APPALTI /CONTRATTO
Garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera
Appalto - Garanzia per vizi - Oltre il termine di prescrizione - Denuncia dei vizi nel termine previsto - Richiesta del pagamento - Prova della denuncia - Comunicazione del committente - Subappalto.
Se sono decorsi due anni dalla consegna dell'opera con conseguente prescrizione della relativa azione, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 cod. civ., è tutelato solo nei limiti dell'ultimo comma della predetta norma, quando l'appaltatore abbia in via principale o riconvenzionale richiesto il pagamento del prezzo o di un suo residuo. In questo caso il committente può far valere la predetta garanzia, purché la difformità ed i vizi dell'opera siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla loro scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, con il solo fine di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati. Tuttavia, nel caso di specie non vi è prova che i vizi siano stati denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta o, trattandosi di subappalto, in questo caso, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del committente.
CONDOMINIO
Responsabilità dell'amministratore
Condominio negli edifici - Ripartizione delle spese - Impugnazione della delibera condominiale - Responsabilità del professionista - Errore tecnico - Danno risarcibile - Prova - Nesso causale - Restituzione delle somme indebitamente versate - Liquidazione equitativa - Art. 1226 c.c. - Presupposti - Difetto di prova dell'esistenza del danno - Inapplicabilità.
In tema di responsabilità professionale nella ripartizione delle spese condominiali, il risarcimento presuppone la prova del danno e del nesso causale con la condotta del professionista, non essendo sufficiente l'invalidità della delibera che abbia recepito il riparto. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. può supplire alla difficoltà di determinarne il quantum, ma non alla mancata prova dell'esistenza del danno.
CONTRATTO BANCARIO
Cessione del credito
Contratti bancari - Cessione del credito - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Giudizio di appello - Intervento del cessionario - Mancata estromissione del cedente - Domanda di adempimento in favore del cessionario - Adesione del cedente - Mancata contestazione del debitore - Condanna diretta in favore del cessionario - Ammissibilità.
In tema di contratti bancari, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.
ESECUZIONE CIVILE
Esecuzione sui beni e sui frutti
Esecuzione - Fondo familiare - Esclusione dei beni - Consapevolezza del creditore - Onere della prova - Beni oggetto del fondo.
Nell'esecuzione esercitata sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, l'esclusione disciplinata dall'art. 170 c.c., in forza della quale l'esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ricomprende anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. Inoltre, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, dunque, sarà onere del debitore opponente dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
FAMIGLIA E MINORI
Illecito endofamiliare
Famiglia - Responsabilità genitoriale - Illecito endofamiliare da deprivazione genitoriale ed esclusione del risarcimento in difetto di prova.
In tema di responsabilità genitoriale, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale nei confronti della prole può integrare illecito endofamiliare risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. quando si traduca in una consapevole, grave e protratta sottrazione del genitore ai propri obblighi, tale da determinare la lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità, costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 30 Cost. Tuttavia, non ogni discontinuità o inadeguatezza nella relazione genitore-figlio assume rilievo risarcitorio, occorrendo la prova della condotta illecita, del danno-conseguenza e del nesso causale. Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno endofamiliare ove le risultanze istruttorie, costituite in larga parte da dichiarazioni de relato actoris, non dimostrino un totale e prolungato abbandono morale e materiale del figlio, ma evidenzino una presenza paterna intermittente, pur irregolare e non pienamente adeguata, nonché l'assenza di specifiche ricadute pregiudizievoli sulla sfera personale, affettiva o psicologica del minore.
LAVORO E FORMAZIONE
Crediti di lavoro
Crediti di lavoro - Fondo di garanzia Inps - Accesso.
In tema di Fondo di garanzia INPS, l'intervento previsto dall'art. 2, comma 5, della L. n. 297.1982 e dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 80.1992, a tutela dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente non assoggettabile a procedura concorsuale, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore medesimo. Tale onere deve essere adempiuto secondo l'ordinaria diligenza, da valutarsi tanto con riguardo alla tempestività dell'iniziativa quanto alle concrete modalità di esercizio dell'azione esecutiva individuale, atteso che il Fondo risponde alla finalità di socializzare il rischio dell'insolvenza datoriale, trasferendo sull'ente previdenziale, cui compete il diritto di surroga, i rischi connessi al recupero del credito.
LAVORO E FORMAZIONE
Collocamento obbligatorio
Collocamento obbligatorio - Lavoratori disabili - Quote di riserva - Società a partecipazione pubblica in house - Scopo di lucro - Nozione - Inapplicabilità delle deroghe - Sanzioni amministrative.
La deroga parziale all'obbligo di assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 3, co. 3, della L. n. 68.1999 opera esclusivamente per gli enti che svolgono attività solidaristica o assistenziale senza scopo di lucro. Siffatta esenzione non spetta alle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, ossia la società in house, la cui forma societaria e la relativa disciplina implicano la produzione di lucro oggettivo, ancorché gli utili siano vincolati o destinati all'ente pubblico socio unico.
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento per giusta causa
Licenziamento per giusta causa - Diverbio tra dipendenti - Turpiloquio e ingiurie - Provocazione e contesto ambientale - Sproporzione della massima sanzione - Principio di immutabilità della contestazione.
La valutazione della giusta causa di recesso impone un giudizio di proporzionalità in concreto che consideri il contesto fattuale ed ambientale dell'infrazione e, dunque, integra un inadempimento contrattuale sproporzionato rispetto al recesso in tronco il diverbio verbale caratterizzato da turpiloquio tra colleghi di lavoro qualora l'alterco si sia esaurito in un brevissimo lasso temporale senza vie di fatto né pregiudizio alla produzione, si inserisca in un ambiente aziendale ove l'uso di espressioni volgari risulti diffuso e sia scaturito dalla reazione a ripetute e ingiustificate critiche professionali dell'interlocutrice, ossia una lata provocazione. In virtù del principio di immutabilità della contestazione, non possono concorrere a fondare la giusta causa fatti o comunicazioni successive non ritualmente addebitati nella missiva di apertura del procedimento.
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Repêchage - Mansioni inferiori - Ricollocamento del lavoratore - Mantenimento del posto di lavoro.
In tema di giustificato motivo oggettivo, la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 L. n. 604 del 1966, sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori. L'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto. Il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore. Per quanto attiene poi al contenuto dell'obbligo di repêchage, la giurisprudenza è altrettanto consolidata nell'affermare che lo stesso, oltre a gravare sul datore di lavoro, è da considerare assolto qualora questi abbia offerto al lavoratore, prima del licenziamento, l'adibizione a mansioni diverse, anche inferiori. Con la conseguenza che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo qualora il lavoratore abbia rifiutato tale proposta. Non esclude, poi, l'adempimento dell'obbligo il fatto che al lavoratore siano offerte mansioni rientranti in un livello di inquadramento inferiore, con contestuale riduzione della retribuzione, atteso che la proposta di modifica delle mansioni formulata in adempimento del repechage non incontra i limiti previsti dall'art. 2103 c.c. Ciò in quanto la fattispecie della modifica delle mansioni in adempimento dell'obbligo datoriale di repechage e quella della modifica ex art. 2103 c.c. rispondono a ragioni differenti e, perciò, incontrano diversi limiti.
LAVORO E FORMAZIONE
Somministrazione di lavoro
Somministrazione di lavoro - Somministrazione a tempo determinato - Principio di temporaneità - Reiterate proroghe e missioni - Ricorso abusivo - Nullità del contratto - Costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore.
Nel regime della somministrazione di lavoro a tempo determinato, il principio di necessaria temporaneità costituisce un elemento strutturale ed inderogabile dell'istituto e pertanto, l'invio in missione continuativo del medesimo lavoratore presso lo stesso utilizzatore per un arco temporale eccessivamente prolungato nella specie, oltre 69 mesi mediante 14 proroghe configura un ricorso abusivo allo strumento interinale diretto a soddisfare un'esigenza aziendale permanente. La detta condotta determina la nullità del contratto di somministrazione per frode alla legge e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze dell'utilizzatore oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria.
PROCEDIMENTO CIVILE
Abuso del processo
Credito unitario - Frazionamento giudiziale - Divieto.
In tema di abuso del processo, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito unitario si pone in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., integrando un'ipotesi di abuso del processo idonea a precludere l'esame della domanda. L'abuso del diritto costituisce una figura di carattere trasversale nell'ordinamento, applicabile in diversi settori, e assolve alla funzione di impedire l'esercizio formalmente legittimo, ma sostanzialmente distorto, di una posizione giuridica di vantaggio. Ne consegue che l'abuso del processo ricorre quando il potere di agire in giudizio venga esercitato per finalità diverse da quelle cui è preordinato, con lesione degli interessi della controparte e dell'interesse pubblico alla sollecita ed efficace definizione del giudizio. Il relativo accertamento deve, tuttavia, essere condotto con particolare rigore, in considerazione del fatto che la conseguente denegatio actionis determina una limitazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
PROCEDIMENTO CIVILE
Mediazione obbligatoria
Controversie in materia di condominio - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità - Limiti.
In tema di mediazione obbligatoria, la previsione dell'art. 5, D.Lgs. n. 28.2010, nella parte in cui assoggetta alla condizione di procedibilità le controversie "in materia di condominio", deve essere interpretata alla luce dell'art. 71-quater disp. att. c.c., che ne delimita l'ambito alle controversie derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio. Devono, pertanto, intendersi per tali le controversie che trovano la propria fonte nelle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e negli artt. 61-72 disp. att. c.c.
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda di risarcimento del danno
Risarcimento del danno - Domanda di condanna specifica - An debeatur e quantum debeatur - Condanna generica - Inammissibilità - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Liquidazione del danno - Difetto di prova del quantum - Rigetto della domanda - Liquidazione equitativa - Presupposti - Mancanza di prova dell'entità del danno - Inapplicabilità.
Qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla relativa liquidazione nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'an debeatur (cosiddetta domanda generica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità.
PROCEDIMENTO CIVILE
PROCEDIMENTO CIVILE
Responsabilità processuale aggravata - Responsabilità per fatto illecito - Rapporto di specialità - Condotta processuale illecita - Danno ingiusto - Parte soccombente - Mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio - Presupposti.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., richiedendo, quindi, la sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente ad agire o a resistere in giudizio.
PROPRIETÀ
Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare
Proprietà - Rinuncia in favore dell'erario - Valutazione della meritevolezza - Interesse perseguito del rinunciante - Esercizio del diritto - Abuso.
In ordine all'ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare è necessario porre attenzione sulla causa dell'atto nel quale essa è svolta e, conseguentemente, sulla meritevolezza dell'interesse perseguito con la stessa ed evidenzia che l'atto di rinuncia consiste in una declinazione del potere dispositivo ordinariamente riconosciuto in capo al proprietario e non soggetto ex lege ad alcun espresso limite di scopo. In tale contesto, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Affidamento dei figli minori
Separazione dei coniugi - Figli minori - Affidamento condiviso - Trasferimento genitore collocatario - Altra città - Principio di bigenitorialità - Superiore interesse del minore - Provvedimenti provvisori - Conferma.
In materia di affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione, il trasferimento del genitore collocatario in altra città non costituisce, di per sé, motivo idoneo a disporre l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, né integra una violazione del principio di bigenitorialità, purché sia assicurata, attraverso un'adeguata regolamentazione delle modalità di frequentazione, la conservazione di un rapporto stabile ed effettivo tra i figli e ciascun genitore. In presenza di accertamenti istruttori ancora in corso sulle capacità genitoriali e sulle condizioni di vita dei minori, il giudice del reclamo deve confermare i provvedimenti provvisori adottati dal tribunale quando essi risultino coerenti con il superiore interesse della prole e fondati sul principio dell'affidamento condiviso, rinviando gli eventuali adattamenti all'esito delle consulenze tecniche, delle indagini dei servizi sociali e degli ulteriori approfondimenti istruttori.
SERVITÙ
Diritto di passaggio
Servitù coattiva di passaggio - Interclusione per effetto di alienazione - Diritto personale - Trasmissibilità - Espressa previsione nell'atto di acquisto - Necessità - Domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio - Fatto impeditivo - Onere della prova.
In tema di servitù, il diritto di passaggio conseguente ad interclusione per effetto di alienazione, ai sensi dell'art. 1054 c.c., ha natura esclusivamente personale, sicché non spetta in favore dell'avente causa a titolo particolare dall'acquirente dell'immobile rimasto intercluso, né nei confronti dell'avente causa a titolo particolare dal dante causa, salvo che non ne sia stata prevista in modo espresso la trasmissione nell'atto di acquisto. Ne deriva che spetta al terzo, che sia stato convenuto in giudizio per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'onere di provare il fatto impeditivo della dedotta interclusione, in conseguenza del trasferimento del diritto personale a favore dell'avente causa dall'acquirente.
SOCIETÀ
Responsabilità degli amministratori
Società a responsabilità limitata - Amministratori - Responsabilità degli amministratori verso la società - Natura contrattuale della responsabilità - Danni alla società amministrata - Onere della prova - Nesso causale tra le violazioni e il danno - Prova a carico della società - Non imputabilità del fatto dannoso - Osservanza dei doveri e adempimento degli obblighi di gestione - Prova a carico degli amministratori.
In tema di responsabilità degli amministratori verso la società a responsabilità limitata, la stessa di configura quale avente natura contrattuale per i danni cagionati alla società amministrata, con la conseguenza che quest'ultima è tenuta a provare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.


