CIRCOLAZIONE STRADALE
SINISTRO STRADALE
Sinistro stradale - Fondo vittime della strada - Onere della prova - Danneggiato - Valutazione del giudice.
Per il risarcimento dal fondo vittime della strada, l'onere probatorio gravante sull'attore/danneggiato è quello di dimostrare che il sinistro si è verificato per colpa del conducente di un veicolo sconosciuto, che è tenuto a dimostrare il fatto storico e cioè l'accadimento di un sinistro attribuibile ad un veicolo a motore o natante per il quale vi è obbligo di assicurazione, sia pure rimasto ignoto non per colpa del danneggiato. Ed in tale contesto la verifica dell'attendibilità del teste è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice fondata su elementi di natura oggettiva, quali la precisione e completezza della dichiarazione e le possibili contraddizioni; e di carattere soggettivo come la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.
CONDOMINIO
NOMINA DELL'AMMINISTRATORE
Condominio negli edifici - Amministratore - Mancanza della specificazione analitica dell'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso - Nullità della nomina - Inapplicabilità al rinnovo dell'incarico - Finalità di tutela dei condomini - Differenza tra nuova nomina e rinnovo - Previa conoscenza dei termini contrattuali.
In tema di condominio negli edifici, la severa sanzione della nullità ex art. 1129, comma 14, c.c. è esplicitamente prevista solo per la nomina dell'amministratore, e non per il rinnovo, vista la particolare tutela data ai condomini nei confronti di un nuovo amministratore che essi non conoscono ancora e che deve chiarire, da subito, i termini contrattuali del suo operato. Tale esigenza di tutela è ovviamente minore nel caso di semplice rinnovo dell'incarico, in quanto i detti termini contrattuali sono già conosciuti.
CONTRATTO
ACCORDO PRELIMINARE
Accordo preliminare - Difetto di causa - Esclusione della nullità - Contratti a formazione progressiva - Obbligo di stipulare un successivo contratto - Effetti obbligatori - Compravendita immobiliare - Verifica della natura di contratto preliminare valido ed efficace.
Non può dirsi nulla per difetto di causa la stipula di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori, quindi, in presenza di contrattazione relativa a compravendita immobiliare scandita in più fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido ed efficace.
CONTRATTO
CONTRATTI BANCARI
Contratti bancari - Ammortamento alla francese - Trasparenza bancaria - Capitalizzazione composta - Nullità parziale.
Nei contratti di mutuo e di finanziamento bancario, qualora sia adottato un piano di ammortamento "alla francese" che comporti l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi debitori, tale modalità di calcolo deve essere espressamente indicata e oggetto di specifica pattuizione. La divergenza tra il Tasso Annuo Nominale (TAN) indicato in contratto e il Tasso Annuo Effettivo (TAE) risultante dall'applicazione dell'interesse composto, ove non chiaramente esplicitata, determina la nullità della clausola sugli interessi, con conseguente rideterminazione del debito mediante applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla disciplina bancaria e secondo un regime di capitalizzazione semplice.
CONTRATTO
TUTELA DEL CONSUMATORE
Tutela del consumatore - Fideiussione - Qualità di consumatore - Esclusione - Finalità connesse all'attività d'impresa ovvero collegamento funzionale con la debitrice principale - Socio di maggioranza.
Ai sensi dell'applicazione dell'art. 3 del codice di consumo, si esclude la qualità di consumatore quando la parte ha stipulato la fidejussione per motivi aderenti alla propria attività d'impresa o, al più, in virtù di un collegamento funzionale con la debitrice principale, che può essere rappresentato dalla posizione soggettiva di socia di maggioranza.
LAVORO E FORMAZIONE
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE
Licenziamento - Dirigente - Discriminazione - Stato di malattia - Onere della prova - Reintegra.
In tema di licenziamento del dirigente, pur collocandosi il rapporto nell'area della libera recedibilità, il recesso datoriale non può essere espressione di scelte arbitrarie, pretestuose o discriminatorie. La discriminazione, a differenza della ritorsione, rileva sul piano oggettivo e prescinde dall'accertamento di una specifica volontà persecutoria del datore di lavoro. Ai fini della tutela antidiscriminatoria, la condizione patologica del lavoratore rientra nella nozione di disabilità qualora presenti i caratteri della probabile lunga durata e dell'idoneità a ostacolare l'attività professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, come nel caso di ripetuti interventi chirurgici e periodi di degenza concentrati in un breve arco temporale. In tali ipotesi opera un regime di alleggerimento dell'onere probatorio, essendo sufficiente che il lavoratore fornisca elementi di fatto, anche di natura presuntiva, idonei a rendere plausibile la sussistenza della discriminazione, desumibili, tra l'altro, dalla prossimità temporale tra l'insorgere della malattia e la soppressione della posizione lavorativa, dalla contestuale proposta di trasformazione del rapporto in una consulenza esterna e dalla previsione di un impegno lavorativo ridotto, indice della consapevolezza datoriale delle condizioni di salute del dipendente. Accertata la natura discriminatoria del licenziamento, lo stesso è nullo e comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena.
OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI NATURALI
Obbligazioni naturali - Adempimento - Non ripetibilità.
Il Tribunale di Ancona si pronuncia in tema di adempimento di una obbligazione naturale in quanto tale irripetibile, ai sensi dell'art. 2034 c.c. L'obbligazione naturale prevista da tale disposizione codicistica consiste nell'esecuzione spontanea della prestazione da parte di un soggetto cosciente di non essere giuridicamente vincolato ma che esegue la prestazione in virtù di un obbligo morale o sociale. Affinché una prestazione possa essere inquadrata nell'ambito dell'obbligazione naturale, con conseguente non ripetibilità della stessa, è necessaria la sussistenza di due presupposti: deve infatti essere accertata, in primo luogo, la sussistenza nel caso concreto di un dovere morale o sociale all'esecuzione della prestazione e se tale dovere sia stato adempiuto spontaneamente dal soggetto; in secondo luogo deve sussistere un rapporto di adeguatezza della prestazione offerta per spirito solidaristico rispetto alle circostanze del caso e di proporzionalità della stessa rispetto alle condizioni economiche e sociali del solvens.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
INDEBITO ASSISTENZIALE
Assegno sociale - Indebito assistenziale - Requisito reddituale - Dolo dell'accipiens - Irripetibilità.
In materia di indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali, la ripetizione delle somme erogate è ammessa solo a decorrere dal provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. Deve escludersi il dolo del percipiente e la conseguente ripetibilità delle somme corrisposte in epoca antecedente quando il superamento del limite reddituale sia conseguenza del riconoscimento giudiziale, in favore del coniuge, di una prestazione assistenziale con liquidazione dei relativi arretrati. In questa evenienza sussiste il legittimo affidamento del beneficiario sulla legittimità dell'erogazione, poiché i dati reddituali relativi a prestazioni corrisposte dall'ente previdenziale sono nella sua disponibilità o comunque conoscibili d'ufficio. Ne consegue che non può essere imputata al percipiente l'omessa comunicazione di informazioni che l'ente era tenuto a conoscere, con conseguente irripetibilità delle somme percepite in buona fede anteriormente alla formale richiesta di restituzione.
PROCEDIMENTO CIVILE
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Opposizione tardiva - Decreto ingiuntivo - Clausole vessatorie - Abusivismo - Non consentito riesame.
L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, introdotta sulla base dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/2023, costituisce una "ipotesi sui generis di opposizione tardiva". Essa è finalizzata esclusivamente all'adeguamento dell'ordinamento interno ai dettami della CGUE per garantire l'effettività della tutela del consumatore contro le clausole abusive. L'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole "può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole", non è, quindi, consentito un riesame complessivo della posizione del debitore", potendo quest'ultimo far valere soltanto profili di abusività delle clausole contenute nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
PROCEDIMENTO CIVILE
ARBITRATO IRRITUALE
Procedimento civile - Arbitrato - Irrituale - Impugnazione del lodo - Per violazione del principio del contraddittorio - Presupposti - Individuazione - Fattispecie in materia assicurativa.
In tema di arbitrato irrituale, l'impugnazione del lodo per violazione del principio del contraddittorio, presuppone che venga dimostrato, in concreto, che tale violazione abbia avuto incidenza sull'apprezzamento della realtà richiesto agli arbitri, nel senso che abbia comportato un vero e proprio errore nell'apprezzamento di essa, derivante dall'impossibilità che una o più parti abbiano avuto, lungi da precipue regole procedurali, di far valere le proprie ragioni. (Nel caso di specie, relativo ad un ingiunzione di pagamento di una somma pretesa a titolo di indennizzo assicurativo derivante da una polizza infortuni, il cui importo era stato determinato all'esito di una procedura di arbitrato irrituale prevista dal contratto, il giudice adito, rilevato che la volontà arbitrale non risultava, nella circostanza, affatto inficiata da errore e da travisamento dei fatti nei termini prospettati dalla società opponente, ha rigettato l'opposizione proposta da quest'ultima e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto).
PROCEDIMENTO CIVILE
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Locazione - Erronea citazione - Iscrizione a ruolo - Tardiva - Manato perfezionamento del deposito - Mancato aggiornamento - Responsabilità della parte.
Nel caso di specie, ad ogni modo, l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso, producendo l'atto gli effetti del ricorso in virtù del principio di conversione, per introdurre una opposizione tempestiva deve essere depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale non è imputabile a causa esterna, ma è imputabile unicamente alla parte, qualora l'impedimento sia causato dalla incompatibilità del software del computer del difensore con il funzionamento del sistema di firma digitale. infatti, la parte è tenuta a diligentemente adeguare il suo sistema informatico al meccanismo del deposito tramite PCT. Inoltre, in caso di mancato perfezionamento per causa non imputabile, l'interessato è comunque onerato a presentare istanza di rimessione in termini, la quale deve essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto.
PROCEDIMENTO CIVILE
RIASSUNZIONE DELLA CAUSA
Procedimento civile - Contratti agrari - Incompetenza del giudice - Riassunzione della causa - Esclusione dell'obbligo del previo tentativo di conciliazione stragiudiziale - Prosecuzione del rapporto processuale e non instaurazione di un nuovo giudizio.
Una domanda in materia di contratti agrari inizialmente proposta innanzi a giudice incompetente non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale neppure prima della riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria, a seguito della pronuncia con cui il giudice adito, o, eventualmente, la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, preso atto della eccezione riconvenzionale di parte convenuta, abbia dichiarato l'incompetenza per materia del giudice originariamente adito. E ciò perché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente.
PROCESSO CIVILE
IMPUGNAZIONE
Processo civile - Impugnazione - Successione nel processo - Legitimatio ad causam - Successione a titolo universale o particolare - Regolare instaurazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.
Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio.
PROPRIETÀ
SERVITÙ
Servitù - Servitù di presa d'acqua - Acquisto della servitù.
La servitù di presa d'acqua è una servitù "continua" (perché non viene esercitata occasionalmente) ed "apparente" (perché richiede la presenza di opere stabili di canalizzazione), e può essere acquistata anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. Secondo le ordinarie regole dell'onere probatorio, spetta a colui che vanta il diritto darne prova, dimostrando di averlo acquisito per usucapione (mediante l'esercizio continuo ed ininterrotto per almeno vent'anni) o per destinazione del pater familias provando, in tale caso, che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante (art. 1062 c.c.).
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
PROVA DEL DANNO
Responsabilità civile - Danni da infiltrazioni - Quantificazione del danno - Onere probatorio del danneggiato - Costi di sostituzione o ripristino delle parti danneggiate - Eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni - Maggiori oneri e spese conseguenti all'indisponibilità dei locali.
In tema di danni da infiltrazioni, ai fini della loro quantificazione, il danneggiato avrà l'onere di provare non solo i costi necessari alla sostituzione o al ripristino delle parti danneggiate e all'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni, ma anche i maggiori oneri e le ulteriori spese sostenute in conseguenza dell'indisponibilità dei locali.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA
Cose in custodia - Responsabilità civile - Nesso causale - Caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, l'ente proprietario o gestore della strada risponde dei pregiudizi subiti dall'utente quando l'evento dannoso sia riconducibile a condizioni intrinseche della cosa, quali difetti di manutenzione, irregolarità del manto stradale o presenza di materiali insidiosi non segnalati. Trattandosi di responsabilità di natura oggettiva, il danneggiato è tenuto a provare esclusivamente il nesso causale tra lo stato del bene e il danno, mentre l'ente custode può andare esente da responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito, consistente in un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale prima che fosse esigibile un intervento riparatore.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
RESPONSABILITÀ MEDICA
Igiene e sanità - Responsabilità professionale.
In materia di responsabilità medica, la liquidazione del danno biologico deve tenere conto anche del cosiddetto "rischio latente", ossia della concreta possibilità che i postumi accertati possano determinare in futuro un aggravamento invalidante o una morte anticipata del danneggiato. Qualora tale rischio non risulti già ricompreso nella percentuale di invalidità permanente stimata dai consulenti tecnici, il giudice è tenuto a riconoscerlo mediante un aumento equitativo dell'importo liquidato, così da assicurare l'integrale risarcimento del pregiudizio. Ai fini della personalizzazione del danno, è consentito discostarsi dai valori tabellari in presenza di circostanze peculiari che rendano il danno concretamente più grave rispetto alle conseguenze ordinarie. Rientra tra queste l'ipotesi del paziente che, a causa di un grave errore diagnostico, abbia vissuto per un lungo periodo in uno stato di intensa angoscia, temendo una morte imminente e sottoponendosi a terapie invasive e inutili per una patologia inesistente.
SEPARAZIONE DIVORZIO
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Casa coniugale - Assegnazione della casa familiare e priorità della trascrizione.
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare adottato ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. non è opponibile ai terzi acquirenti che abbiano acquistato e trascritto il proprio titolo anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione, dovendosi applicare, nel regime normativo successivo alla L. n. 54 del 2006 e al D.Lgs. n. 154 del 2013, il principio della priorità della trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2644 c.c.; ne consegue che l'esecuzione per rilascio fondata su un provvedimento di assegnazione non trascritto è inefficace nei confronti dell'acquirente in buona fede che abbia confidato nelle risultanze dei registri immobiliari. Applicando i principi espressi dalla Cass. n. 12387/2022, il Tribunale di Velletri ha ritenuto che: gli opponenti avevano acquistato e trascritto il proprio titolo prima di qualsiasi trascrizione dell'assegnazione; l'ispezione ipotecaria era negativa; essi avevano fatto legittimo affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari; il titolo esecutivo fondato su un'assegnazione mai trascritta era quindi radicalmente inefficace nei loro confronti. Da ciò discende l'accoglimento dell'opposizione e l'arresto dell'esecuzione per rilascio.
SOCIETÀ
CRISI D'IMPRESA
Crisi d'impresa - Concordato di gruppo - Continuità aziendale e liquidazione parziale - Fase di ammissione - Parere del commissario giudiziale - Verifica della ritualità e dell'ammissibilità della domanda da parte del Tribunale.
In applicazione della disciplina del concordato in continuità a norma dell'art. 285, comma 1, CCII (per le ipotesi di concordati di gruppo in cui è prevista la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre), in fase di ammissione il Tribunale, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, è tenuto a verificare, oltre alla ritualità della proposta, l'ammissibilità della domanda.


