CONDOMINIO
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Amministratore di condominio - Responsabilità inadempimento - Danni al condominio - Diligenza qualificata - Responsabilità professionale - Onere della prova.
L'amministratore di condominio risponde dell'inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, per i relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. L'amministratore infatti deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quella commisurata alla natura della prestazione, c.d. diligenza qualificata. In tema di responsabilità professionale, grava sul condominio ovvero sul singolo condomino l'onere di dimostrare, oltre che la sussistenza del mandato professionale, la condotta imperita, negligente ovvero imprudente del professionista e la relazione causale con l'evento lesivo verificatosi, nonché il pregiudizio effettivo e reale, incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità le rispettive proprietà.
CONDOMINIO
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Decreto ingiuntivo - Spese condominiali - Opposizione - Onere della prova - Delibera assembleare - Valida - Non sindacabilità della validità.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo attinente il pagamento di contributi per spese proposto dal condomino, il Condominio soddisfa il proprio onere probatorio su esso con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. Infatti, siffatta delibera costituisce titolo sufficiente per azionare il credito non solo per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche per la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente. L'ambito di tale giudizio è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere, infatti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è preclusa, a monte, ogni possibilità, per il giudice dell'opposizione, di sindacare la validità di una delibera assembleare.
CONDOMINIO
CONDOMINIO PARZIALE
Condominio parziale - Bene comune - Destinazione strutturale e funzionale di un bene ad una parte dell'edificio - Contitolarità necessaria - Esclusione - Autonomia del diritto di proprietà.
È configurabile ex lege il condominio parziale tutte le volte in cui un bene risulti per le sue caratteristiche strutturali e funzionali destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.
CONTRATTO
LOCAZIONE FINANZIARIA
Locazione finanziaria - Disconoscimento firma - Nullità per difetto di forma - Risoluzione del contratto - Inadempimento.
In materia di contratto di locazione finanziaria, le difformità di tratto nelle sottoscrizioni che non presentino carattere macroscopico e rientrino nella fisiologica variabilità della grafia, specie se apposte in sequenza a breve distanza temporale, non sono idonee a escludere la riconducibilità delle firme alla medesima mano. La condotta complessiva delle parti, protrattasi per un apprezzabile lasso di tempo mediante la regolare esecuzione del rapporto, attraverso la consegna del bene e il puntuale pagamento dei canoni, costituisce elemento confermativo della genuinità del vincolo negoziale, con conseguente rigetto della domanda di nullità per difetto di forma scritta. L'indisponibilità del bene per un periodo significativo, dovuta a difficoltà organizzative imputabili alla concedente, pur non integrando un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, configura una responsabilità contrattuale della medesima.
CONTRATTO
CONTRATTO DEL CONSUMATORE
Contratti del consumatore - Consumatore - Domicilio elettivo.
Il domicilio elettivo del consumatore rilevante ai fini della competenza territoriale inderogabile è esclusivamente quello eletto nel contratto al momento della sua conclusione per tutte le controversie relative al rapporto contrattuale. Non assumono rilievo le elezioni di domicilio successive o effettuate ai soli fini processuali. La clausola che deroga al foro del consumatore è vessatoria, salvo che risulti oggetto di effettiva e specifica trattativa individuale, la cui prova incombe sul professionista.
CONTRATTO
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Inadempimento contrattuale - Prova dell'inadempimento - Prova del pregiudizio - Onere dell'attore.
Per la responsabilità da inadempimento contrattuale, il diritto al risarcimento del danno non sorge semplicemente con la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato. In tale contesto, infatti, Ai sensi dell'art. 1218 c.c., la parte attrice ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del ritardo, mentre sulla parte convenuta, una volta riconosciuto il ritardo, incombe l'onere di provare la non imputabilità dello stesso.
CONTRATTO
CONTRATTI BANCARI
Servizi di pagamento - Operazione fraudolente - Home banking - Responsabilità del prestatore - Responsabilità dell'utente.
Se il cliente del prestatore di servizi di pagamento ha disconosciuto un'operazione eseguita tramite home banking da terzi ignoti con mezzi fraudolenti, l'utente assume la responsabilità delle perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di protezione delle credenziali con dolo o colpa grave. Il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità provando la frode dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA
Malattia professionale tabellata - Presunzione legale - Onere della prova - Processo degenerativo - Aggravamento.
In presenza di una malattia professionale tabellata e di un'esposizione al rischio tipizzato, opera una presunzione legale di origine lavorativa. La presunzione, tuttavia, non è assoluta e può essere superata quando dagli accertamenti emerga che la patologia deriva da un processo degenerativo naturale, autonomo e non significativamente condizionato dall'attività lavorativa. Affinché l'aggravamento assuma rilievo ai fini indennitari, è necessario che si traduca in un peggioramento oggettivamente accertabile, causalmente collegato al lavoro e non riconducibile alla mera evoluzione naturale della malattia. Qualora il decorso clinico risulti compatibile con la fisiologica progressione del quadro morboso e manchino elementi oggettivi idonei a sostenere un nesso causale con l'attività lavorativa, anche in termini di concorso, la componente degenerativa assume carattere prevalente e la presunzione legale di origine professionale deve ritenersi superata.
LAVORO E FORMAZIONE
SMART WORKING
Lavoro agile - Smart working - Onere della prova - Lavoro supplementare - Continuità della prestazione.
In tema di smart working, la prestazione lavorativa è caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, entro i soli limiti di durata massima giornaliera e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che, in difetto di un accordo scritto che individui specifiche fasce di reperibilità o misure di disconnessione, l'onere della prova relativo allo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario grava integralmente sul lavoratore. L'onere non può ritenersi assolto con la mera dimostrazione dell'arco temporale in cui è avvenuta la connessione o lo scambio di corrispondenza elettronica, occorrendo invece la prova rigorosa della continuità della prestazione e della necessità di una disponibilità costante non dettata da una libera scelta organizzativa del dipendente.
LAVORO E FORMAZIONE
CESSIONE RAMO D'AZIENDA
Cessione del ramo d'azienda - Cessazione del rapporto di lavoro - Obblighi del cedente.
In tema di tutele applicabili al licenziamento, la cessazione del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro cedente, in coincidenza con una cessione di ramo d'azienda, non configura un licenziamento nullo o "occulto" per mancanza di forma scritta. Costituisce, invece, una cessione ex lege del rapporto di lavoro, che comporta la mera formalizzazione del passaggio del dipendente alle dipendenze del cessionario. Ne consegue che il cedente non è debitore delle retribuzioni maturate successivamente alla cessione; l'obbligo del cedente per il TFR è limitato esclusivamente alla quota maturata fino alla data della cessione del ramo aziendale; non sussiste responsabilità risarcitoria del cedente per la mancata percezione della NASPI, qualora la cessazione del rapporto comunicata agli enti previdenziali rifletta correttamente il termine dell'esecuzione del contratto presso il cedente a causa del trasferimento d'azienda.
LAVORO E FORMAZIONE
SANZIONI DISCIPLINARI
Sanzioni disciplinari - Termine perentorio - Recidiva - Onere della prova - Potere discrezionale del datore di lavoro.
In materia di sanzioni disciplinari conservative, il termine stabilito dalla contrattazione collettiva per la comunicazione del provvedimento, decorrente dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per le proprie giustificazioni, ha natura perentoria e delimita temporalmente l'esercizio del potere disciplinare datoriale. Il superamento di questo intervallo massimo di deliberazione comporta la violazione della procedura e determina l'illegittimità della sanzione irrogata. Qualora una sanzione di sospensione sia fondata sulla recidiva in precedenti addebiti disciplinari, l'accertata illegittimità di questi ultimi, sia per inosservanza dei termini procedurali sia per difetto di prova dei fatti contestati, esclude il presupposto oggettivo della recidiva, con conseguente illegittimità anche del provvedimento sanzionatorio finale.
PRESCRIZIONE
ATTI INTERRUTTIVI
Prescrizione - Atti interruttivi - Rilevabilità d'ufficio - Valutazione giudiziale - Questione unitaria - Onere probatorio - Elementi istruttori - Idoneità - Atti - Rigetto - Domanda - Decorrenza termine.
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
PROCEDIMENTO CIVILE
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Procedimento civile - Conciliazione - Controversie agrarie - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Espletamento - Richiesta all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed alla controparte - Sufficienza ai fini dell'introduzione del giudizio - Effettiva convocazione o presentazione delle parti o esito del tentativo di conciliazione - Rilevanza - Esclusione.
In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione - al quale l'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, oggi, trasfuso, senza significative modifiche, nell'articolo 11 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria - è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni fissato dalla predetta norma, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi né l'avvenuta convocazione delle parti e delle associazioni di categoria ad opera dell'Ispettorato, né l'eventuale mancata presentazione delle stesse, pur convocate, né, ancora, l'eventuale fallimento del tentativo di conciliazione. (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il tribunale adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dai resistenti per difetto di esperimento del tentativo conciliativo, avendo nella circostanza parte ricorrente dato prova che, a seguito di formale convocazione, il tentativo di conciliazione si era concluso con verbale negativo all'esito di una procedura nella quale tutte le parti poi evocate in giudizio erano state regolarmente convocate, come documentato anche in corso di causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 marzo 2013, n. 7270).
PROVA CIVILE
PROVA TESTIMONIALE
Prova testimoniale - Decadenza - Mancata comparizione della parte - Eccezioni.
Ai sensi dell'art. 208 c.p.c. se la parte non si presenta all'udienza fissata per la prova ammessa ne deriva la decadenza dalla prova medesima. A tal proposito sono previste solo due eccezioni, una quando la controparte, avendone interesse, richieda espressamente l'assunzione della prova e l'altra quando la parte decaduta dimostri, all'udienza successiva, di non aver potuto comparire per causa ad essa non imputabile.
PUBBLICO IMPIEGO
PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALE
Pubblico impiego contrattualizzato - Mancata, ritarda assunzione - Risarcimento danni.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la tardiva assunzione del lavoratore, conseguente a un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non attribuisce il diritto alla corresponsione delle retribuzioni, ma esclusivamente al risarcimento del danno, che non può ritenersi in re ipsa. Il rapporto di lavoro si costituisce solo ex nunc, salvo espressa previsione di retroazione contenuta nel provvedimento costitutivo; pertanto, prima di tale momento, il rimedio all'inadempimento dell'obbligo di assunzione è esclusivamente risarcitorio, con onere del lavoratore di provare l'effettiva sussistenza del pregiudizio.
RESPONSABILITÀ CIVILE
DANNO RISARCIBILE
Risarcimento del danno - Cessione gratuita - Immobile inagibile - Pubblica incolumità - Utilità economica.
In materia di responsabilità civile, la domanda risarcitoria proposta dal privato deve essere rigettata in assenza di una lesione effettiva della sua sfera giuridica soggettiva sostanziale. In particolare, non è configurabile un danno risarcibile nel caso di cessione gratuita al Comune di un immobile inagibile, qualora tale cessione sia finalizzata alla demolizione per ragioni di pubblica incolumità e il cedente abbia conseguito un'utilità economica, consistente sia nel risparmio dei costi di demolizione sia nel godimento gratuito, per un apprezzabile lasso di tempo, di un alloggio alternativo messo a disposizione dall'amministrazione. L'eventuale nullità parziale della clausola contrattuale relativa all'assegnazione di un futuro alloggio, ove contraria alle norme in materia di evidenza pubblica, non determina la nullità dell'intero negozio, che resta valido ed efficace in applicazione del principio di conservazione del contratto, in presenza di una causa concreta idonea, volta alla tutela della pubblica incolumità.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
RESPONSABILITÀ PER COSE IN CUSTODIA
Responsabilità da cose in custodia - Onere della prova - Caso fortuito - Nesso causale - Prova del custode.
In tema di responsabilità da cose in custodia, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità dell'alterazione stradale ha impedito di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto. Il caso fortuito non sussiste quando la situazione di pericolo permane per un intervallo temporale sufficiente a consentire l'attivazione dei poteri di vigilanza e ripristino. Il rischio di sversamento di liquidi in strada non può ravvisarsi, in sé, evento straordinario o eccezionale. Ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario della strada ha onere di provare che la situazione di pericolo si era protratta per un intervallo temporale che non ha consentito l'attivazione dei poteri di vigilanza e ripristino, non è sufficiente ai fini probatori la generica allegazione della vastità dell'area stradale da controllare o l'assenza di segnalazioni da parte degli utenti.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Casa coniugale - Cessazione dell'assegnazione della casa coniugale con il divorzio e indennità per occupazione senza titolo.
In tema di assegnazione della casa familiare, il diritto di abitazione attribuito a un coniuge con la sentenza di separazione viene automaticamente meno con la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando quest'ultima non reitera né disciplina espressamente l'assegnazione dell'immobile, atteso che il giudizio di divorzio supera e sostituisce la regolamentazione dei rapporti patrimoniali contenuta nella pronuncia di separazione. Ne consegue che la permanenza dell'ex coniuge nell'immobile, in assenza di titolo, integra occupazione sine titulo e legittima l'azione personale di restituzione, nonché la condanna al risarcimento del danno da mancato godimento, il quale può essere desunto in via presuntiva e liquidato equitativamente sulla base del valore locativo di mercato.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI
Separazione - Riconciliazione dei coniugi separati e inammissibilità del ricorso di accertamento.
In tema di separazione personale dei coniugi, la riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione anche senza l'intervento del giudice, potendo risultare da dichiarazione espressa o da comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione; ne consegue che è inammissibile il ricorso volto ad ottenere una pronuncia giudiziale "uguale e contraria" alla separazione al solo fine di attestare l'avvenuta riconciliazione e consentirne l'annotazione, essendo a tal fine prevista la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello stato civile.
STATUS E CAPACITÀ
RENDITA DI INABILITÀ
Rendita di inabilità - Revisione - Termini.
Il termine per la revisione della rendita di inabilità delimita l'ambito temporale di rilevanza delle modificazioni dello stato invalidante e non ha natura di prescrizione o decadenza; la rendita ai superstiti costituisce diritto autonomo che sorge con la morte dell'assicurato.
SUCCESSIONI E DONAZIONI
TESTAMENTO PUBBLICO
Testamento pubblico - Sottoscrizione - Grave difficoltà - Notaio - Impedimento fisico.
Nel testamento pubblico, la mancata sottoscrizione del testatore non comporta nullità qualora l'atto rechi la dichiarazione dello stesso di non poter firmare per un impedimento reale ed effettivo, nonché la relativa menzione da parte del notaio. Tale formalità, equiparata eccezionalmente alla sottoscrizione, ricorre anche nell'ipotesi di grave difficoltà alla firma, da intendersi come qualsiasi impedimento fisico, anche temporaneo o connesso all'età avanzata, e assolve alla funzione di attestare che la mancanza di sottoscrizione non dipende da un rifiuto di assumere la paternità dell'atto. La dichiarazione resa dal testatore e recepita nell'atto notarile è assistita da fede privilegiata e può essere contestata esclusivamente mediante querela di falso. L'incapacità naturale del testatore richiede la prova che, al momento della redazione dell'atto, egli fosse assolutamente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Trattandosi di situazione eccezionale rispetto alla normale capacità, l'onere probatorio grava su chi impugna il testamento e non può ritenersi assolto sulla base di mere alterazioni delle facoltà psichiche o di patologie compatibili con l'età avanzata, in assenza di un accertato grave deterioramento cognitivo al momento della formazione della volontà testamentaria.


