APPALTI /CONTRATTO
Responsabilità appaltatore
Appalto - Responsabilità - Appaltatore - Nudus minister - Vizi - Opera - Obbligo diligenza professionale - Istruzioni - Committente - Dissenso appaltatore - Impianti tecnologici - Conformità normativa - Sicurezza impianti - Obbligazione di risultato.
In tema di contratto di appalto, l'appaltatore non può invocare la qualifica di nudus minister e andare esente da responsabilità per i vizi dell'opera per il solo fatto di avere eseguito una specifica richiesta del committente, ove non provi di averne preventivamente segnalato l'erroneità tecnica e di essere stato nondimeno indotto ad eseguirla a esclusivo rischio di quest'ultimo. In particolare, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni tecniche e di sicurezza, pur in presenza di una pattuizione che ponga a carico del committente gli oneri di progettazione e di adeguamento normativo, non esonera l'appaltatore dalla responsabilità contrattuale qualora egli, quale operatore qualificato, ometta di verificare la fattibilità dell'intervento, di manifestare il proprio dissenso o di astenersi dall'esecuzione dell'opera palesemente inidonea o irregolare.
COMUNIONE
Assemblea dei comproprietari
Comunione ordinaria - Assemblea dei comproprietari - Deliberazione assembleare - Rappresentanza - Delega in bianco - Invalidità della delega - Quorum deliberativo - Maggioranza apparente - Rinnovazione della votazione - Proclamazione del risultato - Soluzione di continuità - Sanatoria postuma - Inammissibilità.
La rinnovazione nel corso della medesima assemblea di una votazione, al fine di sostituire una precedente proclamazione adottata sulla base di votazione viziata con altra conforme alla legge (sì da prevenire impugnazioni), può ritenersi legittima, in quanto, il vizio della precedente votazione (nella specie riferito all'inclusione nei quorum assembleari della partecipazione di un comproprietario sia stato eliminato (concretamente non prendendo in considerazione nella nuova votazione le quote del comproprietario in questione, in quanto non costituito nella riunione): come chiarito dalla giurisprudenza infatti "Occorre, cioè, che l'assemblea individui le specifiche ragioni da cui dipende l'invalidità di quanto appena deliberato e si disponga ad eliminarle" (cfr. Cass. 9909/2007 cit.). Mentre, non è ammissibile procedere alla sanatoria del vizio della precedente votazione consentendo a comproprietari che non si erano regolarmente costituiti nel corso di questa, di partecipare alla nuova votazione (come nella specie avvenuto attraverso l'acquisizione di deleghe postume), per far ciò essendo necessario l'instaurazione di un nuovo e diverso procedimento assembleare.
CONDOMINIO
Delibera assembleare
Condominio - Delibera - Nullità - Annullabilità - Impugnazione - Mancata convocazione condomino - Vizio.
L'azione di annullamento delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile solo in mancanza degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume. La mancata comunicazione, ad un condomino, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituisce un vizio del procedimento e comporta l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 terzo comma c.c. decorrente dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
CONTRATTO
Contratto di agenzia
Contratto di agenzia - Consulente finanziario - Recesso per giusta causa - Vincolo fiduciario - Prelievo di contante - Codice PIN - Regolamento Intermediari Consob - Piano Incentive - Natura provvigionale - Nullità del patto di decadenza - Restituzione quota capitale.
Nel contratto di agenzia, l'istituto del recesso per giusta causa è applicabile in via analogica qualora si verifichi un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza lesivo del vincolo fiduciario, il quale assume un'intensità finanche maggiore rispetto al rapporto di lavoro subordinato in ragione della superiore autonomia di gestione dell'agente. Per quanto riguarda la sussistenza della giusta causa, configura legittimo recesso in tronco della preponente banca la condotta del consulente finanziario con qualifica manageriale, che utilizzi le carte di debito ed i relativi codici PIN personali dei clienti per effettuare prelievi di contante in loro assenza, sussistendo la violazione delle procedure interne, della normativa antiriciclaggio e dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, a nulla rilevando l'assenza di un intento fraudolento o di un danno effettivo per la clientela o per l'istituto. Nondimeno, la legittimità del recesso per giusta causa, se da un lato preclude il diritto dell'agente alle indennità di fine rapporto e sostitutiva del preavviso, dall'altro non legittima la banca a trattenere le somme nette in quota capitale versate e accantonate nel corso del rapporto all'interno di un piano finanziario assicurativo incentivante. Siffatte somme, derivanti da provvigioni e premi già maturati a fronte del conseguimento di obiettivi utili, sono di esclusiva spettanza dell'agente consegue che la sottoposizione del diritto alla provvigione a una condizione sospensiva o a meccanismi di decadenza estranei al risultato utile dell'affare è radicalmente nulla, residuando in capo all'agente il diritto alla restituzione delle somme versate in conto capitale, al netto della redditività dell'investimento andata perduta per la cessazione anticipata del rapporto.
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Decadenza dalla potestà genitoriale
Genitore detenuto - Condotte violente accertate in sede penale - Interesse del minore.
In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la pronuncia ablativa è legittima e proporzionata allorché emerga, da un quadro probatorio costituito da sentenze penali di condanna per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale, da pronunce civili di decadenza rese nei confronti dello stesso genitore, da relazioni dei servizi sociali, un pregiudizio grave, attuale e non transitorio per il minore. In tale contesto, il percorso rieducativo intramurario del genitore detenuto non è di per sé idoneo a escludere la misura ablativa, ove difetti ogni concreta resipiscenza in ordine ai danni arrecati al figlio e alla madre e permanga il rischio di grave turbamento psicofisico per il minore, già affetto da disturbi del comportamento riconducibili ai traumi della prima infanzia.
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Azione di disconoscimento della paternità
Filiazione - Disconoscimento di paternità - Prova biologica impossibile - Valutazione globale degli indizi - Separazione personale ininterrotta dei coniugi - Errore materiale nei registri anagrafici - Prova presuntiva - Ammissibilità delle testimonianze de relato.
L'azione di disconoscimento della paternità si connota, sul piano probatorio, per caratteristiche non sovrapponibili a quelle proprie dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità. Mentre quest'ultima è diretta alla costituzione dello status filiationis e risulta pertanto informata in modo incisivo al principio del favor veritatis, l'azione di disconoscimento è volta alla rimozione di uno status già consolidato, con conseguente esigenza di bilanciamento tra l'accertamento della verità biologica e la tutela della certezza e stabilità delle relazioni familiari.
FIDEIUSSIONE
Fideiussore
Fideiussione - Fideiussore - Qualità di consumatore - Socio e amministratore della società garantita - Collegamento funzionale con l'attività d'impresa - Esclusione della tutela consumeristica - Microimpresa - Nullità di protezione - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
In tema di fideiussione e tutela consumeristica, la qualità di consumatore del fideiussore persona fisica deve essere accertata con esclusivo riferimento al contratto di garanzia e alle finalità concretamente perseguite dal garante, senza che assuma carattere decisivo la natura del rapporto principale. Può, pertanto, qualificarsi consumatore il fideiussore che presti la garanzia per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale; tale qualità deve, invece, escludersi quando la fideiussione si ponga in rapporto diretto e funzionale con l'attività imprenditoriale della società debitrice, come nel caso del garante che ne sia amministratore e socio in misura rilevante e abbia prestato la garanzia per consentirne il finanziamento.
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento orale
Licenziamento orale - Dimissioni volontarie - Prosecuzione del rapporto.
Non può ritenersi configurabile un licenziamento, ancorché dedotto come orale, laddove emerga una condotta delle parti univocamente orientata alla prosecuzione del rapporto di lavoro in epoca successiva all'asserita estromissione. In particolare, la trasmissione di certificati medici da parte del lavoratore e l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, seguiti dalle formali dimissioni rassegnate dal dipendente a distanza di mesi, attestano la continuità del vincolo sinallagmatico fino alla data del recesso del lavoratore, escludendo in radice la sussistenza di un previo atto estromissivo datoriale.
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento disciplinare
Licenziamento per giusta causa - Assenza ingiustificata - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Onere della prova - Uniemens - Vincolatività del CCNL - Criteri di applicazione negoziale.
In tema di licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata del lavoratore, laddove sussista contestazione tra le parti in ordine alla fonte collettiva regolatrice del rapporto, grava sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti costitutivi della legittimità del recesso e, conseguentemente, l'applicabilità al caso di specie del CCNL invocato a fondamento della sanzione espulsiva. I contratti collettivi di lavoro di diritto comune, privi di efficacia erga omnes, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali in cui entrambe le parti siano iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, ovvero vi abbiano prestato esplicita adesione o recepimento implicito attraverso un comportamento concludente, ravvisabile nella costante e prolungata applicazione delle relative clausole. Ai fini dell'assolvimento di tale onere probatorio, l'indicazione nel riepilogo UNIEMENS del codice identificativo del CCNL nella specie, codice C030, estratto dal sito istituzionale dell'INPS e corrispondente alle risultanze del CNEL, costituisce prova idonea dell'effettivo CCNL applicato in azienda, in difetto di contraria prova o di iscrizione sindacale di segno opposto da parte del lavoratore. Pertanto, va dichiarata la legittimità del recesso qualora l'assenza protratta per tre giorni consecutivi integri la fattispecie espulsiva prevista dall'art. 36 del già menzionato contratto collettivo applicato stabilmente in azienda.
OBBLIGAZIONI
Promessa unilaterale
Promessa di pagamento - Confermativa dell'obbligazione - Modifica soggettiva non sussiste - Promessa di pagamento altrui - Nulla.
La promessa di pagamento ha carattere meramente confermativo del rapporto obbligatorio preesistente, e non è fonte autonoma di obbligazione; dunque, non può comportare la modificazione soggettiva dell'obbligazione. Pertanto, la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Previdenza complementare
Previdenza complementare - Trattamento di Fine Rapporto - Liquidazione giudiziale incapiente - Cancellazione della società - Successione del socio unico.
La previdenza complementare, disciplinata dal D.Lgs. 252/2005, ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria, consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di t.f.r. mensilmente maturata a favore di fondi di natura privatistica. A seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, si dà vita ad un rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare: il prestatore di lavoro opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il versamento dei contributi ai fini del t.f.r. nei confronti del fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri; il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di versare i contributi dovuti a titolo di t.f.r. al fondo di previdenza complementare; il fondo di previdenza complementare accumula per conto dell'aderente i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati. Il rapporto previdenziale complementare, differentemente dal sistema pensionistico obbligatorio, non risponde al principio di automaticità della prestazione, in quanto al lavoratore verrà erogata la prestazione in proporzione alle quote effettivamente versate; conseguentemente, qualora alcuna somma venisse versata nel fondo, il lavoratore sarebbe impossibilitato a beneficiare della prestazione complementare. Alla luce di ciò, il prestatore deve certamente ritenersi legittimato ad agire per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento delle somme non conferite al fondo pensione a cui il primo ha aderito (ex multis, Cass. 16266.2023).
PRIVACY / TUTELA DEI DATI PERSONALI
Illecito trattamento dei dati
Illecito trattamento dei dati personali - Diritto al risarcimento del danno - Onere della prova del pregiudizio subito dall'interessato - Violazione della privacy - Dati relativi alla salute.
In materia di trattamento illecito di dati personali, chi subisce un illecito trattamento dei propri dati personali ha diritto al risarcimento dei danni subiti (art. 82 GDPR e art. 2050 c.c. in materia di attività pericolose applicato al trattamento dati). Tuttavia, non ogni violazione della privacy comporta automaticamente un risarcimento, non potendosi considerare in re ipsa, per la semplice lesione della privacy, la sussistenza del danno; invero, il pregiudizio deve essere concreto e dimostrabile, spettando a colui che chiede il risarcimento di fornire la prova rigorosa sia dell'effettivo danno subito che del nesso causale tra la violazione della normativa sulla privacy ed il pregiudizio lamentato, per cui occorre dimostrare, con elementi anche presuntivi ma seri, come l'illecito trattamento dei dati abbia inciso negativamente sulla propria vita (causando stress psico-fisico, depressione, imbarazzo pubblico, perdita di opportunità lavorative o relazionali, etc.). A tal fine, più il diritto alla riservatezza è stato violato in modo serio (ad esempio diffondendo informazioni molto intime o causando un'ampia divulgazione dei dati), più è probabile che sussista un danno risarcibile. Tra i vari dati, la divulgazione di dati supersensibili, come quelli sanitari, viene considerata particolarmente lesiva. Sulla gravità delle conseguenze ai fini risarcitori, occorre invece valutare se la violazione abbia avuto conseguenze concrete sulla vita della vittima, in nesso causale con la stessa, venendo in rilievo violazioni che superino la soglia minima di tolleranza e serietà, in rapporto al caso concreto. Nello specifico, la comunicazione non autorizzata di informazioni sulla salute di una persona costituisce una delle violazioni più gravi della privacy, potenzialmente idonea a provocare un danno morale. Tuttavia, il giudice deve valutare attentamente l'entità della sofferenza inflitta alla vittima e la compromissione della sua dignità, al fine di liquidare un equo risarcimento, spettando alla stessa di dimostrare di aver subito angoscia, stress e lesione della propria reputazione a causa della diffusione dei dati sanitari, non essendo sufficiente la sola violazione formale.
PROCEDIMENTO CIVILE
Mediazione obbligatoria
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Domanda di mediazione - Competenza per territorio degli organismi di mediazione - Presentazione della domanda presso un organismo territorialmente incompetente - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Fattispecie in materia locatizia.
In tema di mediazione obbligatoria, l'esperimento della procedura presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un controversia insorta in materia locatizia, accogliendo l'eccezione sollevata dalla resistente, la quale aveva risposto negativamente all'invito alla mediazione giustificando il diniego proprio in ragione dell'incompetenza territoriale dell'organismo prescelto dal ricorrente, il giudice adito, riaffermato l'enunciato principio, ha dichiarato improcedibili le domande giudiziali proposte).
PROPRIETÀ
Azione di rivendicazione
Proprietà - Azione di rivendicazione - Azione di restituzione - Criteri distintivi - Occupazione abusiva dell'immobile - Domanda di rilascio e di risarcimento del danno - Mancanza di un pregresso titolo negoziale giustificativo della detenzione - Configurabilità dell'azione di rivendicazione.
Non è azione di restituzione, ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
PUBBLICO IMPIEGO
Falsa attestazione della presenza
Licenziamento per giusta causa - Falsificazione delle presenze - Pubblico impiego - Orario di lavoro.
Nel pubblico impiego, la falsa attestazione della presenza in servizio ricorre non soltanto in caso di alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze, ma anche quando il dipendente, mediante altre modalità fraudolente, attesti un orario di servizio non corrispondente a quello effettivamente prestato, inducendo l'amministrazione in errore sul rispetto dell'orario di lavoro. Pur trattandosi di una fattispecie tipizzata dal legislatore come idonea a giustificare il licenziamento disciplinare, permane il potere del giudice di verificare in concreto la proporzionalità della sanzione, avuto riguardo all'elemento soggettivo e alle circostanze del caso.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità da cose in custodia
Responsabilità da cose in custodia - Oggettiva - Nesso causale - Caso fortuito - Valutazione.
La responsabilità del custode per danni derivanti dalla cosa, di cui all'art. 2051 c.c., è una forma di responsabilità oggettiva, basata sulla semplice relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa e sulla relazione causale tra la cosa e il danno, di contro non assume alcun rilievo la violazione dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa da parte del custode, poiché questo comportamento è del tutto estraneo alla fattispecie. L'unico limite alla sussistenza della responsabilità del custode è costituito dal caso fortuito, cioè il fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno. Il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato, per il quale è sufficiente una condotta meramente negligente o imprudente, purché in base all'entità della colpa e alle conseguenze derivate assurga a causa assorbente del sinistro. La valutazione della condotta della vittima deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, espressione del principio costituzionale di solidarietà, secondo un principio di proporzionalità inversa, infatti quanto più la situazione di pericolo (anche solo possibile) è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, come nel caso di specie un'insidia ben visibile di giorno o una strada notoriamente dissestata, tanto più incidente e assorbente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Assicurazione della responsabilità civile
Assicurazione della responsabilità civile - Contratto multirischio - Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Copertura ope legis - Limite di un quarto della somma assicurata - Garanzia di tutela legale - Clausole limitative - Inopponibilità all'assicurato.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti.
SOCIETÀ
Illegittima esclusione del socio
Illegittima esclusione del socio - Mancato pagamento dei maggiori costi - Effetti del giudicato sul rapporto di scambio - Autonomia del rapporto associativo - Rapporto associativo.
Nelle cooperative edilizie il rapporto associativo e il rapporto di scambio avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio conservano autonomia pertanto, l'inesaudita richiesta di pagamento di maggiori costi incidenti sul corrispettivo dell'immobile da parte del socio, ove attenga al rapporto di scambio già definiti con sentenza passata in giudicato avente ad oggetto la definizione del prezzo e degli eventuali maggiori costi, non può costituire valido presupposto per l'esclusione del socio dal rapporto associativo. Dunque, nel giudizio di opposizione alla deliberazione di esclusione incombe sulla cooperativa l'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della delibera e la loro riconducibilità alle cause di esclusione previste dalla legge o dallo statuto, limitatamente agli elementi indicati nella deliberazione impugnata.


