposta dagli avvocati di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 132 del 2014; l'espressa equiparazione dell'accordo di negoziazione assistita ai procedimenti giudiziali prevista dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto, da intendere con riguardo al contenuto essenziale della separazione, ivi compresa la predetta assegnazione. Inoltre, diversamente opinando, risulterebbe frustrata la stessa "ratio" deflattiva sottesa all'introduzione di questi peculiari ed alternativi strumenti di risoluzione delle controversie, in quanto i coniugi sarebbero disincentivati dall'utilizzare l'accordo di negoziazione assistita in caso di separazione o divorzio, ove il diritto di abitazione della casa coniugale, riconosciuto nell'ambito di tale accordo, non fosse trascrivibile senza la necessità dell'autenticazione del notaio. (Nel caso di specie, il collegio del tribunale adito, accogliendo il reclamo, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di rendere definitiva la trascrizione dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione personale, già autorizzata dalla Procura della Repubblica, ai fini e per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare in favore della coniuge collocataria principale della figlia minore, eliminando, in particolare, la riserva apposta a detta formalità ed annotando a margine della formalità eseguita con riserva quanto previsto e dettato dall'articolo 113-ter, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile).

SOCIETÀ E IMPRESE

QUALITÀ DI INSTITORE

Impresa - Imprenditore - Institore - Qualità di institore - Inquadramento professionale del preposto - Irrilevanza - Conferimento di procura o forme solenni - Irrilevanza - Atto di preposizione - Sufficienza - Acquisizione di poteri rappresentativi - Fattispecie.

La qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall'imprenditore, all'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dall'inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall'utilizzo di forme solenni, sicché il preposto ad una sede secondaria dell'impresa (nella specie, la succursale di una banca) è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi e divenendo, pertanto, destinatario della notificazione di atti processuali indirizzati al preponente.

SOCIETÀ E IMPRESE

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Contratto di associazione in partecipazione - Requisiti dell'oggetto - Indeterminatezza e indeterminabilità dell'affare e dell'apporto - Nullità - Rilevabilità d'ufficio.

Il contratto di associazione in partecipazione deve contenere la determinazione o la determinabilità degli elementi essenziali della fattispecie, con particolare riferimento all'identificazione specifica dell'affare (quale parametro per valutare l'adempimento dell'associante) e dell'apporto dell'associato (costituente l'oggetto dell'obbligo principale di quest'ultimo). Qualora il testo negoziale non consenta di individuare l'operazione economica sottostante né la natura delle prestazioni a carico delle parti, e tali carenze non siano colmabili mediante criteri di determinabilità o rinvii per relationem a documenti certi, il contratto è nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

IMMOBILI NON DIVISIBILI

Comunione - Divisione - Finalità.

La divisione in natura richiede porzioni autonome, funzionali e non deprezzate; in caso di non comoda divisibilità e assenza di domanda di attribuzione, si procede alla vendita. In conclusione, nel caso in questione il conguaglio ex articolo 720 del Cc ha sola funzione perequativa e il suo mancato pagamento non incide sull'efficacia della sentenza di divisione.

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